Sentenza Tar Marche 20 febbraio 2023, n. 107
Rifiuti - Traffico illecito di rifiuti ex articolo 452-quaterdecies del Codice penale - Emissione della informazione antimafia ex articolo 91 Dlgs 6 settembre 2011 n. 159 - Condizioni - Contestazione dell'associazione per delinquere di stampo mafioso - Esclusione - Presenza di una organizzazione anche solo imprenditoriale dedita al traffico illecito di rifiuti - Sufficienza
Il reato di traffico illecito di rifiuti ex articolo 452-quaterdecies del Codice penale è condizione sufficiente perché il Prefetto emani l'informativa antimafia anche senza associazione di stampo mafioso.
Nessun obbligo di esistenza anche della associazione per delinquere di stampo mafioso per la sussistenza delle condizioni di "reato spia" di possibile infiltrazione mafiosa che giustifica il provvedimento di interdittiva antimafia del Prefetto ex articolo 91 Dlgs 6 settembre 2011 n. 159. Così ha deciso il Tar Marche nella sentenza 20 febbraio 2023, n. 107. I Giudici hanno sottolineato come i "reati spia" del Dlgs 152/2006 e in particolare, come nel caso di specie, quello contemplato dall'articolo 452-quaterdecies del Codice penale (traffico illecito di rifiuti) segnalano alle competenti Autorità l'esistenza di traffici illeciti dietro ai quali potrebbero agire, in modo diretto o indiretto, organizzazioni malavitose di stampo mafioso. Ma non è obbligatorio che venga contestata anche l'associazione per delinquere di stampo mafioso.
Infatti il reato di traffico illecito di rifiuti può essere perpetrato anche da operatori economici che agiscono per mero fine di lucro e/o per evitare di sottoporsi ai costosi adempimenti previsti dal Dlgs 152/2006 per lo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi, e così via. Importante è solo che il traffico sia "organizzato" e non meramente episodico o addirittura "incolpevole", senza che sia obbligatoria per l'emissione dell'interdittiva antimafia la sussistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo sufficiente la presenza di un'organizzazione anche solo "imprenditoriale". (FP)
Tar Marche
Sentenza Tar Marche 20 febbraio 2023, n. 107
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