Sentenza Corte di Cassazione 18 agosto 2025, n. 29543
Rifiuti - Definizione - Materiali e sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici anche frammisti ad altri materiali di origine antropica ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del Dlgs 152/2006 - Esclusione dal regime di gestione dei rifiuti - Condizioni - Effettuazione delle operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di tali materiali nel tempo tecnico strettamente necessario nel medesimo sito nel quale gli eventi li hanno prodotti - Obbligatorietà - Sussistenza - Raggruppamento effettuato fuori dalle condizioni previste dalla norma - Natura di deposito incontrollato di rifiuti - Sussistenza - Qualificazione come deposito temporaneo prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 - Esclusione - Ragioni - Mancato avvio dei rifiuti alle operazioni di recupero e smaltimento nei tempi previsti dal medesimo articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'articolo 256 del Dlgs 152/2006
Il raggruppamento e la raccolta di materiali naturali spiaggiati per effetto di mareggiate ed eventi meteo vanno fatti nel rispetto di condizioni e tempi previsti dalla normativa, altrimenti costituiscono gestione rifiuti non autorizzata.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 18 agosto 2025, n. 29543. I Giudici hanno evidenziato come non possano considerarsi fuori dal regime dei rifiuti operazioni di dragaggio di materiale naturale prelevato dalla foce di un fiume e accumulato sul posto per lungo tempo.
Il Codice ambientale - articolo 183, comma 1, lettera n), del Dlgs 152/2006 – stabilisce infatti le condizioni alle quali non rientrano nella gestione di rifiuti le operazioni di prelievo e raggruppamento di materiali e di sostanze naturali che finiscono nell'arenile per effetto di eventi atmosferici o meteorici, anche se misti ad altri materiali derivanti dall'attività umana. Occorre che queste operazioni siano effettuate per il tempo tecnico strettamente necessario alla raccolta e successivo trasporto e smaltimento.
Nel caso di specie, invece, si è trattato, afferma la Corte di Cassazione, nel puro e semplice deposito del materiale prelevato dal canale e accantonato per anni senza alcuna ulteriore operazione nemmeno di vagliatura e di certo non per il tempo tecnico strettamente necessario alla sua raccolta e trasporto altrove. E nemmeno si può configurare, sostengono i Supremi Giudici, un deposito temporaneo preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis del Dlgs 152/2006, che non necessita di autorizzazione. Questo perché questi rifiuti non sono stati avviati alle operazioni di recupero o smaltimento nei tempi stabiliti dalla norma. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 18 agosto 2025, n. 29543
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