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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 giugno 2022, n. 22807

Rifiuti – Inerti da cava – Attività di estrazione e lavorazione – Vasca di decantazione dei fanghi derivanti dalle attività di lavaggio destinati a successiva attività di trattamento – Qualifica di sottoprodotto ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Insussistenza – Natura di rifiuto – Sussistenza - Assenza di autorizzazione – Reato di gestione non autorizzata di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Mancata autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Articolo 269, Dlgs 152/2006 – Misurazione delle sostanze immesse in atmosfera – Irrilevanza ai fini della sussistenza del reato – Sussistenza

Il materiale fangoso di risulta prodotto dalla lavorazione delle pietre estratte da una cava e sottoposto a una successiva attività di trattamento va qualificato come rifiuto e non sottoprodotto.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 22807/2022) nel respingere il ricorso presentato dal titolare di un'azienda di lavorazione e segagione delle pietre estratte da una cava di calcare,  con annessa vasca di decantazione con fanghi derivanti dalla lavorazione del marmo e della pietra, condannato dal Tribunale di Taranto, ex articolo 256 del Dlgs 152/2006, per aver gestito ed avviato a smaltimento dei rifiuti della lavorazione della pietra in assenza di autorizzazione.
La ditta del ricorrente era in possesso della sola autorizzazione per la coltivazione della cava ma non dell'autorizzazione per la lavorazione del marmo e delle pietre e neanche dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera delle sostanze volatili della lavorazione dei marmi e delle pietre: confermata quindi anche la condanna ai sensi dell'articolo 269 del Dlgs 152/2006. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 13 giugno 2022, n. 22807