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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 marzo 2021, n. 9074

Sicurezza sul lavoro – Lavori per rimozione amianto in subappalto – Presenza di due differenti cantieri nello stesso sito produttivo – Nomina del coordinatore della sicurezza per il cantiere con presenza di più imprese, articolo 90, Dlgs 81/2008 – Infortunio del lavoratore nel cantiere con presenza di una sola impresa – Responsabilità del coordinatore per la sicurezza – In assenza di atto formale di nomina del coordinatore per il cantiere interessato dall'incidente - Insussistenza

In un sito con più cantieri per la rimozione dell'amianto la responsabilità del coordinatore della sicurezza è limitata al cantiere per il quale è stato nominato con atto formale. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza 5 marzo 2021, n. 9074 ricordando che la funzione di vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza è limitata all'ipotesi in cui in un cantiere i lavori prevedano la presenza di più imprese o lavoratori autonomi, le cui attività siano suscettibili di rischio interferenziale, ex articolo 90, Dlgs 81/2008. Nel caso di specie nel sito in cui si svolgeva l'attività di rimozione dell'amianto erano presenti due differenti cantieri, ma il coordinatore della sicurezza era stato formalmente nominato solo per il cantiere a maggior rischio interferenziale e non per quello di minori dimensioni nel quale si è svolto l'infortunio. Nella fattispecie in oggetto i Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso dell'imputato lombardo non ritenendolo responsabile per l'infortunio occorso nel cantiere più piccolo, per il quale non vi era alcun obbligo di coordinamento per la sicurezza, sia per il tipo di manutenzione (ordinaria) sia per l'importo dei lavori, inferiore a 100 mila euro. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 5 marzo 2021, n. 9074