Sentenza Consiglio di Stato 20 luglio 2023, n. 7113
Appalti pubblici - Affidamento del servizio di sfalcio della vegetazione infestante, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione delle aree coperte compresa, come attività marginale la rimozione/asportazione di guano di piccioni - Requisiti di capacità professionale in possesso dei partecipanti alla gara ex articolo 83, Dlgs 50/2016 (N.d.R: in continuità normativa, articolo 100, Dlgs 36/2023) - Possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali ex articolo 8, Dm 120/2014 in categoria 4 - Assenza nel bando di gara dell'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali in categoria 4 - Esclusione dell'affidataria del servizio per mancanza dell'iscrizione - Illegittimità - Sussistenza - Prevalenza del bando di gara sugli altri documenti di gara (N.d.R.: articolo 82, Dlgs 36/2023) - Sussistenza - Indicazione nella documentazione di gara della possibilità di subappaltare l'attività di rimozione/asportazione di guano di piccioni in assenza dei requisiti professionali - Sussistenza - Effetti preclusivi all'aggiudicazione nel caso di mancanza di iscrizione all'Albo gestori ambientali in categoria 4 - Insussistenza
Il possesso dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali non può essere condizione di esclusione di un'impresa da un appalto pubblico se non è prescritta nel bando di gara.
A ricordarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 20 luglio 2023, n. 7113 in relazione all'affidamento da parte di una impresa ferroviaria pubblica del servizio di sfalcio della vegetazione infestante, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione delle aree coperte. L'azienda ricorrente impugnava l'aggiudicazione in quanto l'impresa aggiudicataria non era stata esclusa anche se era iscritta solo alla categoria 2-bis (rifiuti autoprodotti) dell'Albo nazionale gestori ambientali ex Dm 120/2014 e non per la categoria 4, necessaria ai fini dello smaltimento del guano dei piccioni, attività ricompresa nell'appalto.
I Giudici hanno evidenziato come è anzitutto nel bando di gara che devono essere con precisione individuati i requisiti di idoneità professionale che l'operatore economico deve possedere per partecipare come previsto dall'articolo 83 comma 4 Dlgs 50/2016 (e in continuità con la disciplina previgente dall'articolo 100, Dlgs 36/2023, nuovo Codice appalti). Secondo la Giurisprudenza il bando prevale sugli altri documenti di gara in caso di contrasto, una posizione cristallizzata dal nuovo Codice appalti all'articolo 82. Nel bando di gara non era previsto alcun obbligo di iscrizione alla categoria 4 dell'Albo gestori ambientali, tanto meno a pena di esclusione, considerando oltretutto che l'attività di "rimozione/asportazione di guano di piccioni", peraltro marginale all'interno del servizio oggetto dell'appalto, poteva, secondo il bando di gara, essere subappaltata a terzi. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 20 luglio 2023, n. 7113
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