Sentenza Corte di Cassazione 24 gennaio 2022, n. 2518
Rifiuti - Rifiuti non pericolosi (N.d.R.: articolo 183 del Dlgs 152/2006) - Abbandono incontrollato di rifiuti ex articolo 192 del Dlgs 152/2006 - Reato ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 - Responsabilità - Legale rappresentante dell'impresa a cui appartengono i rifiuti rinvenuti - Sussistenza - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Destinatari dell'obbligo di rimozione - Soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti - Proprietario dell'area su cui sono stati riversati i rifiuti e coloro che vantano diritti reali o personali di godimento sull'area, se violazione imputabile a titolo di dolo o colpa - Sussistenza - Mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti - Reato ex articolo 255, comma 3 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Il reato di abbandono di rifiuti ex Dlgs 152/2006 obbliga alla rimozione il contravventore e, in solido, il proprietario dell'area e i titolari di diritti di godimento sulla stessa se abbandono imputabile per dolo o colpa.
Con sentenza 2518/2022 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui l'abbandono di rifiuti obbliga i responsabili alla rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi. Obbligati in solido sono il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area "ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa", salva l'impugnazione dell'ordinanza sindacale di rimozione o la prospettazione al giudice penale di "dati significativi valutabili per una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell'obbligo".
Nella specie l'imputato, titolare di un'attività imprenditoriale in Toscana, era stato ritenuto responsabile del reato di illecito abbandono di rifiuti non pericolosi ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 e, quale responsabile dell'abbandono nonché proprietario dell'area su cui i rifiuti venivano riversati e titolare dell'impresa che utilizzava il terreno, del reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione di cui all'articolo 255 del Dlgs 152/2006. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 24 gennaio 2022, n. 2518
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: