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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 settembre 2023, n. 26402

Siti contaminati – Disciplina di matrice pubblicistica i cui contenuti esulavano dalle pattuizioni negoziali – Sussistenza – Compravendita area inquinata – Vizio della cosa venduta – Articoli 1490 e 1494, Codice civile – Applicabilità ai fenomeni che si pongono al di fuori della fase di realizzazione del bene venduto – Insussistenza – Applicabilità alle situazioni di inquinamento ambientale – Insussistenza – Rilevanza, ove riconducibili, nelle ipotesi di mancanza di qualità promesse – Articolo 1497, Codice civile – Sussistenza – Successione dell’acquirente nella situazione connessa all'onere reale di cui all'articolo 253, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Riconducibilità della fattispecie di inquinamento ambientale nell'ambito della disciplina relativa alle cose gravate da oneri – Articolo 1489, Codice civile – Sussistenza – Necessità della previa emissione del provvedimento con cui la P.a. ingiunga l’attività di bonifica – Sussistenza

La Cassazione esclude che la situazione di inquinamento di un sito, ignota al momento della compravendita, possa essere ricondotta nell'alveo della garanzia per i vizi della cosa venduta e della conseguente azione risarcitoria.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, argomenta la Suprema Corte nella sentenza 13 settembre 2023, n. 26402, i fenomeni che si pongono al di fuori della fase di realizzazione del bene venduto e che incidono su quest'ultimo in un momento successivo – quale l'inquinamento di un terreno – esulano dall'ambito della garanzia per vizi della cosa venduta stabilita (ex articolo 1490 e 1494, Codice civile), potendo assumere semmai rilevo, ove riconducibili, nell'ipotesi di mancanza delle qualità promesse (ex articolo 1497, Codice civile).
La radicale diversità tra l'onere reale posto a carico del proprietario dell'area incolpevole dell'inquinamento (ex Dlgs 152/2006) e la nozione di vizio redibitorio (ex Codice civile) come costantemente disegnata dalla Giurisprudenza, conseguentemente, impedisce di applicare al primo il trattamento normativo che concerne, invece, le "imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione" della cosa venduta.
La Cassazione ha così deciso di annullare la sentenza con cui un Tribunale lombardo, in applicazione degli articoli 1490 e 1494 citati, aveva affermato il carattere occulto del vizio consistente nella contaminazione di un terreno, stabilendo il diritto al risarcimento del danno a favore dell'acquirente dello stesso. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 13 settembre 2023, n. 26402