Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2023/2510/Ue

Appalti pubblici - Modifiche delle soglie di rilevanza comunitaria degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori nei settori della sicurezza e della difesa - Modifiche alla direttiva 2009/81/Ce

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento delegato 15 novembre 2023, n. 2023/2510/Ue

(Guue 16 novembre 2023)

Regolamento che modifica la direttiva 2009/81/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli Enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce1, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/Ue2 il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici3 concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato ("accordo") è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso ("soglie"), che sono espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio4 è consentire agli Enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente gli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 17 della direttiva 2014/25/Ue, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.

(3) Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/Ue sono state rivedute. Conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/Ce è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/Ue.

(4) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/Ce la Commissione deve altresì rivedere le soglie di cui all'articolo 8 della medesima direttiva in occasione della revisione delle soglie di cui alla direttiva 2004/17/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio5. L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue, che ha abrogato la direttiva 2004/17/Ce, prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

(5) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/Ce, le soglie rivedute (in eur) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell'Ue devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto sopra e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/Ce,

ha adottato il  presente regolamento:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/Ce è così modificato:

1) alla lettera a), "431.000 eur" è sostituito da "443.000 eur";

2) alla lettera b), "5.382 000 eur" è sostituito da "5.538.000 eur".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

Note ufficiali

1

Gu L 216 del 20 agosto 2009, pag. 76.

 

2

Decisione 2014/115/Ue del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (Gu L 68 del 7 marzo 2014, pag. 1).

3

Gu L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

4

Direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/Ce (Gu L 94 del 28 marzo 2014, pag. 243).

5

Direttiva 2004/17/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (Gu L 134 del 30 aprile 2004, pag. 1).