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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 aprile 2022, n. 15486

Sicurezza sul lavoro - Morte lavoratore per caduta dall'alto - Fornitura di dispositivi di sicurezza da parte del datore, ex articolo 71, Dlgs 81/2008 - Utilizzo improprio da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro (N.d.R.: articolo 69, Dlgs 81/2008) - Comportamenti incauti e ripetuti da parte dei lavoratori - Prassi lavorative espressamente vietate nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) - Mancata conoscenza o conoscibilità da parte del datore di lavoro di tali prassi - Esclusione della responsabilità per morte del lavoratore - Sussistenza

Il datore di lavoro non è responsabile di un evento lesivo o letale qualora non vi sia la certezza della conoscenza o della conoscibilità da parte sua di comportamenti incauti e ripetuti dei lavoratori. Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza 21 aprile 2022, n. 15486 che ha ricordato che in presenza di prassi lavorative scorrette ed espressamente vietate nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) poiché elusive delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro  nel caso non vi sia prova della sua conoscenza o della sua colpevole ignoranza relativamente a tale prassi. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, il datore che ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ex articolo 71, Dlgs 81/2008 ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore. Nella fattispecie in esame, i Giudici della Corte Suprema hanno accolto il ricorso dell'imputato campano non ravvisando la sua colpevolezza per la morte di un lavoratore caduto dall'alto durante la pulitura di scaffali, a causa dell'utilizzo inadeguato di un'attrezzatura di lavoro. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 21 aprile 2022, n. 15486