Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2026/389/Ue

Valore riveduto del parametro di riferimento della soda per il 2025 relativo all'assegnazione gratuita delle quote di emissioni

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 23 febbraio 2026, n. 2026/389/Ue

(Guue 26 febbraio 2026)

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) 2021/447 per quanto riguarda la determinazione di un valore riveduto del parametro di riferimento per la soda per il 2025

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio1, in particolare l'articolo 10-bis, paragrafo 2, terzo comma, considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/Ce è stata modificata dalla direttiva (Ue) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio2, al fine di allinearla al regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio3 che fissa un obiettivo di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Di conseguenza il regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 della Commissione4 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra è stato modificato mediante il regolamento di esecuzione (Ue) 2023/2122 della Commissione5. Le modifiche della direttiva 2003/87/Ce e del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 sono pertinenti per la determinazione di un valore riveduto dell'indice di riferimento per la soda per l'anno 2025 e rendono necessario modificare il regolamento di esecuzione (Ue) 2021/447 della Commissione6.

(2) Alla luce della definizione riveduta di "emissioni" introdotta nella direttiva 2003/87/Ce e della conseguente modifica dei limiti del sistema di cui all'allegato IV, sezione 20, del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066, il CO2 intermedio per la soda deve essere monitorato dal 1° gennaio 2025 e le emissioni corrispondenti devono essere comunicate dal 2026 conformemente agli articoli 1, 2 e 68 del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066. A tal fine, per l'anno civile 2025 è opportuno aggiungere al valore del parametro di riferimento per la soda applicabile al periodo dal 2021 al 2024 le corrispondenti emissioni intermedie basate sul fattore di emissione stechiometrico di 0,415 tCO2/t soda, di cui all'allegato VI, sezione 2, tabella 2, del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (Ue) 2021/447.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

 

L'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) 2021/447 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) 2021/447, sezione 1, l'ultima riga della tabella è sostituita dalla seguente:

"soda 0,789

0,753 (applicabile dal 2021 al 2024)

1,168 (applicabile per il 2025)".

 

 

Note ufficiali

1

Gu L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

2

Direttiva (Ue) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/Ce, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (Ue) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Gu L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).

3

Regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (Ce) n. 401/2009 e il regolamento (Ue) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (Gu L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/

4

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (Ue) n. 601/2012 della Commissione (Gu L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).

5

Regolamento di esecuzione (Ue) 2023/2122 della Commissione, del 17 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 per quanto riguarda l'aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L, 2023/2122, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj).

6

Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 87 del 15.3.2021, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/447/oj).