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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 settembre 2023, n. 37655

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Truffa ai danni dello Stato per indebita percezione di erogazioni pubbliche ex articolo 640-bis, Codice penale - Responsabilità dell'Ente ex articolo 24, Dlgs 231/2001 - Presupposti della responsabilità dell'Ente ex articolo 6, Dlgs 152/2006 - Esistenza di un preciso canale che colleghi l'azione della persona fisica all'interesse dell'Ente - Individuazione degli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'Ente - Necessità - Sussistenza - Assenza di adeguata motivazione che escluda che i legali rappresentanti dell'Ente abbiano agito nel loro esclusivo interesse e mancata argomentazione sul come il reato-presupposto abbia procurato vantaggio alla persona giuridica - Illegittimità - Sussistenza - Cancellazione dell'Ente dal Registro dell'imprese - Effetti - Estinzione dell'illecito amministrativo ex Dlgs 231/2001 - Esclusione - Eccezione - Cancellazione fisiologica dell'Ente - Sussistenza

Perché sussista la responsabilità dell'Ente ex Dlgs 231/2001 per il reato commesso dal legale rappresentante occorre provare la connessione tra l'agire di quest'ultimo e l'interesse/vantaggio dell'Ente.
Un principio confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 14 settembre 2023, n. 37655 in relazione alla responsabilità amministrativa ex articolo 24, Dlgs 231/2001 di una serie di società per truffa ai danni dello Stato per indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis, Codice penale). Una volta accertato il reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente ex Dlgs 231/2001 commesso dalla persona fisica deve necessariamente seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza dell'interesse o del vantaggio che dalla commissione del reato è derivato all'Ente: solo in presenza di questi elementi la responsabilità si estende dall'individuo all'Ente collettivo.
In altre parole, continuano i Supremi Giudici, va dimostrata la presenza di "precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'Ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo Ente". Illegittimo quanto disposto dal Giudice di merito che si è limitato ad affermare apoditticamente che gli imputati, essendo legali rappresentanti degli Enti, hanno certamente operato nell'esclusivo interesse degli stessi, senza fornire adeguata argomentazione atta ad escludere che i detti rappresentanti abbiano agito nel proprio esclusivo interesse e senza valutare come il reato presupposto abbia procurato vantaggio alla persona giuridica.
Infine la Suprema Corte ha stabilito che la cancellazione dell'Ente dal Registro delle imprese non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo ex Dlgs 231/2001: all'estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità dell'impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza Corte di Cassazione 14 settembre 2023, n. 37655