Sentenza Consiglio di Stato 17 giugno 2014, n. 3081
Aria - Canna fumaria che sprigiona fuliggine - Inconveniente igienico-sanitario per collettività - Ordinanza sindacale - Articolo 54, Dlgs 267/2000 - Limiti - Misure "definitive" - Intubamento - Esclusione
È ragionevole l'ordinanza sindacale che, muovendo da inconvenienti di carattere igienico-sanitario per la collettività, ordina di pulire accuratamente una canna fumaria e provvedere alla manutenzione periodica.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 3081/2014), una canna fumaria che, per difetti di combustione e di pulizia, sprigiona un fumo denso e ricco di fuliggine sulle abitazioni circostanti, rappresenta una situazione che eccede il “generico disagio” di cui all'articolo 844 del Codice civile (Immissioni), sostanziandosi invece in un inconveniente igienico-sanitario per la collettività che, ai sensi dell'articolo 54 del “Tu Enti locali” (Dlgs 267/2000), deve essere rimosso prontamente dall'autorità.
L'ordine di approntare dispositivi atti a trattenere la fuliggine (cd. intubamento) va invece oltre il “perimetro del contenuto necessitato” delle ordinanze contingibili e urgenti. Non è però illegittima l'ordinanza che “ipotizza” tali misure, lasciando alle autorità verificatrici (Asl, Vigili del fuoco) il compito di accertarne la necessità, e di prescriverle, nel rispetto delle vie ordinarie.
Consiglio di Stato
Sentenza 17 giugno 2014, n. 3081
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