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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 4 aprile 2022, n. 2468

Rifiuti - Reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex articolo 260 del Dlgs 152/2006 (oggi articolo 452-quaterdecies del Codice penale) - Elemento rilevatore del pericolo di condizionamento mafioso - Rilascio dell'informativa antimafia interdittiva (N.d.R.: articolo 92 del Dlgs 159/2011) - Sussistenza - Presupposti del provvedimento interdittivo - Elementi concreti e attuali che consentano di inferire la sussistenza del rischio di condizionamento - Necessità - Sussistenza - Concreta ingerenza della criminalità organizzata nella gestione societaria - Necessità - Insussistenza

Ai fini del rilascio dell'interdittiva antimafia non serve provare l'avvenuta infiltrazione mafiosa ma la sussistenza di elementi (come il traffico illecito di rifiuti) sintomatici del pericolo di ingerenza.
Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con sentenza 2468/2022 chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto il provvedimento interdittivo antimafia rilasciato dalla Prefettura di Roma nei confronti di un'impresa per ritenuta vicinanza con ambienti della criminalità organizzata di stampo mafioso. Tra gli elementi rilevatori del pericolo di condizionamento mafioso, il coinvolgimento nell'ambito di un'indagine per il reato di associazione per il traffico illecito di rifiuti ex articoli 110 e 260 del Dlgs 152/2006 (oggi articolo 452-quaterdecies del Codice penale).
Il Collegio, nel dichiarare l'infondatezza/inammissibilità del ricorso, ricorda che il potere interdittivo di cui al Dlgs 159/2011 (Codice antimafia) si ispira alla logica della prevenzione per evitare che si verifichino ingerenze della criminalità organizzata nella gestione di imprese suscettibili di entrare in contatto con la Pa. Il rilascio dell'informativa interdittiva non richiede dunque la prova della concreta ingerenza della criminalità organizzata nell'esercizio dell'attività economica ma solo la sussistenza di elementi concreti e attuali che, nel loro complesso, consentano di inferire il rischio di condizionamento. (IM)

 

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Consiglio di Stato

Sentenza 4 aprile 2022, n. 2468