Sentenza Corte di Cassazione 8 giugno 2021, n. 22262
Sicurezza sul lavoro - Infortuni - Morte del lavoratore per caduta dal tetto di uno stabilimento industriale durante la bonifica della copertura in lamiere ed eternit - Lavori speciali su tetti e coperture ex articolo 148 del Dlgs 81/2008 - Cantieri temporanei o mobili e obblighi del preposto alla sicurezza dell'impresa affidataria ex articolo 96 del Dlgs 81/2008 - Omesso controllo del preposto sul corretto impiego dei dispositivi di sicurezza da parte dei lavoratori, in particolare dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 del Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria ex articolo 97 del Dlgs 81/2008 - Responsabilità del direttore tecnico del cantiere delegato alla sicurezza, quale datore di lavoro, per l'omessa sostituzione del preposto negligente - Sussistenza - Reato di omicidio colposo ex articoli 113 e 589, commi 1 e 2 del Codice penale commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Sussistenza
Sussiste la responsabilità del datore di lavoro il quale non sostituisce il preposto alla sicurezza che durante una bonifica omette di controllare il corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale.
Con sentenza 8 giugno 2021, n. 22262, la quarta sezione della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di infortuni sul lavoro, soffermandosi in particolare sugli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria ex articolo 97 del Dlgs 81/2008 e sulle conseguenti responsabilità, quale direttore tecnico di cantiere, in caso di nomina di un preposto alla sicurezza.
Il datore di lavoro, sottolinea il Collegio sul punto, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche, quale garante dell'incolumità fisica dei lavoratori, di sorvegliarne l’adozione da parte di eventuali preposti. Qualora il preposto, con violazione degli obblighi di cui all'articolo 96 del Dlgs 81/2008, ometta di controllare il corretto impiego dei dispositivi di sicurezza da parte dei lavoratori, quali i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 del Dlgs 81/2008, tali omissioni, spiega la Corte, "refluiscono nella responsabilità del datore di lavoro" per non aver provveduto a controllare l'operato del delegato e per non averlo sostituito in ragione delle evidenti negligenze riscontrate.
Nella specie, il ricorrente, quale delegato alla sicurezza e direttore tecnico di cantiere per i lavori di bonifica delle coperture di eternit di uno stabilimento industriale del bresciano, veniva dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche ex articolo 589, commi 1 e 2 del Codice penale perché cagionava la morte di un operaio il quale, durante le operazioni, privo di cintura di sicurezza assicurata alla linea vita, precipitava a terra a causa del cedimento di una lastra e decedeva sul colpo. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 8 giugno 2021, n. 22262
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