Sentenza Consiglio di Stato 27 ottobre 2021, n. 7189
Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione - Articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 - Competenza - Articolo 107, Dlgs 267/2000 - Dirigente comunale - Legittimità - Sussistenza - Destinatario dell'ordinanza - Proprietario dell'area non responsabile dell'abbandono - Presupposti - Accertamento di suo comportamento almeno colposo anche a titolo di omissione - Imputabilità della colpa - Ente gestore della strada - Obbligo di manutenzione e pulizia della strada - Articolo 14, Dlgs 285/1992 - Sussistenza - Ordinanza di rimozione rifiuti - Differenza con l'ordinanza contingibile e urgente ex articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000 - Provvedimento extra ordinem di competenza sindacale - Sussistenza
Secondo il recente Consiglio di Stato anche l'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 emanata dal dirigente comunale è legittima.
I Supremi Giudici amministrativi con la sentenza 27 ottobre 2021, n. 7189 hanno confermato la legittimità di una ordinanza ex articolo 192, Dlgs 152/2006 per la rimozione rifiuti abbandonati su una strada di competenza dell'Anas firmata dal dirigente comunale e non dal Sindaco. Il ragionamento del Consiglio di Stato poggia sull'articolo 107 del Dlgs 267/2000 che attribuisce alla dirigenza il potere di emanare tutti i provvedimenti dell'Ente locale salvo quelli attinenti alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Pertanto, affermano i Giudici "il dirigente può adottare un'ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, trattandosi di un atto di gestione ordinaria." (in senso contrario vedi Consiglio di Stato 3372/2021, 6326/2020).
Quanto al destinatario dell'ordinanza di rimozione, i Giudici hanno ricordato che ben può essere anche il proprietario dell'area non responsabile dell'abbandono dei rifiuti qualora sia configurabile una sua responsabilità a titolo colposo (anche per omissione) che nel caso di specie sussiste, avendo il gestore della strada violato l'obbligo di manutenzione e pulizia delle strade di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del Dlgs 285/1992. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 27 ottobre 2021, n. 7189
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