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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 maggio 2015, n. 18515

Rifiuti - Trasporto non autorizzato - Articolo 6, Dl 172/2008 - Presunzione legislativa di pericolosità - Sequestro preventivo - Confisca -  Obbligatorietà - Buona fede del terzo proprietario - Onere prova - Rigorosità

Il soggetto proprietario del veicolo utilizzato da un terzo per trasportare illecitamente rifiuti evita la confisca, nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, solo quando prova la propria buona fede.
Al fine di provare la propria buona fede, ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 18515/2015, il proprietario del mezzo deve dimostrare in maniera rigorosa che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile a un suo comportamento negligente.
La Suprema Corte così dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro preventivo di un veicolo utilizzato per trasportare rifiuti speciali pericolosi in mancanza di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 6 del Dl 172/2008 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza rifiuti nella Regione Campania).
La norma in questione, ricorda la Cassazione, va annoverata tra le disposizioni che rendono obbligatoria la confisca in deroga al regime generale di tipo facoltativo di cui all’articolo 240 del Codice penale, in quanto in tali ipotesi il mezzo è oggetto di una presunzione legislativa di pericolosità che ne giustifica la confisca obbligatoria.

Corte di Cassazione

Sentenza 5 maggio 2015, n. 18515