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Cambiamenti climatici
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 29 aprile 2021, causa C-617/19

Cambiamenti climatici – Emissioni di gas serra – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (Eu Ets) - Nozione di "impianto" di cui all'articolo 3, lettera e), direttiva 2003/87/Ce – Cessione di un'unità di cogenerazione non Eu Ets – Aggiornamento dell'autorizzazione -  Nozione di "gestore" - Articolo 3, lettera f) - Regola dell'aggregazione ai fini della somma delle capacità delle attività di un impianto -  Allegato I, punti 2 e 3, direttiva 2003/87/Ce – Rilevanza ai fini della individuazione del "gestore" – Insussistenza

Un'attività non rientrante nell'Eu Ets e un'attività rientrante nell'Eu Ets, se direttamente associate e tecnicamente collegate, possono costituire un unico impianto ai sensi della direttiva 2003/87/Ce.
Ai sensi della direttiva 2003/87/Ce, precisa la Corte di Giustizia europea nella sentenza 29 aprile 2021, causa C-617/19, un'attività non rientrante nel campo di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (Eu Ets) si considera direttamente associata ad un'attività Eu Ets quando è "essenziale" al suo esercizio, condizione che deve concretizzarsi attraverso una "forma specifica e distintiva di integrazione nel processo tecnico proprio" dell'attività Eu Ets.
Con riferimento al caso specifico esaminato dalla Cge - avente ad oggetto le conseguenze della cessione di un'unità di cogenerazione "sotto soglia" rispetto all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce da parte di un soggetto "gestore" di una centrale termica "sopra soglia" e quindi rientrante nell'Eu Ets - la sentenza prova a fare chiarezza anche sulle condizioni richieste per poter continuare a qualificare il soggetto in questione, successivamente alla cessione, come "gestore" anche dell'unità ceduta.
Qualora tali condizioni non risultino soddisfatte, conclude la Cge, il soggetto ha il diritto di chiedere l'aggiornamento dell’autorizzazione riguardante la centrale termica, senza che tale circostanza violi la regola dell'aggregazione delle attività (ovvero della somma delle capacità delle attività di un impianto), stabilita dallo stesso allegato I della stessa direttiva 2003/87/Ce. (AG)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 29 aprile 2021, causa C-617/19