Sentenza Corte di Cassazione 19 novembre 2019, n. 46876
Disastro ambientale - Movimento franoso verificatosi nel 2006 all’interno di una discarica comunale con conseguente temporaneo innalzamento dei livelli di inquinamento - Fattispecie penali ratione temporis configurabili - Disastro ambientale innominato ex articolo 434, comma 2, Codice penale - Insussistenza - Reato di "Inondazione, frana o valanga" ex articolo 426 C.p. a carico del responsabile tecnico comunale della discarica e dell'assessore all’ambiente titolare di delega per controllo e manutenzione della stessa - Insussistenza - Mancato crollo del manufatto - Insussistenza - Disastro ambientale ex articolo 452-quater C.p. (N.d.R.: in vigore dal 2015) - Inapplicabilità
Mancato crollo, temporaneità di innalzamento di valori inquinanti successivi all'evento franoso di una discarica rifiuti escludono la configurazione del disastro (innominato) ambientale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 19 novembre 2019, n. 46876, in merito al movimento franoso che si era verificato nel 2006 in una discarica in cui gran parte dei rifiuti era scivolata nel laghetto sottostante provocando un temporaneo innalzamento dei livelli di inquinamento del fosso confinante e solo marginalmente del fiume. Seppure il fenomeno franoso, che ha avuto una certa risonanza tra i cittadini teramani, sia stato di cospicue dimensioni, astrattamente in grado di mettere in pericolo l'incolumità pubblica, non ha infatti costituito una minaccia, grazie alle caratteristiche tipologiche dell'area recintata, per una cerchia di soggetti non preventivamente individuabili. La Corte non ha ritenuto quindi integrabile il reato di disastro ambientale innominato ex articoli 434 e 449 C.p. del Codice penale (ratione temporis applicabili all'evento). Correttamente i giudici teramani hanno altresì escluso la responsabilità ex articolo 426 C.p. ("Inondazione, frana o valanga") del responsabile tecnico comunale della discarica e dell'assessore all'ambiente titolare di delega per controllo e manutenzione della stessa mancando un rischio reale per la pubblica incolumità. Nella pronuncia la Corte evidenzia infine anche l'introduzione nel Codice penale della apposita fattispecie di disastro ambientale ex articolo 452-quarter (in vigore, lo si ricorda, solo dal 2015). (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 19 novembre 2019, n. 46876
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