Sentenza Consiglio di Stato 28 aprile 2016, n. 1632
Rifiuti - Informativa antimafia - Emanazione - Presupposti - Articolo 84, comma 4, lettera a), Dlgs 159/2011 - Misure cautelari in ordine al reato di traffico illecito di rifiuti ex articolo 260, Dlgs 152/2006 - Sufficienza
Le informazioni che danno luogo al rilascio dell'informativa antimafia possono essere desunte dai provvedimenti di custodia cautelare emessi per traffico illecito di rifiuti, anche in assenza di altri elementi.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 28 aprile 2016, n. 1632. L'impresa aveva subito il divieto di esercizio dell'attività di recupero ex articoli 214 e 216 del Dlgs 152/2006 in seguito a informativa antimafia basata sul fatto che il suo amministratore era stato colpito da misure cautelari per la presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Dlgs 152/2006). Per il Tar tale situazione, pur indiziante del pericolo di infiltramento mafioso, di per sé sola non era sufficiente per il rilascio dell'informativa antimafia atto incisivo sulla vita di una impresa.
Secondo il Consiglio di Stato però il Tar non ha colto nel segno. Infatti l'articolo 84, comma 4, lettera a), del Dlgs n. 159/2011 (Codice antimafia) prevede che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informativa antimafia sono desunte, tra l'altro, dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare per taluni dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, C.p.p., tra i quali figura il delitto di traffico illecito di rifiuti ex articolo 260 del Dlgs 152/2006.
Consiglio di Stato
Sentenza 28 aprile 2016, n. 1632
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