Sentenza Corte di Cassazione 18 novembre 2020, n. 32393
Igiene e sicurezza sul lavoro - Pluralità di distinte violazioni punite a titolo di contravvenzioni - Continuazione tra reati - Applicazione al responsabile della "non punibilità" per tenuità del fatto ex articolo 131-bis del Codice penale - Valutazione sull'episodicità della condotta, grado di lesione e gravità del fatto - Necessità - Sussistenza
La responsabilità per più contravvenzioni in continuazione non osta alla non punibilità ex articolo 131-bis del Codice penale, occorrendo valutare circostanze di tempo, luogo, gravità del fatto e serialità.
Così la Cassazione penale con la sentenza del 18 novembre 2020 n. 32393 che pur dichiarando l'irrevocabilità del giudizio in primo grado sulla responsabilità per plurime contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, legate da continuazione, rinvia al Tribunale di Nola la questione sull'applicazione della causa di non punibilità. Per i Supremi giudici non può infatti escludersi a priori la non punibilità del fatto per tenuità, ex articolo 131-bis del Codice penale, solo perché vi è la cosiddetta continuazione tra le contravvenzioni. L'abitualità del comportamento (che esclude la non punibilità) non può infatti essere dedotta in automatico, essendo necessaria una valutazione più articolata che tenga conto dell'episodicità della condotta, del grado di lesione dell'interesse tutelato e se il fatto, nella sua complessità, è meritevole di apprezzamento in termini di tenuità.
Altresì occorre dimostrare la serialità dei reati, al fine di escludere la tenuità del fatto, come progressione criminosa che indichi la particolare intensità del dolo o la versatilità offensiva delle azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e luogo. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 18 novembre 2020, n. 32393
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