Sentenza Tar Lombardia 27 aprile 2022, n. 911
Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Società fallita - Provvedimento di rimozione a carico della curatela fallimentare non responsabile della condotta di abbandono né immessa nella disponibilità del terreno ove giacciono i rifiuti abbandonati - Illegittimità - Sussistenza
Il curatore della società fallita non può essere destinatario di un'ordinanza di rimozione di rifiuti ex articolo 192, Dlgs 152/2006 abbandonati su un terreno di cui non ha la disponibilità.
A precisarlo il Tar Lombardia che con la sentenza 27 aprile 2022, n. 911 ha annullato l'ordinanza emessa dal Sindaco di un Comune a carico del curatore fallimentare di una società con l'ordine di rimuovere rifiuti abbandonati su un terreno che era nella disponibilità della società fallita. Nel caso di specie la produzione dei rifiuti è connessa all'esercizio di un'attività economica da parte della società fallita e si è verificata prima della nomina del curatore fallimentare. Inoltre il curatore fallimentare non è stato autorizzato a svolgere attività d'impresa né l'ha svolta in concreto e la curatela non è mai stata immessa nella disponibilità del terreno.
L'ordinanza di rimozione rifiuti ex articolo 192, Dlgs 152/2006 è emessa a carico dell'autore della condotta di abbandono incontrollato di rifiuti in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. Il curatore del fallimento non è autore della condotta, né titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area. Pertanto, affermano i Giudici lombardi il caso di specie non è sovrapponibile a quello esaminato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 26 gennaio 2021, n. 3, che ha ritenuto sussistente la responsabilità del fallimento proprio in ragione del fatto che esso subentra nella detenzione dell'immobile in cui sono allocati i rifiuti abbandonati. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 27 aprile 2022, n. 911
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