Sentenza Corte di Cassazione 27 marzo 2024, n. 12722
Rifiuti - Organizzazione diretta al traffico illecito dei rifiuti ex articolo 452-quaterdecies, Codice penale - Sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta - Applicazione da parte del Giudice del solo obbligo di recupero ambientale senza obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 452-duodecies, Codice penale - Possibilità - Sussistenza - Previsione come conseguenza della condanna per il reato di traffico illecito di rifiuti del solo ripristino ambientale - Irrilevanza - Sussistenza
La condanna per il reato di traffico illecito di rifiuti può essere accompagnata dal mero reintegro dell'ambiente anche senza l'obbligo di applicare misure più complesse come il ripristino delle matrici ambientali distrutte.
Un principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 27 marzo 2024, n. 12722. L'articolo 452-duodecies del Codice penale stabilisce che per i delitti ambientali compresi nel Titolo VI-bis del Libro II del Codice penale il Giudice insieme alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta ("patteggiamento") commina il recupero, cioè lo svolgimento di attività dirette al reintegro dell'ambiente tramite rimozione degli elementi alteranti, e quando possibile il ripristino dello stato dei luoghi, cioè una azione più complessa diretta alla ricollocazione o riattivazione delle componenti andate distrutte o rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse.
La Suprema Corte, dopo avere chiarito che "recupero" e "ripristino" ambientale riguardano attività diverse, afferma che il Giudice è tenuto ad applicare solo la sanzione accessoria del recupero, mentre il ripristino è solo eventuale, "ove possibile".
Il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ora collocato nel Codice penale (articolo 452-quaterdecies) rispetto alla precedente allocazione nel Dlgs 152/2006 (articolo 260) è attratto anch'esso nella sfera della norma dell'articolo 452-duodecies del Codice penale (applicabile a tutti i delitti del Titolo VI-bis del Codice penale) che prevede il meccanismo dell'applicazione con la condanna anche del solo recupero senza necessariamente imposizione dell'obbligo di ripristino ambientale. E questo anche se la lettera della norma stabilisce che il condannato per traffico illecito di rifiuti sia tenuto al "ripristino dello stato dell'ambiente". (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 27 marzo 2024, n. 12722
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