Sentenza Tar Lazio 25 gennaio 2022, n. 823
Emission trading - Attività di combustione di carburanti in impianti di potenza superiore a 20 MW - Allegato I, Dlgs 30/2013 (N.d.R.: ora allegato I, Dlgs 47/2020) - Sottoposizione al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Sussistenza - Unità di cogenerazione "sottosoglia" - Nozione di "gestore" e di "impianto" - Articolo 3, comma 1, lettere t) e v) Dlgs 30/2013 (N.d.r.: ora articolo 3, coma 1, lettere u) e aa), Dlgs 47/2020) - Unicità dell'impianto - Valutazione di ordine materiale - Cessione dell'unità di cogenerazione a soggetto terzo - Individuazione del soggetto attualmente "gestore" dell'unità di cogenerazione - Valutazione sulla perdita o meno del controllo sul funzionamento dell'unità di cogenerazione - Indispensabilità - Centralità delle clausole contrattuali - Sussistenza - Istanza del cedente per la rideterminazione delle emissioni climalternati consentite - Aggiornamento del piano di monitoraggio - Articolo 16, Dlgs 30/2016 (N.d.R.: ora articolo 10, Dlgs 47/2020) - Legittimità - Sussistenza
L'unità di cogenerazione "sottosoglia" ceduta a soggetti terzi non costituisce più, ai fini dell’assegnazione delle quote di emissioni di gas climalteranti, un "unico" impianto con l'adiacente centrale termica "sopra soglia".
A stabilirlo è stato il Tar del Lazio (sentenza 25 gennaio 2022, n. 873) che ha deciso di annullare il provvedimento con il quale il Comitato nazionale "Emission trading" aveva rigettato un'istanza di rideterminazione delle emissioni climalteranti consentite, presentata da un'azienda del settore alimentare.
Il Tar, applicando l'interpretazione pregiudiziale della direttiva 2003/87/Ce fornita dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 29 aprile 2021, causa C-617/19), ha chiarito che quando il proprietario di uno stabilimento produttivo comprensivo di una centrale termica "soprasoglia" (quindi sottoposta al sistema di scambio delle quote di emissione) cede a un terzo soggetto un'unità di cogenerazione "sottosoglia" situata nello stesso perimetro industriale (a sua volta sottoposta all'Eu Ets in quanto costituente un "unico" impianto con la centrale), risulta "indispensabile" verificare, ai fini della decisione sull'istanza di scorporo delle emissioni dell’unità ceduta, se a seguito di tale trasferimento sia effettivamente venuto meno il controllo di tale proprietario sul funzionamento dell'unità di cogenerazione. In tale delicata fase, precisa il Tar, "divengono centrali (…) le clausole contrattuali".
Il Giudice ha quindi annullato la decisione del Comitato Ets basata sull'erroneo presupposto che il collegamento tecnico esistente tra unità e stabilimento produttivo precludesse, comunque, lo scorporo del cogeneratore dall'autorizzazione Ets. (AG)
Tar Lazio
Sentenza 25 gennaio 2022, n. 823
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