Sentenza Corte di Cassazione 12 luglio 2023, n. 30167
Sicurezza sul lavoro - Cantieri (N.d.R.: articolo 88, Dlgs 81/2008) - Coinvolgimento di più imprese - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (articolo 92, Dlgs 81/2008) - Organizzazione del lavoro tra le diverse imprese - Vigilanza sulla corretta applicazione del Piano di sicurezza e delle procedure di lavoro (N.d.R.: articolo 100, Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Violazione - Infortunio del lavoratore per caduta dall'alto (N.d.R.: articolo 107, Dlgs 81/2008) - Responsabilità del coordinatore ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Obblighi del datore di lavoro (articolo 2, Dlgs 81/2008) - Violazione - Infortunio del lavoratore - Responsabilità dell'amministratore "apparente" dell'impresa - Esonero - Gestione di fatto della ditta da parte di un altro soggetto (articolo 299, Dlgs 81/2008) - Esclusione
È onere del coordinatore dei lavori ex Dlgs 81/2008 organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nel medesimo cantiere e vigilare sulla corretta applicazione del Piano di sicurezza e delle procedure di lavoro.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 30167/2023. Nella specie i ricorrenti venivano condannati dal Tribunale di Napoli per il reato di omicidio colposo commesso ai danni di un dipendente. Reato commesso con violazione della normativa antinfortunistica nelle rispettive qualità di datori di lavoro, di fatto e di diritto, e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Il Collegio, nel rigettare il ricorso, ribadisce il principio secondo il quale in tema di prevenzione antinfortunistica al coordinatore dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di organizzare il lavoro, dovendo altresì verificare la corretta osservanza delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e la "scrupolosa" applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità del lavoratori (articolo 92, Dlgs 81/2008). Tale figura, precisa il Collegio, è dunque investita di un'autonoma posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica (tra cui il datore di lavoro).
Nella specie, la Corte conferma l'addebito di responsabilità nei confronti del coordinatore per essersi sottratto, stante l'evidente difformità del ponteggio da cui il lavoratore era caduto rispetto alle prescrizioni del Piano, all'adempimento di precisi doveri di verifica. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 12 luglio 2023, n. 30167
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: