Sentenza Consiglio di Stato Adunanza plenaria 26 gennaio 2021, n. 3
Rifiuti - Abbandono su sito industriale - Curatela fallimentare - Posizione di detentore dei rifiuti - Sussistenza - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Obblighi di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi - Sussistenza - Ordinanza sindacale che intima la rimozione e il ripristino - Legittimazione passiva del curatore - Sussistenza
L'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti ex articolo 192 del Dlgs 152/2006, secondo l'Adunanza plenaria del CdS, ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.
Ad avviso dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 3 pubblicata il 26 gennaio 2021), infatti, l'unica lettura del Dlgs 152/2006 compatibile con il diritto europeo, alla luce dei principi di prevenzione e di responsabilità, "è quella che consente all'Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento".
Nella qualità di detentore dei rifiuti, secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), "il curatore fallimentare è perciò senz’altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero".
In coerenza con l'impostazione secondo la quale l'abbandono di rifiuti e, più in generale, l'inquinamento, costituiscono "diseconomie esterne" generate dall'attività di impresa, l'Adunanza ritiene quindi che i costi derivanti da tali esternalità di impresa debbano ricadere sulla massa dei creditori dell'imprenditore stesso (invece che sulla "collettività incolpevole"). (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 26 gennaio 2021, n. 3
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