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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 febbraio 2023, n. 7875

Sicurezza sul lavoro - Scavo di pozzi e trincee profondi più di 1,5 metri - Consistenza del terreno che non dia sufficiente garanzia di stabilità - Obbligo di armature di sostegno ex articolo 119, Dlgs 81/2008 - Necessità - Sussistenza - Eccezioni - Consistenza del terreno tale da far ritenere insussistente il pericolo anche remoto di franamento/cedimento delle pareti - Sussistenza - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Mancata predisposizione del Piano operativo di sicurezza e omessa applicazione delle armature di sostegno prescritte dall'articolo 119, Dlgs 81/2008 (N.d.R.: articolo 89, Dlgs 81/2008) - Reato di lesioni personali colpose (N.d.R.: articolo 590, Codice penale) - Sussistenza

La mancata applicazione delle armature di sostegno per scavi profondi più di 1,5 metri "salva" il datore di lavoro ex Dlgs 81/2008 solo se la consistenza del terreno è tale da escludere qualunque pericolo, anche remoto, di franamento.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 7875/2023 pronunciandosi nell'ambito di un procedimento a carico del titolare di una ditta individuale imputato del reato di lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale, reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni del titolare di un'altra ditta individuale durante lo svolgimento di alcuni lavori di scavo. In particolare, all'imputato si contestava di non aver provveduto, oltre che alla predisposizione del Piano operativo per la sicurezza, all'applicazione delle armature di sostegno prescritte dall'articolo 119 del Dlgs 81/2008 per gli scavi di profondità superiore al metro e mezzo quando il terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità.
La Corte precisa sul punto che la "sufficiente garanzia di stabilità" idonea ad escludere l'obbligo di armature va intesa nel senso per cui la consistenza del terreno deve essere tale da far ritenere insussistente qualunque pericolo, anche remoto, di franamento o cedimento delle pareti, "da valutarsi ex ante, cioè riportandosi al momento dell'effettuazione dello scavo e tenendo presenti tutte le circostanze concretamente conosciute o conoscibili dall'agente che possano in qualsiasi modo contribuire a compromettere la stabilità del terreno anche nel corso del lavoro". (IM)

 

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 23 febbraio 2023, n. 7875