Sentenza Consiglio di Stato 6 dicembre 2022, n. 10681
Lavorazioni insalubri – Articoli 216 e 217, Rd 1265/1934 – Poteri-doveri di controllo del Sindaco – Sussistenza – Ampia potestà di valutazione della tollerabilità delle lavorazioni – Sussistenza – Necessità di una congrua e seria istruttoria – Sussistenza – Parere insufficiente, carente o approssimativo reso dall'autorità sanitaria – Sussistenza di comprovati elementi che escludono inconvenienti sanitari – Onere del Sindaco di discostarsi dal parere dell'autorità sanitaria – Sussistenza
Il Comune che intima la chiusura di un'attività "improvvisamente" diventata nociva per la salute pubblica, senza la preventiva dimostrazione degli asseriti inconvenienti igienici, agisce illegittimamente.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato che, nella sentenza 10681/2022, ricorda come il potere-dovere dei Sindaci di valutare la tollerabilità o meno delle industrie insalubri, in veste di autorità sanitaria locale, sia esercitabile "a condizione che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli".
Se pure è comprensibile che, in tale valutazione, il Comune tenda a conformarsi alle indicazioni dell'Autorità sanitaria, questi ha infatti l'onere di discostarsi motivatamente dal parere negativo reso in presenza di due condizioni: l'assoluta insufficienza, carenza, approssimazione del parere da un lato; la contemporanea sussistenza di comprovati elementi che escludano inconvenienti sanitari ascrivibili all'azienda dall'altro.
Ed è proprio questa l'ipotesi ad essersi verificata nel caso giunto all'esame del CdS, laddove a fronte di una cospicua produzione documentale fornita da un'impresa calabrese circa la legittimità della propria (cinquantennale) attività, il parere reso dall'Autorità sanitaria, sulla cui base il Comune aveva disposto la chiusura dell'attività, "si limitava, genericamente, a fare riferimento alle analisi chimiche eseguite dall'azienda, rilevando che i risultati delle stesse 'non escludono danni alla salute del vicinato'". (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 6 dicembre 2022, n. 10681
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