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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 novembre 2022, n. 44557

Sicurezza sul lavoro - Cantiere edile - Nozione (articolo 89, comma 1, lettera a), Dlgs 81/2008) - Luogo in cui si effettuano lavori edili/di ingegneria civile corrispondenti all'elenco di cui all'Allegato X, Dlgs 81/2008 - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri (Titolo IV, Dlgs 81/2008) - Applicabilità - Lavori impiantistici senza l'esecuzione di lavori edili (articolo 88, comma 2, lettera g-bis), Dlgs 81/2008) - Esclusione - Lavori impiantistici all'interno di cantieri nei quali vengono eseguite opere edili - Sussistenza - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro/committente per omessa designazione del coordinatore per la progettazione/per l'esecuzione dei lavori - Violazione articolo 90, Dlgs 81/2008 - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza

Le norme per la sicurezza in cantiere (Dlgs 81/2008) si applicano anche ai lavori di impiantistica che, pur non comportando lavori edili da parte dell'impresa, si svolgono all'interno di cantieri in cui vengono eseguite opere edili.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza 44557/2022 nell'ambito di un procedimento per l'infortunio di un lavoratore incorso durante il rifacimento di un impianto elettrico all'interno di un cantiere edile. La Corte d'Appello di Torino confermava nella specie la condanna nei confronti del legale rappresentante della società committente dei lavori per il reato di lesioni personali colpose ex articolo 590, Codice penale. L'imputato, nel proporre ricorso, lamentava l'erronea applicazione da parte dei Giudici di merito del Titolo IV del Dlgs 81/2008 (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), a parere della difesa non applicabile perché l'infortunio si sarebbe verificato durante i lavori di rifacimento di un impianto di condizionamento e non durante l'esecuzione di lavori edili.
La Corte rigetta il ricorso e ricorda sul punto che l'articolo 89 del Dlgs 81/2008, nel fornire la definizione di cantiere, lo identifica come ogni luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile come elencati nell'allegato X (tra cui lavori di costruzione, manutenzione, riparazione). Sono invece esclusi dall'applicazione del Titolo IV del Dlgs 81/2008, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera g-bis, i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili/di ingegneria civile. Nel consegue, conferma la Corte, l'applicabilità della normativa a tutti i lavori di impiantistica che si svolgano all'interno di cantieri nei quali vengono eseguite opere edili, con esclusione dei soli lavori di tipo impiantistico non accompagnati dall'esecuzione di lavori edili. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 23 novembre 2022, n. 44557