Sentenza Consiglio di Stato 31 agosto 2023, n. 8093
Ippc/Aia - Procedimento di autorizzazione integrata ambientale - Impianti non autorizzati ad operazioni R1 (recupero rifiuti come combustibile per produrre energia) - Sostituzione di combustibili fossili tradizionali con il Css-combustibile conforme ai criteri End of Waste ex Dm 22/2013 come previsto dall'articolo 35, comma 3, Dl 77/2021 convertito dalla legge 108/2021 - Operazione considerata come modifica non sostanziale ai fini Aia ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Nessun incremento della capacità produttiva autorizzata e rispetto dei limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento rifiuti - Sussistenza - Verifiche dell'Autorità competente sul rispetto delle condizioni - Termine di 30 giorni - Superamento - Effetti - Silenzio-assenso - Esclusione - Dubbi sulla presenza delle condizioni - Effetti - Intervento considerato come 'modifica sostanziale” ai fini Aia - Legittimità - Sussistenza
L'uso di combustibile solido secondario (Css-combustibile) al posto dei combustibili fossili è modifica "non sostanziale" dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) se rispetta tutte le condizioni di legge.
In caso contrario, afferma il Consiglio di Stato nelle sentenze 31 agosto 2023, n. 8093 e 8094, l'operazione non è in sé vietata ma non basta una semplice comunicazione, occorre una nuova autorizzazione integrata ambientale (Aia) ai sensi dell'articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006. L'articolo 35, comma 3, del Dl 77/2021 convertito dalla legge 108/2021 consente a soggetti non autorizzati a operazioni R1 (recupero rifiuti come combustibile per produrre energia) di effettuare la sostituzione di combustibili fossili tradizionali con il Css-combustibile considerando tale modifica dell'impianto come "non sostanziale" ai fini dell'Aia con la quale operano, quindi bisognosa solo di una comunicazione all'Autorità competente.
Occorre però che tali interventi non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata e che rispettino i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento rifiuti. Le condizioni vanno rispettate entrambe e spetta all'Autorità competente il compito di effettuare la verifica entro 30 giorni dalla comunicazione. Se le condizioni non sono rispettate, o anche qualora sorgano solo dei dubbi, il principio di precauzione impone di considerare l'intervento come "modifica sostanziale" ai fini Aia e quindi sottrarlo al regime semplificato con obbligo di nuova autorizzazione. La normativa inoltre esclude che la scadenza del termine di 30 giorni per la verifica possa fare scattare un silenzio-assenso. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 31 agosto 2023, n. 8093
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