Sentenza Tar Campania 30 settembre 2021, n. 6125
Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Destinatario - Responsabile dell'abbandono - Proprietario del fondo in cui sono abbandonati i rifiuti - Configurabilità della responsabilità - Mero collegamento con la situazione della titolarità del diritto di proprietà - Illegittimità - Sussistenza - Mancata recinzione del terreno - Valutazione come indice di pe sé di responsabilità nella mancata vigilanza del fondo - Esclusione - Sussistenza
L'ordine del Sindaco di rimuovere rifiuti abbandonati ricade sul responsabile dell'abbandono e sul proprietario del terreno se viene provata una sua negligenza non desumibile però dalla mancata recinzione del fondo.
Un principio ricordato dal Tar Campania nella sentenza 30 settembre 2021, n. 6125 che ha annullato l'ordinanza del Sindaco di un Comune che ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006 aveva ingiunto al proprietario di un terreno il diserbamento, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati. L'ordinanza violava la legge che prevede che alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti e, in via solidale, il proprietario del terreno se ad esso sia imputabile l'abbandono degli stessi a titolo di dolo o colpa.
E la colpa del proprietario non può essere desunta, come ha fatto invece il Comune né, quasi a titolo di responsabilità oggettiva, dal mero fatto di essere proprietario del terreno, né tantomeno dal non avere provveduto a recintare il suo fondo, visto che non esiste un obbligo di farlo. La mancata recinzione non è un indice di per sé di negligenza e quindi di "colpa" del proprietario, dovendo il Comune accertare concretamente l'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al proprietario non responsabile dello sversamento di rifiuti. (FP)
Tar Campania
Sentenza 30 settembre 2021, n. 6125
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