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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 5 gennaio 2023, n. 90

Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza comunale di rimozione ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Presupposti - Individuazione precisa dei rifiuti abbandonati e del soggetto che li ha sversati e/o abbandonati - Necessità - Sussistenza

L'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 è legittima se individua precisamente i rifiuti da rimuovere e il soggetto che li ha sversati e/o abbandonati.
Così si è espresso il Tar Lombardia nella sentenza 5 gennaio 2023, n. 90 annullando l'ordinanza di un Comune di avvio al recupero e/o smaltimento, dei rifiuti presenti in un'area. Numerosi i difetti dell'ordinanza emessa dal Comune ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006. In primo luogo l'ordine di rimozione è diretto a tutta una serie di soggetti ritenuti responsabili (quasi lo fossero in modo solidale) e per i rifiuti "come individuati nella relazione di Arpa Lombardia che si allega". Invece occorre precisamente individuare il soggetto o i soggetti responsabili: in altre parole il Comune doveva individuare il grado di responsabilità di ciascun destinatario dell'ordine di rimozione dei rifiuti e attivare il procedimento con l'instaurazione del contraddittorio per la verifica della responsabilità.
Inoltre, l'ordine di rimozione è omnicomprensivo, riguarda cioè tutto il materiale rinvenuto sul sito, non operandosi alcuna distinzione tra materiali depositati in archi temporali diversi e rifiuti veri e propri abbandonati nel tempo da ignoti, configurandosi in tal modo un grado di indeterminatezza non ammissibile. I rifiuti abbandonati vanno correttamente individuati e "collegati" ad un responsabile chiamato alla loro rimozione. (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 5 gennaio 2023, n. 90