Sentenza Corte di Cassazione 26 novembre 2021, n. 43626
Rifiuti - Deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da manutenzione delle strade - Responsabilità penale ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Terre e rocce da scavo derivanti dalla attività di manutenzione delle strade misti con altre sostanze quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere - Applicabilità del regime speciale sui sottoprodotti ex articolo 4, Dpr 120/2017 - Esclusione
Le terre e rocce da scavo frammiste con altri materiali di risulta da attività di manutenzione stradale sono rifiuti non potendo beneficiare della qualifica di sottoprodotti ex Dpr 120/2017.
Confermato dalla Cassazione nella sentenza 26 novembre 2021, n. 43626 il sequestro di un'area per il "fumus" del reato ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 a carico del titolare di una azienda per avere depositato in modo incontrollato 20 mq di rifiuti speciali non pericolosi per lo più provenienti da attività di manutenzione delle strade. La Corte ha confermato la natura di rifiuti e non di sottoprodotto di tali materiali.
La consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte infatti ha sempre escluso la disciplina speciale ex articolo 4 del Dpr 120/2017 sulle terre e rocce da scavo che sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti qualora si fosse in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, come asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 26 novembre 2021, n. 43626
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