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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 11 maggio 2023, n. 20218

Rifiuti - Smaltimento illecito delle acque di vegetazione da frantoio oleario (articolo 101, comma 7-bis, Dlgs 152/2006) - Reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Integrazione - Presupposti - Elemento soggettivo (dolo o colpa) - Esclusione - Errore scusabile (N.d.R.: articolo 5, Codice penale) - Convincimento del trasgressore della liceità della condotta sulla base di un fatto positivo dell'Autorità amministrativa - Insussistenza

La buona fede è idonea ad escludere il reato di gestione illecita di rifiuti solo se l'errore incolpevole sulla liceità della condotta è determinato da un comportamento positivo dell'autorità amministrativa.
Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 20218/2023 pronunciandosi sul ricorso presentato dal legale rappresentante di un oleificio condannato dalla Corte d'Appello di Palermo per il reato di cui all'articolo 256, Dlgs 152/2006, in particolare per l'illecito smaltimento nella fognatura comunale delle acque di vegetazione risultanti dall'attività di molitura delle olive. Tra i motivi di ricorso, la decisione dei Giudici di merito di escludere la sussistenza di un errore scusabile dell'imputato sulla liceità della condotta.
La Corte rigetta il ricorso ribadendo il principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di gestione dei rifiuti, la buona fede del trasgressore può rilevare al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato solo se il comportamento antigiuridico è determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, "idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere". Circostanza esclusa nella specie, ben potendo l'imputato informarsi presso gli organi a ciò deputati sulla legittimità della propria condotta. (IM)

 

N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 11 maggio 2023, n. 20218