Delibera Arera 28 dicembre 2023, n. 639/2023/R/Idr
Servizio idrico integrato - Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (Mti-4) 2024-2029
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 28 dicembre 2023, n. 639/2023/R/Idr
(Pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità il 29 dicembre 2023)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1278a riunione del 28 dicembre 2023
Visti:
— la direttiva 91/271/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (di seguito: direttiva 2000/60/Ce);
— la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale Com(2000)477, recante "politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche" (di seguito: comunicazione Com(2000)477);
— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità" (di seguito: comunicazione Com(2012)672);
— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" (di seguito: comunicazione Com(2012)673);
— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2014)177, relativa all'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce" (di seguito: Comunicazione Com(2014)177);
— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Com(2015)120 final (di seguito: Comunicazione Com(2015)120 final), recante "Direttiva quadro acque e direttiva Alluvioni: azioni a favore del "buono stato" delle acque unionali e della riduzione del rischio di alluvioni";
— la risoluzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015, recante "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (di seguito: Agenda 2030);
— la direttiva 2020/2184/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
— il regolamento (Ue) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
— la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (di seguito: Pnrr);
— la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/1995);
— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: Dlgs 152/2006);
— il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre europeo — Prime disposizioni urgenti per l'economia" come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
— il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
— il "Piano nazionale di ripresa e resilienza", trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
— il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (di seguito: decreto-legge 152/2021);
— la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";
— il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (di seguito decreto-legge 115/2022);
— il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: Dlgs 201/2022);
— il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", come convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74 (di seguito: decreto-legge 44/23) e, in particolare, l'articolo 23;
— le recenti sentenze del Consiglio di Stato riferite a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) per il Servizio idrico integrato;
— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/Idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (Mtt)
— per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/Idr) ed il suo allegato A (di seguito: Mtt);
— la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/Idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-Cipe (Mtc) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/Idr" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/Idr) ed il suo allegato 1 (di seguito: Mtc);
— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/Idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/Idr) ed il suo allegato A (di seguito: Mti);
— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità (…)";
— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/Idr (di seguito: deliberazione 655/2015/R/Idr) e il relativo allegato A, recante "Regolazione della qualità contrattuale del Servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSii)", come successivamente modificato e integrato;
— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/Idr, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e gestori del Servizio idrico integrato";
— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/Idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio Mti-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/Idr) e il relativo allegato A (di seguito Mti-2);
— la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/Idr, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del Servizio idrico integrato a livello nazionale" e il relativo allegato A, recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio idrico integrato a livello nazionale (TimSii)", come successivamente modificato e integrato;
— la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/Idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
— la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/Idr, e il relativo allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (Tibsi)", come successivamente modificato e integrato;
— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/Idr (di seguito: deliberazione 917/2017/R/Idr) e il relativo allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del Servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqti)", come successivamente modificato e integrato;
— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/Idr, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del Servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 918/2017/R/Idr);
— la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/Idr (di seguito: deliberazione 311/2019/R/Idr) e il relativo allegato A, recante "Regolazione della morosità nel Servizio idrico integrato (Remsi)", come successivamente modificato e integrato;
— la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/Idr, recante "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del Servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni", come successivamente modificata e integrata;
— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/Idr (di seguito: deliberazione 580/2019/R/Idr) e il relativo allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 Mti-3. Schemi regolatori" (di seguito: Mti-3);
— la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/Idr, recante "Adozione di misure urgenti nel Servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da Covid-19";
— la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/Idr, recante "Integrazione della disciplina in materia di misura del Servizio idrico integrato (TimSii)";
— la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/Idr, recante "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del Servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 639/2021/R/Idr);
— la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente";
— la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/Idr, recante "Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del Servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tar Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022" (di seguito: deliberazione 229/2022/R/Idr);
— la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2023, 51/2023/R/Idr, recante "Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento della gestione del Servizio idrico integrato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Dlgs 201/22";
— la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/Idr, recante "Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (Mti-4)" (di seguito: deliberazione 64/2023/R/Idr);
— la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2023, 399/2023/R/Idr, recante "Avvio di procedimento per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società acque del Sud Spa e riunificazione del medesimo con il procedimento volto alla definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (Mti-4), di cui alla deliberazione dell'Autorità 64/2023/R/Idr" (di seguito: deliberazione 399/2023/R/Idr);
— la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2023, 440/2023/R/Idr, recante "Avvio di procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del Servizio idrico integrato (RQTI)" (di seguito: deliberazione 440/2023/R/Idr);
— il documento per la consultazione dell'Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/Idr, recante "Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (Mti-4). Inquadramento generale e linee d'intervento" (di seguito: documento per la consultazione 442/2023/R/Idr);
— la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2023, 476/2023/R/Idr, recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del Servizio idrico integrato (RqSii) per le annualità 2020-2021. Risultati finali", come successivamente modificata (di seguito: deliberazione 476/2023/R/Idr);
— la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/Idr, recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del Servizio idrico integrato (Rqti) per le annualità 2020-2021. Risultati finali", come successivamente modificata (di seguito: deliberazione 477/2023/R/Idr);
— il documento per la consultazione dell'Autorità 21 novembre 2023, 541/2023/R/Idr, recante "Aggiornamento della disciplina sulla regolazione della qualità tecnica del Servizio idrico integrato. Orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 541/2023/R/Idr);
— il documento per la consultazione dell'Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/Idr, recante "Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (Mti-4). Orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 543/2023/R/Idr);
— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/Idr, recante "Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del Servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/Idr e all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/Idr (RqSii)" (di seguito: deliberazione 637/2023/R/Idr);
— il "Protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol", sottoscritto il 24 febbraio 2023 tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del Dpr 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino — Alto Adige" e alla luce della giurisprudenza amministrativa in materia di esplicazione del metodo tariffario statale nel territorio delle Province autonome.
Considerato che:
— la direttiva 2000/60/Ce prevede, all'articolo 9, che "gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga"";
— la comunicazione Com(2000)477 ha precisato che tra i costi che la tariffa per il Servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi siano: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione, che includono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
— nella comunicazione Com(2012)672, la Commissione europea ha rilevato come "l'attuazione di quanto prescritto dalla direttiva quadro sulle acque in merito al recupero dei costi e incentivi di prezzo [fosse] stata limitata (…)". Nella relazione si spiegava che "se le tariffe del settore sono fissate a un livello inferiore al recupero dei costi, il grado di sostituzione dei beni nei sistemi per l'acqua potabile può non essere sufficiente per ridurre le dispersioni a livelli accettabili e i fondi disponibili per il trattamento possono non essere sufficienti per conseguire gli obiettivi ambientali", evidenziando poi che "l'efficienza sotto il profilo dei costi e l'analisi costi-benefici è stata di rado fruita dagli Stati membri per conferire priorità agli investimenti";
— la Commissione europea, con la comunicazione Com(2012)673, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento ha esplicitato le seguenti:
• "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo";
• "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";
— nella comunicazione Com(2014)177, la Commissione europea – riconoscendo che "per garantire e migliorare l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari occorre agire su tre fronti: la qualità, l'accessibilità fisica e l'accessibilità economica" – ha esortato gli Stati membri, ad "adoperarsi più a fondo affinché tutti i cittadini possano avere accesso all'acqua potabile pulita a prezzi abbordabili", chiarendo, altresì che "la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'Ue, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque";
— nella comunicazione Com(2015)120 final, la Commissione, evidenziando l'aumento dei fenomeni di siccità e gli episodi di carenza idrica sempre più ricorrenti, intensificati dai cambiamenti climatici in atto, ha auspicato l'attuazione di misure preventive da parte degli Stati membri, individuando la gestione efficiente delle risorse idriche, tra cui la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idriche, come strumento per mitigare gli impatti degli eventi più estremi, aumentare la resilienza degli ecosistemi e delle acque e facilitare gli interventi di adattamento, alleviando la pressione su risorse idriche eccessivamente sfruttate;
— l'Agenda 2030, prevede, tra gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile, in particolare, il rafforzamento della capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima, l'integrazione delle misure di cambiamento climatico nelle politiche, nelle strategie e nelle pianificazioni nazionali, nonché la promozione di meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico.
Considerato che:
— l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/2011, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
— l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
— l'articolo 154, comma 4, del Dlgs 152/2006 dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità";
— l'articolo 3, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità:
• "definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)" (lettera c);
• "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);
• "approva le tariffe del Servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)" (lettera f);
— in materia di tariffa dei servizi idrici, all'Autorità — con il comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 44/2023 — è stato da ultimo attribuito il compito di determinare "la tariffa idrica da applicare agli utenti della società acque del Sud Spa (…) in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012", e, contestualmente, la medesima norma (riscrivendo il comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 201/2011) prevede, tra l'altro, che:
• la società per azioni denominata acque del Sud Spa sia costituita dal 1° gennaio 2024;
• "a decorrere dalla data di costituzione [siano] trasferite alla società acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente [per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (Eipli)] di cui al comma 10 [dell'articolo 21 del decreto-legge 201/11], con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori (…)", con la precisazione che "tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente".
Considerato che:
— in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il Dlgs 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede — che:
• restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di "Tariffe" (articolo 26), che siano altresì fatte salve "le disposizioni contenute nelle norme di settore" e che — alla luce di tali presupposti — gli Enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi "in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia";
• "le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi", che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
• sono, altresì, fatte salve le discipline settoriali in materia di determinazione del valore di subentro, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata (articolo 19, comma 2);
• sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'Anac sono, tra l'altro, resi accessibili gli atti e gli indicatori di cui al menzionato articolo 7 (articolo 31, comma 4);
— inoltre, le disposizioni in ordine all'organizzazione dei servizi pubblici locali recate dall'articolo 5 del citato Dlgs 20120/22 – volte ad incentivare la razionalizzazione degli assetti locali e le aggregazioni – rappresentano un opportuno completamento delle misure per il "rafforza[mento del] processo di industrializzazione del settore ([al fine di favorire] la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno" (previsto tra le "Riforme" del Pnrr). Il riferimento, in particolare, è:
• alla previsione di cui all'articolo 22, comma 1-quinquies, del decreto-legge 152/21, che ha fissato un termine ultimo (1° luglio 2022) entro il quale l'Ente di governo dell'ambito era tenuto ad esprimersi sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'articolo 147 del Dlgs 152/2006, nonché un termine (30 settembre 2022) entro il quale il richiamato Ente era tenuto a provvedere ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del richiamato comma 2-bis;
• alle disposizioni di "rafforzamento della governance della gestione del Servizio idrico integrato" introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 115/2022, con l'obiettivo di superare le perduranti situazioni inerziali con riferimento alle procedure di affidamento del Servizio idrico integrato.
Considerato che:
— ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/Idr, recante il metodo tariffario transitorio Mtt ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/Idr, dettagliando il metodo tariffario transitorio Mtc per le gestioni ex-Cipe;
— con la deliberazione 643/2013/R/Idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (Mti), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo evolvere il Mtt e il Mtc, opportunamente adeguati ed integrati, e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
— nella definizione dei sopracitati metodi tariffari l'Autorità ha informato la propria attività ai seguenti criteri: trasparenza e accountability (definendo una regolazione transitoria essenzialmente basata sulla puntuale identificazione delle voci di costo di cui tener conto nella determinazione delle tariffe), coerenza (introducendo una regolazione asimmetrica e innovativa ed esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi), efficienza ed efficacia (attraverso un meccanismo di Rolling Cap che tiene bloccati i costi ammissibili fino alla definizione di successive frontiere di efficienza operativa, ed ammette la possibilità che, a fronte di obiettivi specifici aggiuntivi, possa emergere una richiesta di oneri ulteriori);
— l'impostazione generale del Mti è stata, poi, confermata, con la deliberazione 664/2015/R/Idr, con la quale l'Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (Mti-2), introducendo alcuni elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza e i miglioramenti della qualità contrattuale del servizio (secondo gli standard recati dalla deliberazione 655/2015/R/Idr), nonché di accompagnare i processi di aggregazione gestionale in corso;
— con la deliberazione 918/2017/R/Idr, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (riferito agli anni 2018 e 2019) delle predisposizioni tariffarie del Servizio idrico integrato elaborate in osservanza del Mti-2, contestualmente prevedendo che i soggetti competenti fossero tenuti a recepire — negli atti che costituiscono lo specifico schema regolatorio (ossia programma degli interventi, piano economico-finanziario e convenzione di gestione) — gli obiettivi di qualità tecnica (distinti in obiettivi di mantenimento e di miglioramento, a seconda delle condizioni di partenza riscontrate) introdotti con la deliberazione 917/2017/R/Idr;
— con il più recente metodo tariffario Mti-3 di cui alla deliberazione 580/2019/R/Idr, adottato per il quadriennio 2020-2023, l'Autorità ha consolidato la regolazione asimmetrica e innovativa in precedenza elaborata, in particolare declinando:
• nell'ambito dei criteri per il computo dei costi operativi endogeni, disposizioni in grado di rafforzare le misure di promozione dell'efficienza gestionale volte al controllo dei costi operativi, sulla base di una stima (attraverso tecniche econometriche) del costo operativo minimo, dati il livello dell'output (produzione ed erogazione del servizio) e i prezzi dei fattori produttivi, permettendo una misura dell'eventuale inefficienza delle gestioni (comunque tenendo conto di alcune caratteristiche esogene che influenzano i costi) e prevedendo un graduale percorso di recupero dell'efficienza;
• una serie di misure tese a valorizzare interventi per la sostenibilità e la resilienza a fronte del Climate Change, individuando quattro pilastri sui quali intervenire: i) efficienza energetica; ii) riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile; iii) recupero di energia e materie prime nonché diffusione di energie rinnovabili; iv) riuso dell'acqua trattata;
• forme di regolazione tariffaria semplificate e innovative (denominate "schema regolatorio di convergenza"), alle quali far ricorso in presenza di perduranti criticità nell'avvio delle attività di programmazione e di organizzazione della gestione, nonché di realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari;
• le regole per l'elaborazione del Piano delle opere strategiche (Pos) – qualificandolo come parte integrante del programma degli interventi (PdI), a partire dal 2020 – e disponendo che nello stesso sia riportata l'indicazione delle opere strategiche consistenti in nuove opere, la cui realizzazione (che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica) sia considerata prioritaria dall'Ente di governo dell'ambito;
— con la deliberazione 639/2021/R/Idr sono state poi definite – integrando le previsioni di cui al Mti-3 – specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale delle tariffe del Servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023, anche in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del Next Generation Eu, fra cui il Dispositivo per la ripresa e resilienza (Rrf) e il Pacchetto di Assistenza alla ripresa per la Coesione e i territori di Europa (React-Eu);
— la robustezza dell'impostazione conferita alla regolazione tariffaria non ha evitato la necessità di introdurre alcune misure urgenti (per mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 prima, e quelli dell'eccezionale aumento dei costi energetici poi) a cui, comunque, si è potuto ricorrere con la dovuta tempestività in ragione della solidità complessiva dell'approccio implementato.
Considerato che:
— dall'analisi dell'evoluzione delle tariffe e della qualità negli ultimi otto anni è emerso come: i) l'impostazione degli interventi regolatori sopra richiamati abbia prodotto una stabile crescita della spesa per investimenti, che si riflette in un progressivo incremento della Regulatory Asset Base (Rab), a cui corrisponde un generale miglioramento dei principali parametri di qualità; ii) lo stabile andamento dei costi operativi abbia sotteso continui miglioramenti di efficienza che hanno liberato risorse per la valorizzazione di oneri collegati al miglioramento di taluni obiettivi specifici; iii) la progressiva contrazione dei conguagli abbia visto, solo recentemente, una leggera inversione di tendenza, connessa principalmente a taluni fenomeni imprevisti e di magnitudo rilevante (spinta inflazionistica, in parte legata anche all'incremento dei costi dell'energia);
— il Servizio idrico integrato ha dunque invertito, nel periodo considerato, il proprio trend in termini di capacità di investire e di migliorare i parametri di qualità, al contempo però altre evidenze (difficoltà dei sistemi di approvvigionamento nell'implementare i necessari progetti di rafforzamento; convogliamento delle acque meteoriche considerato una forma di intervento non prioritaria; aumento delle criticità di approvvigionamento e di gestione in altri settori di impiego della risorsa) hanno segnalato l'improcrastinabile necessità di ampliare lo spettro di misure da valutare e implementare;
— nel contesto sopra richiamato sono stati avviati:
• con la deliberazione 64/2023/R/Idr, il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio Mti-4, successivamente integrato dal procedimento, di cui alla deliberazione 399/2023/R/Idr, volto alla determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società acque del Sud Spa (alla quale – ad opera del comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto— legge 44/23 – sono trasferite le funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, Eipli);
• con la deliberazione 440/2023/R/Idr, il procedimento finalizzato ad arricchire e ad aggiornare la regolazione della qualità tecnica del Servizio idrico integrato (Rqti), in particolare allo scopo di mitigare le criticità legate al Climate Change;
— con i documenti per la consultazione 442/2023/R/Idr e 543/2023/R/Idr, l'Autorità ha quindi configurato una nuova metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio che, tra l'altro:
• confermi l'impostazione generale sin qui adottata, comunque declinandola in una prospettiva di più lungo termine (prospettando un periodo regolatorio avente la durata di 6 anni e, in particolare, prevedendo un aggiornamento del Piano delle Opere Strategiche, POS, fino al 2035);
• tenga conto dell'introduzione di nuovi elementi nell'ambito dell'attività di aggiornamento della regolazione della qualità tecnica;
• preveda:
un consolidamento delle regole vigenti in grado di favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce del citato aggiornamento della regolazione della qualità tecnica) e di promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l'attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l'asimmetria);
in particolare, modalità più efficaci per sostenere la spesa per investimenti nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, declinando misure per il superamento delle seguenti criticità: i) limitata spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture upstream che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle attuali programmazioni richieste per la gestione del Servizio idrico integrato; ii) ritardi e carenze nell'implementazione dei piani per il superamento dell'eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica; iii) mancato conseguimento della necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere da parte di alcuni gestori di ambito tale rendere difficile la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili;
un aggiornamento della trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell'evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che – alla luce della molteplicità delle possibili policy di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento – consideri anche i possibili effetti riconducibili a una dispersione di valori rispetto al benchmark, attraverso un congruo intervallo di tolleranza;
un'estensione dell'approccio già adottato nel Mti-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del Climate Change, al fine di potenziarne l'efficacia, anche prospettando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione di cui all'articolo 36-bis del Mti-3 per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "Water Conservation") e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia);
alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della governance di settore, in particolare adeguando la disciplina della "regolazione di convergenza" (per cogliere tutte le opportunità insite nella stessa) introdotta con il Mti-3 e volta alla progressiva riduzione dei differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso all'acqua, tra le aree del Paese;
— sono poi di recente giunti a conclusione i conteziosi relativi ad alcune disposizioni dei metodi tariffari, con sentenze che — nel confermare l'impostazione generale adottata dall'Autorità e nel valutare positivamente una serie di elementi specifici — hanno fatto emergere, comunque, la necessità di rettifica e di integrazione di talune regole di computo, secondo modalità che sono state prospettate nell'ambito dei citati documenti per la consultazione.
Considerato che:
— in risposta ai documenti per la consultazione 442/2023/R/Idr e 543/2023/R/Idr sono pervenuti rispettivamente 28 e 26 contributi, da parte di Enti di governo dell'ambito, di gestori e loro raggruppamenti, di associazioni (in rappresentanza di Enti di governo dell'ambito, di imprese e di consumatori), di soggetti istituzionali e consulenti;
— le risposte ricevute hanno evidenziato una condivisione dell'impostazione generale dell'Autorità, pur proponendo spunti di approfondimento;
— nei contributi ricevuti, tra gli elementi valutati nell'ambito della definizione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, è stato evidenziato in particolare:
• relativamente alla ipotizzata estensione dell'orizzonte temporale del quarto periodo regolatorio:
un generale apprezzamento, ritenendo che un periodo più ampio (rispetto alla durata di 4 anni che ha caratterizzato i metodi tariffari precedenti) possa garantire una maggiore stabilità e certezza al quadro regolatorio, accrescendo la credibilità del settore;
• con riferimento alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore, al calcolo del moltiplicatore tariffario ϑa e alla matrice di schemi regolatori:
una condivisione circa il prospettato orientamento di confermare le formulazioni generali attualmente vigenti, sottolineando come la continuità con i criteri adottati nei precedenti metodi tariffari possa contribuire a conferire affidabilità al settore idrico;
in relazione alle regole sottostanti al calcolo del limite alla crescita del moltiplicatore tariffario: i) l'opportunità (sottolineata da alcuni Enti di governo dell'ambito) di attribuire al fattore di sharing χ un valore non superiore a quello determinato per l'attuale periodo regolatorio (pari a 1,5%); ii) una generale condivisione in ordine al prospettato orientamento di aggiornare il parametro ϒK (che differenzia l'incidenza del limite di prezzo K), ma con valutazioni non univoche sulla quantificazione del parametro ϒK (che differenzia l'incidenza del fattore di sharing χ), alcuni auspicando il mantenimento dei valori che hanno caratterizzato il Mti-3 (nell'ottica di rilassare il limite alla crescita del moltiplicatore tariffario), altri concordando sulla ipotizzata revisione dello stesso (allo scopo di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe all'utenza);
con riguardo alla determinazione del VRG pro capite medio (VRGPM) – da prendere come riferimento ai fini della selezione dello schema regolatorio – da parte di molti operatori (e loro associazioni rappresentative), l'opportunità di selezionare un valore prossimo all'estremo superiore dell'intervallo posto in consultazione, mentre alcuni Enti di governo dell'ambito hanno messo in luce la congruità del valore corrispondente all'estremo inferiore;
•con riferimento alla valorizzazione dei costi delle immobilizzazioni:
una generale condivisione dell'intenzione di ricomprendere nel computo della quota a compensazione del capitale circolante netto anche i costi e i ricavi afferenti alle altre attività idriche;
relativamente alla valorizzazione dei parametri che definiscono gli oneri finanziari, da parte degli Enti di governo dell'ambito, l'opportunità di optare per i valori più bassi dei range sottoposti a consultazione, mentre i gestori suggeriscono di adottare valori nell'intorno dell'estremo superiore degli intervalli prospettati;
per quanto attiene alle ulteriori categorie di cespiti (in particolare identificabili in "grandi dighe" e "piccole dighe") riconducibili allo stoccaggio della risorsa, una condivisione in merito alle vite utili regolatorie (rispettivamente, pari a 60 anni e a 30 anni) prospettate;
una condivisione delle misure illustrate per promuovere gli investimenti anche nei contesti con specifiche criticità, sottolineando l'opportunità di declinare più puntualmente forme di riconoscimento di taluni modelli di apertura all'iniziativa di altri proprietari nell'ambito delle attività gestionali, al fine di favorire la realizzazione di interventi nelle realtà interessate dall'avvio di una nuova gestione d'ambito, in cui le dotazioni finanziarie ed organizzative di partenza possono essere sottodimensionate rispetto ai fabbisogni infrastrutturali;
la necessità di prevedere nuove specifiche misure a sostegno della realizzazione di grandi opere strategiche, ad esempio introducendo meccanismi di supporto finanziario finalizzati alla realizzazione di infrastrutture sovra-ambito;
• con riferimento al Fondo Nuovi Investimenti:
una generale condivisione delle modalità di trattamento e delle verifiche connesse al riconoscimento delle componenti sottostanti, come prospettate in consultazione;
• con riferimento alla valorizzazione dei costi operativi:
con specifico riguardo alle misure di efficientamento dei costi operativi endogeni, generale apprezzamento da parte dei rispondenti alla consultazione, non ravvisando criticità nella reiterazione del citato meccanismo di efficientamento in una prima fase, al contempo rappresentando la disponibilità all'avvio di approfondimenti utili per un affinamento della metodologia in essere; sono state comunque segnalate possibili criticità che potrebbero derivare nell'individuazione dell'anno di riferimento, a causa degli effetti della pandemia da Covid-19 e delle successive crisi internazionali;
in relazione agli orientamenti afferenti alla copertura dei costi di energia elettrica, potenziali criticità (in particolare nella declinazione delle strategie gestionali di acquisto dell'energia elettrica, di pertinenza esclusiva degli operatori regolati) connesse alla volatilità dei prezzi dell'energia. Al riguardo taluni gestori hanno auspicato l'adozione di un approccio che valorizzi politiche di approvvigionamento della materia prima il più equilibrate possibili, mediante un portfolio di acquisto dell'energia elettrica che possa ridurre al minimo il rischio associato a politiche di approvvigionamento eccessivamente sbilanciate su acquisti a prezzo fisso, ovvero sul mercato spot;
relativamente alla copertura dei costi per gli acquisti all'ingrosso, il favore verso una misura che consenta di anticipare almeno in parte il riconoscimento di oneri variabili conseguenti ad un incremento della resilienza negli approvvigionamenti;
una generale condivisione con riguardo al riconoscimento di costi per specifiche finalità, in particolare per quanto attiene alla prospettata possibilità di: i) ricomprendere tra gli OPnew,a i costi operativi derivanti dalla nuova attività di gestione delle acque meteoriche o dal potenziamento della medesima, nonché gli oneri derivanti da attività aggiuntive richieste dall'entrata in vigore di nuove normative; ii) riconsiderare i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e contrattuale, alla luce dei nuovi obiettivi introdotti dall'Autorità, nonché in considerazione degli esiti dell'applicazione dei relativi meccanismi incentivanti;
• con riferimento ai costi ambientali e della risorsa:
generale apprezzamento delle modalità prospettate ai fini dell'esplicitazione come ERC dei costi operativi e dei costi delle immobilizzazioni, anche con riferimento alle possibili declinazioni dei costi riconosciuti illustrate ai fini della determinazione tariffaria della società acque del Sud Spa;
• per quanto attiene alle componenti a conguaglio:
la necessità di confermare l'orientamento che consentirebbe il recupero dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2023 (computati assumendo un tasso di inflazione nullo) e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il valore aggiornato del tasso di inflazione riferito a tale annualità, anche suggerendo di rendere strutturale tale possibilità di recupero;
l'opportunità di prevedere misure che favoriscano il tempestivo recupero dei conguagli maturati fino al 2023 che non abbiano trovato ancora riconoscimento in tariffa per effetto di decisioni dilatorie in precedenza assunte a livello locale;
• con riferimento all'efficacia della pianificazione e al controllo degli investimenti programmati:
una condivisione circa l'attività di verifica e il prospettato recupero dei benefici eventualmente conseguiti dal gestore riconducibili al ricorso a schemi regolatori di promozione degli investimenti nell'ambito della matrice di schemi Mti-3 pur in presenza, ex-post, della loro mancata effettuazione;
un favore rispetto all'ipotizzata applicazione di una penale per il mancato rispetto della pianificazione, a partire dalle determinazioni tariffarie del quinto periodo regolatorio;
• in merito al meccanismo di incentivazione, a valere su Fondo per la promozione dell'innovazione, una generale condivisione dell'obiettivo di potenziare le misure per favorire la sostenibilità energetica e ambientale, comunque precisando come:
il fatto che il volume di riuso effettivo non sia sotto il controllo del gestore (ma risulti dipendere dal contesto territoriale, dalle infrastrutture a valle e dalla disponibilità degli utilizzatori) richieda l'individuazione di un indicatore che tenga conto del volume d'acqua riutilizzabile e messo a disposizione del sistema (sottolineando come il riferimento al "volume effettivamente riutilizzato" possa essere forviante), eventualmente definendo target differenziati per classi in cui ripartire gli operatori sulla base del relativo valore di partenza (anche prevedendo premialità per il relativo mantenimento laddove già soddisfacente), con l'aggiunta di una specifica condizione che sottenda comunque una crescita stabile dei volumi destinati al riutilizzo;
l'ipotizzato obiettivo di riduzione del 10% dell'energia elettrica acquistata (tra il 2023 e il 2025), prospettato in sede di prima consultazione, possa essere eccessivamente sfidante, ritenendo altresì preferibile che – ai fini della verifica del conseguimento del target – il dato del 2025 sia confrontato con il valore medio annuale dell'energia elettrica acquistata nel periodo 2020-2023;
• con riferimento all'applicazione dello schema regolatorio di convergenza:
generale condivisione rispetto al prospettato orientamento di mantenere la previsione di forme di regolazione tariffaria semplificate rispetto alla matrice di schemi regolatori, nei casi di perdurante e significativa carenza di informazioni, sottolineando l'opportunità di consentire ai gestori che abbiano già fatto ricorso allo schema di convergenza nelle precedenti annualità di completare nei primi anni del quarto periodo regolatorio l'assolvimento degli obblighi previsti nel programma di impegni all'uopo predisposto;
• con riguardo alle condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario:
possibili criticità nel ricomprendere tra le cause di esclusione, già a partire dal 2024, la presenza di ritardi e carenze nell'implementazione dei piani (in precedenza comunicati all'Autorità) per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (Rqti), suggerendo di introdurre tale casistica di esclusione a partire dal primo aggiornamento biennale.
Considerato, altresì, che:
— l'ampiezza, la varietà e la complessità dei temi affrontati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/Idr, 541/2023/R/Idr (in materia di qualità tecnica) e 543/2023/R/Idr hanno suggerito all'Autorità di promuovere un ampio coinvolgimento dei soggetti competenti e interessati (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Autorità di bacino distrettuali, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Associazioni nazionali degli Enti di governo dell'ambito, dei Comuni e dei gestori), nel pieno rispetto delle distinzioni di ruoli e di responsabilità;
— in particolare, l'Autorità ha proceduto all'organizzazione di un incontro finalizzato alla conduzione di approfondimenti tecnici tesi a valutare, da un lato, la definizione di metriche condivise per la costruzione del nuovo macro-indicatore "M0 – resilienza idrica" (volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, inclusi gli usi diversi dal civile), e dall'altro, l'introduzione di misure innovative a sostegno delle grandi infrastrutture upstream, alcune delle quali potrebbero anche essere destinate a servire o ad interconnettere più Ambiti territoriali o gestionali.
Considerato, infine, che:
— con il "Protocollo d'intesa [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol" sono state disciplinate le modalità e le procedure di carattere operativo per la previa consultazione degli atti di regolazione dell'Autorità in materia di sistema idrico di carattere generale indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione.
Ritenuto che:
— sia necessario ed opportuno garantire un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto idrico, integrando e sviluppando la regolazione asimmetrica e innovativa (basata su una matrice di schemi regolatori) applicata a partire dal 2014;
— sia, altresì, necessario declinare l'intervento regolatorio sulla base di uno scenario diverso da quello tradizionale, molto più ampio e in grado di includere complessità di maggiori dimensioni, fornendo strumenti per superare i gravi limiti infrastrutturali evidenziati dal Climate Change;
— sia, in particolare, opportuno favorire (con l'adozione coordinata di misure di qualità tecnica e tariffarie) lo sviluppo di una efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
— in linea con molte delle finalità enucleate nel Quadro Strategico dell'Autorità per il periodo 2022-2025, sia dunque opportuno: i) consolidare le regole vigenti in grado di favorire ulteriormente la spesa per investimenti e di promuovere una crescente efficienza gestionale (anche in termini di consumo energetico); ii) mantenere una visione integrata sulle molteplici fonti di finanziamento attivabili e le misure volte a promuovere l'effettiva realizzazione degli investimenti programmati (con una rinnovata attenzione allo stato di avanzamento delle opere per cui sia previsto un finanziamento/cofinanziamento attraverso risorse pubbliche); iii) potenziare le misure per orientare le scelte di investimento dei soggetti competenti verso soluzioni innovative e a minor impatto ambientale, oltre che di maggiore resilienza agli eventi estremi, connessi al cambiamento climatico; iv) assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, in un quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali; v) confermare larga parte delle disposizioni applicate in precedenza per favorire la razionalizzazione della platea di operatori (sostenendo i processi di aggregazione tra gli stessi) e per rafforzare la convergenza fra le diverse aree del Paese, stimolando la compliance (tramite forme di regolazione tariffaria semplificate) ove si rinvengano ancora performance scadenti nei livelli di qualità conseguita che, generalmente, corrispondono a criticità nella governance.
Ritenuto, in particolare, che:
— confermando quanto prospettato in consultazione con riguardo alla durata del quarto periodo regolatorio, sia opportuno ampliare l'orizzonte temporale che ha caratterizzato i precedenti periodi, in particolare prevedendo:
• una durata di sei anni per la valorizzazione dei moltiplicatori tariffari e delle componenti di costo riconosciute (come risultanti dai pertinenti documenti di programmazione elaborati dagli Enti di governo dell'ambito per ciascuna gestione), salvo i previsti aggiornamenti;
• un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di successivi procedimenti;
• una eventuale revisione infra periodo della proposta tariffaria, su istanza motivata dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
— anche in esito alle consultazioni pubbliche effettuate, sia opportuno confermare l'impostazione generale che ha caratterizzato il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio, con particolare riferimento a:
• la regolazione tariffaria applicabile, riconducibile ai seguenti sistemi:
la matrice di schemi regolatori nell'ambito della quale ciascun soggetto competente – in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio – seleziona lo schema più appropriato sulla base di una scelta tridimensionale, in ragione: i) del fabbisogno di investimenti – inclusivo di quelli che il gestore prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili – in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti; ii) dell'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a significativi processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione di nuovi processi tecnici gestiti dei quali sia attestata la rilevanza; iii) dell'entità del vincolo ai ricavi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore VRG pro capite medio (VRGPM) stimato con riferimento all'anno 2022 per l'intero settore (e posto pari a 159 euro/abitante, valore ricompreso nell'ambito dell'intervallo [153 – 162] individuato in sede di prima consultazione), tenendo conto anche della popolazione fluttuante servita;
lo schema regolatorio di convergenza, recante regole semplificate (per un periodo limitato e predefinito) a cui – al verificarsi di rinnovate condizioni, volte ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di razionalizzazione gestionale in atto – è possibile far ricorso nei casi caratterizzati da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, consentendo all'Ente di governo dell'ambito di effettuare una ricostruzione parametrica su base benchmark delle voci di costo da riconoscere in tariffa e, conseguentemente, di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni;
• la struttura generale del vincolo ai ricavi del gestore e delle relative componenti di costo;
• la presenza di un vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario (fermo restando il principio di copertura dei costi efficienti di investimento e di esercizio), pur rimodulando (secondo quanto prospettato in consultazione) i parametri che — nell'ambito della matrice di schemi regolatori — differenziano l'incidenza dei valori del limite di prezzo K e del fattore di sharing X (confermati, rispettivamente, pari al 5% e all'1,5%), con la finalità di:
rilassare il limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario, allo scopo di: i) superare le criticità che potrebbero verificarsi in presenza del disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l'effettiva dinamica dei prezzi al consumo) e la stima della evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato il vincolo alla crescita in parola, ii) sostenere i processi di aggregazione gestionale, l'introduzione di nuovi rilevanti processi tecnici gestiti, ovvero la previsione di un significativo fabbisogno di investimenti;
mitigare l'impatto della misura di cui al precedente alinea, preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza;
— in coerenza con l'ampliamento del periodo regolatorio di riferimento e alla luce delle misure per l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica (recate dalla deliberazione 637/2023/R/Idr), sia necessario prevedere che — ai fini della redazione dello specifico schema regolatorio — i documenti di programmazione che costituiscono la proposta tariffaria (e in particolare il programma degli interventi, PdI, e il piano economico-finanziario, Pef) siano puntualmente adeguati secondo una rinnovata prospettiva di più lungo periodo, anche disponendo che il Piano delle Opere Strategiche (parte integrante del PdI) sia aggiornato dai competenti Enti di governo fino al 2035 (estendendone dunque di otto anni l'originario orizzonte temporale di riferimento), e richiedendo che nel medesimo siano esplicitati, tra l'altro, gli interventi strategici necessari al raggiungimento degli accresciuti obiettivi di qualità tecnica, nonché gli elementi di coerenza con le pianificazioni sovraordinate (anche tenuto conto della rilevanza che il nuovo macro-indicatore "M0 – resilienza idrica" assume ai fini della pianificazione di bacino distrettuale);
— sia, poi, opportuno confermare gli incentivi che hanno caratterizzato il Mti-3 (basati sul riconoscimento, nella componente a copertura dei margini derivanti dalle altre attività idriche, di uno sharing maggiore a favore del gestore in presenza di misure innovative, caratterizzate da multi settorialità, che rispondono a obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale), potenziandoli tramite il ricorso al Fondo per la promozione dell'innovazione nel Servizio idrico integrato di cui all'articolo 36-bis del Mti-3;
— in particolare, sia opportuno prevedere l'introduzione di due fattori premiali (PremioRIU,i e PremioENE,i ), a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, da attribuire al gestore i-esimo (in ragione dell'operato del medesimo nel primo biennio 2024-2025 del quarto periodo regolatorio) per il quale risulti:
• un contenimento dell'indicatore "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità", definendo obiettivi di miglioramento/mantenimento differenziati in ragione del livello di partenza;
• una riduzione di almeno il 5% dell'indicatore "ENE— quantità di energia elettrica acquistata", assumendo come base per il confronto il valore medio annuale dell'energia elettrica acquistata nel periodo 2020-2023 (piuttosto che prendere a riferimento il valore del 2023);
— tra i fattori volti a garantire una necessaria capacità di adattamento ai cambiamenti climatici possa rientrare la possibilità di ampliare il ricorso a una gestione della raccolta e del convogliamento delle acque meteoriche che si integri efficacemente con il restante sistema infrastrutturale, prevedendo che a partire dal 2024, ai fini della determinazione dei corrispettivi possano essere incluse nel Servizio idrico integrato (anche ove ne risultassero escluse in precedenza) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali.
Ritenuto, anche, che:
— per quanto attiene ai costi delle immobilizzazioni (Capexa) sia, in particolare, necessario:
• al fine di mantenere adeguati segnali al contenimento dei livelli di stock dei lavori in corso (LIC) riconosciuti, confermare la misura introdotta con il Mti-3, procedendo a distinguere le immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche (LICaPOS) dalle immobilizzazioni in corso relative ad opere non strategiche (LICaORD) e provvedendo: i) ad escludere, dal riconoscimento in tariffa, i LIC con saldi che risultino invariati da più di 4 anni per le immobilizzazioni in corso relative ad opere non strategiche, e da più di 5 anni per le immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche (che richiedono tempi maggiori per il loro completamento in ragione della relativa complessità tecnica); ii) ai fini del calcolo degli oneri finanziari, ad applicare per le immobilizzazioni in corso relative ad opere non strategiche un tasso più basso di quello previsto per le immobilizzazioni entrate in esercizio (nonché per le immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche) e decrescente nel tempo;
• adeguare il criterio per il calcolo della quota a compensazione del capitale circolante netto (CCNa), prevedendo, in coerenza con quanto statuito dalle più recenti pronunce del Giudice amministrativo, che nel computo siano considerate non soltanto talune specifiche categorie di ricavo e di costo afferenti al Servizio idrico integrato, ma anche le corrispondenti categorie di ricavo e di costo afferenti alle "Altre attività idriche";
• anche al fine di poter prefigurare una maggiore efficacia nell'impiego di strumenti gestionali più avanzati (asset management), esplicitare ulteriori categorie di cespiti afferenti, in particolare, alle grandi dighe e alle piccole dighe, immobilizzazioni che, unitamente a quelle riconducibili alla gestione delle acque meteoriche (vasche di laminazione e vasche di prima pioggia), e alle altre associabili al nuovo macro-indicatore "M0 – resilienza idrica", possono rappresentare una parte del patrimonio infrastrutturale essenziale per mitigare l'effetto dei cambiamenti climatici e per garantire la resilienza dei sistemi idrici;
• allo scopo di determinare una copertura delle componenti di costo riconducibili al reperimento dei finanziamenti — in continuità con l'impostazione assunta nei precedenti periodi regolatori — mantenere il riconoscimento dei soli oneri finanziari e fiscali standardizzati, procedendo più in dettaglio a:
confermare il riferimento ad un tasso risk free reale, aggiornandone la valorizzazione all'1,58% sulla base di tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro con scadenza decennale e con rating almeno AA (rrealf), adeguato attraverso il Water Utility Risk Premium (WRP) riconducibile ai seguenti fattori di rischio: i) il differenziale collegato ad investimenti cosiddetti risk free in Italia; ii) gli ulteriori elementi connessi alla dimensione media, generalmente ridotta, degli operatori del settore; iii) ulteriori differenziali connessi alla natura generalmente pubblica e locale dei soci dei gestori del Servizio idrico integrato (Sii), nella maggioranza dei casi Enti locali, le cui modalità di finanziamento risentono dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti. In ragione della natura strutturale dei richiamati fattori di rischio – che, pur a fronte di un consolidamento degli operatori (e della recente costituzione di nuovi gestori unici di ambito, generalmente in house) nonché della loro struttura di capitale, non possono essere superati nel breve periodo – nonché della crescita del differenziale legato al "rischio Paese", è opportuno porre il parametro WRP pari al 2%, valore compreso nell'intervallo posto in consultazione;
individuare un valore del coefficiente β pari a 0,79 (corrispondente all'estremo superiore del range posto in consultazione), in continuità con il precedente periodo regolatorio, atteso che la stabilità del quadro regolatorio nel suo insieme (preservata anche tramite gli interventi straordinari posti in essere per mitigare gli effetti di eventi imprevedibili, come la pandemia e gli eccezionali aumenti dei prezzi energetici) rappresenta un elemento di mitigazione del fattore di rischio sistematico relativo al settore;
in considerazione dell'aumento del tasso medio sul debito riscontrato dall'Autorità nelle più recenti rilevazioni sul mercato del credito, con conseguenti condizioni generalmente meno favorevoli per l'ottenimento di finanziamenti, prevedere per il tasso di rendimento delle immobilizzazioni il cui interesse è soggetto a scudo fiscale (parametro Kreald) un valore del 3%;
non modificare il rapporto standard tra immobilizzazioni cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni, ponendolo pari ad 1, dal momento che non sono state ravvisate significative variazioni per quanto riguarda la composizione del capitale degli operatori;
aggiornare il premio per il rischio di mercato (ERP), ponendolo pari al 3,5%, alla luce della natura strutturale dei fattori di rischio di settore sopra richiamati, nonché del citato aggiornamento del tasso Rrealf;
— in merito alla componente tariffaria Fondo Nuovi Investimenti (FoNIa), sia opportuno confermarne la trattazione, mantenendo l'obbligo per il gestore di destinare il medesimo Fondo in via esclusiva ai nuovi investimenti per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel programma degli interventi elaborato per il pertinente territorio; inoltre, ai fini della determinazione della componente per il finanziamento anticipato di nuovi investimenti (FNInew), sia opportuno confermare (rispetto al terzo periodo regolatorio) l'intervallo di valori del parametro ψ, che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni, nell'ottica di garantire anche per il quarto periodo regolatorio la realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari;
— per quanto concerne la definizione dei costi operativi (Opexa), sia opportuno confermare la distinzione tra costi operativi endogeni alla gestione Opexaend), costi operativi aggiornabili Opexaal (tra cui quelli afferenti all'energia elettrica e alle forniture all'ingrosso) e costi operativi associati a specifiche finalità Opexatel (di natura previsionale), prevedendo in particolare:
• con riferimento ai costi operativi endogeni (Opexaend), al fine di rafforzare le misure di promozione dell'efficienza gestionale, di mantenere – per i primi quattro anni del nuovo periodo regolatorio – il meccanismo di efficientamento di cui al Mti-3, applicando – a partire dagli Opex2022end) opportunamente inflazionati – l'eventuale decurtazione di una quota calcolata in funzione: i) della differenza (ove positiva) tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2020 e il costo operativo efficientabile, COeff, sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità; ii) di un coefficiente che assume valori differenziati a seconda del livello pro capite (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto dall'operatore e del relativo costo operativo stimato, calcolato (sulla base dei dati relativi all'annualità 2020) applicando il modello statistico per l'individuazione della "funzione di costo di frontiera" elaborato dall'Autorità. Nello specifico, il mantenimento dell'impostazione attuale risulta dettato dalla necessità di tenere nella dovuta considerazione l'eccezionalità degli accadimenti verificatisi nel corso del periodo Mti-3, che ha fortemente limitato la possibilità di costituire dataset in grado di alimentare ulteriori affinamenti sulla base di valori e di meccanismi di promozione dell'efficienza più aggiornati;
•di introdurre, nei costi aggiornabili (Opexaal), adeguamenti tesi a:
con riguardo alla definizione dei costi di energia elettrica:
i) mitigare i rischi delle scelte di approvvigionamento effettuate dagli operatori, attraverso il riconoscimento di un costo per l'acquisto di energia elettrica nell'anno (a) pari a quello sostenuto nei due anni precedenti, con la precisazione che in sede di conguaglio dell'anno (a+2) verrà adottata una trattazione degli oneri in questione tale da assicurare che detto costo non risulti superiore a un benchmark (incrementato del 15%) che tenga conto dei costi — riferiti al medesimo anno (a) — relativi a un mix teorico di acquisto, ipotizzando inizialmente, ossia ai fini del calcolo del conguaglio del 2026 (sulla base della distribuzione dei consumi di energia elettrica per tipologia di contratto risultanti da studi di settore) una incidenza pari al 70% per i prezzi variabili e al 30% per quelli fissi, con aggiornamenti per le annualità successive;
ii) rafforzare gli incentivi all'autoproduzione di energia elettrica da parte dei gestori del Servizio idrico, introducendo la possibilità di valorizzarne il costo nell'ambito della componente a copertura dei costi energetici, a condizione che i costi di produzione associati, ivi compresi quelli di capitale, non trovino copertura in altre componenti tariffarie;
iii) incentivare il risparmio della quantità di energia complessivamente impiegata per la gestione del Servizio idrico integrato, mediante un fattore di sharing in funzione del risparmio energetico conseguito dall'operatore;
ai fini del riconoscimento del costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito, rivedere (al rialzo) la quantificazione del parametro moltiplicativo z (ponendolo pari a 2,5) che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore, nonché prevedere la possibilità di presentare apposita istanza per la copertura di oneri aggiuntivi connessi ad attività volte all'attuazione del Pnrr; ciò in considerazione dell'accresciuto ruolo svolto dagli Enti di governo nell'ambito della governance multilivello di settore;
• di mantenere la facoltà di ricomprendere tra i costi operativi (ove ne ricorrano i presupposti e su motivata istanza) eventuali oneri aggiuntivi riconducibili a specifiche finalità — Opexatel — e in particolare:
costi operativi di piano rivisti dall'Ente di governo dell'ambito in presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti, esplicitando che tali oneri possono essere riconducibili, a titolo esemplificativo, all'estensione del servizio di acquedotto, fognatura o depurazione in vaste aree del territorio, ovvero – tenuto conto dei contributi ricevuti in sede di prima consultazione – alla nuova attività di gestione delle acque meteoriche (ove l'Ente di governo esercitasse la facoltà di includerla nel Servizio idrico integrato, pur risultandone esclusa in precedenza) o al potenziamento della medesima, nonché ad attività aggiuntive richieste dall'entrata in vigore di nuove normative e i cui oneri risultino connessi a finalità diverse rispetto a quelle a cui sono destinate le altre componenti ricomprese negli Opexatel;
costi per adeguamenti agli standard di qualità tecnica e di qualità contrattuale, disponendo che i medesimi possano comprendere:
i) oneri valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2023 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità;
ii) oneri aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente alinea a fronte dei nuovi obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 637/2023/R/Idr (solo ove il gestore si collochi in una delle classi del macro-indicatore di riferimento a cui sia associato l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza), nonché delle più recenti valutazioni in sede di applicazione del meccanismo incentivante di qualità tecnica e contrattuale che abbiano comportato l'attribuzione di penalità (di fatto commisurate agli OpexQT e OpexQC quantificati in precedenza);
oneri (Opasocisal) legati al mantenimento o all'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (bonus idrico integrativo), nonché ai costi per l'intervento di limitazione associabili ai casi di cui al comma 7.3 lettera a) dell'allegato A alla deliberazione 311/2019/R/Idr;
costi (Opamis) per le misure tese a rendere gli utenti (anche delle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali) maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti;
— con riferimento ai costi ambientali e della risorsa (ERCa), sia opportuno precisare che gli oneri (sia fissi che variabili) afferenti alle grandi infrastrutture upstream possono essere almeno in parte esplicitati come Resource Costs (RESa), essendo i medesimi riconducibili alle misure per la sicurezza degli approvvigionamenti, per la tutela e la produzione delle risorse idriche o finalizzate a contenere o mitigare il costo— opportunità della risorsa;
— occorra confermare la presenza di misure tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, prevedendo in particolare:
• di aggiornare il trattamento delle componenti a conguaglio inserite nel vincolo ai ricavi del gestore per tenere conto, da un lato, degli adeguamenti e delle modifiche apportate alle modalità di riconoscimento dei costi operativi aggiornabili, dall'altro dell'inclusione dei seguenti elementi di novità: i) possibilità di pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022, a condizione che sia presentata motivata istanza da parte del soggetto competente, corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali; ii) componente – a decurtazione dei costi riconosciuti – quantificata sulla base delle penalità attribuite dall'Autorità e indicate, ai fini delle predisposizioni tariffarie per gli anni a = {2024, 2025}, nell'allegato B alla deliberazione 476/2023/R/Idr e nella "TAV. 27 — Ammontare massimo della penalità ai sensi del comma 29.4 RQTI" dell'allegato B alla deliberazione 477/2023/R/Idr; iii) possibilità per l'Ente di governo dell'ambito di riconsiderare — su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti — le predisposizioni tariffarie relative alle precedenti annualità in ottemperanza alle più recenti pronunce giurisprudenziali, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva RcaARC, opportunamente inflazionata;
• di mantenere il meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi di morosità (considerando la diversa incidenza del fenomeno della morosità sul territorio nazionale), incentivando al contempo l'adozione di misure per una gestione efficiente del credito e la riduzione dei divari rinvenuti sul territorio nazionale, secondo quanto prospettato in consultazione; si ritiene di individuare (sulla base dei dati comunicati all'Autorità, da cui è emerso che detti oneri sono risultati in aumento principalmente per effetto delle difficoltà riscontrate dalle gestioni nel recupero dei relativi crediti con riferimento al periodo interessato dalla pandemia da Covid-19, prima, e dalla crisi dei prezzi energetici, poi) un valore massimo del costo di morosità, in misura pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo: i) 2,4% per i gestori siti nelle Regioni del Nord; ii) 3,5 % per i gestori siti nelle Regioni del Centro; iii) 7,9% per i gestori siti nelle Regioni del Sud e Isole;
• di confermare i criteri e le modalità generali per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;
• al fine di contenere l'entità dei costi ammissibili rinviati a periodi futuri, di limitare la possibilità di recupero dei conguagli nelle annualità successive al 2029, di norma, ai soli casi in cui tale differimento sia motivato dalla necessità di rispettare il previsto limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario. Si ritiene comunque di prevedere la facoltà per l'Ente di governo dell'ambito – in accordo con il pertinente gestore – di presentare motivata istanza per il rinvio di taluni costi ammissibili (prevedendo le modalità per il relativo recupero successivamente al 2029, secondo un piano puntualmente declinato nell'istanza medesima) anche nei casi di variazioni annuali del moltiplicatore tariffario al di sotto dei limiti stabiliti dalla regolazione qualora ciò fosse motivato dall'esigenza di mitigare l'impatto sull'utenza e comunque garantendo l'equilibrio economico— finanziario della gestione interessata.
Ritenuto, poi, che:
— sia necessario promuovere la spesa per investimenti anche nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, anche impiegando strumenti innovativi per responsabilizzare le aree interessate, declinando opportunamente l'attività di pianificazione secondo impostazioni territorialmente più ampie della singola gestione o del singolo Ato e ricomprendendo nella regolazione tariffaria componenti di costo che possano descrivere in modo più significativo le caratteristiche della fornitura;
— sia, in particolare, opportuno, al fine di promuovere la spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture upstream che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle attuali programmazioni richieste per la gestione del Servizio idrico integrato, precisare che:
• nel caso in cui la grande infrastruttura upstream sia ricompresa, in tutto o in parte, nella RAB del gestore, trovino applicazione le consuete regole di calcolo tariffario, con valorizzazione di oneri almeno in parte riconducibili ai costi della risorsa (RESacapex e RESaopex);
• nel caso in cui la grande infrastruttura upstream pur non essendo ricompresa nella RAB, sia utilizzata, in tutto o in parte, dal gestore, possa essere valorizzata la componente tesa alla copertura dei costi relativi alle infrastrutture di terzi (ΔCUITa), unitamente ai corrispondenti costi operativi (eventualmente esplicitabili come RESaopex);
nel caso in cui la grande infrastruttura upstream sia gestita da una entità che eroga servizi all'ingrosso al gestore, quest'ultimo valorizzi la componente dei costi all'ingrosso (COaws), con la nuova facoltà di ricomprendere in tale componente una voce aggiuntiva volta ad anticipare almeno in parte il riconoscimento di oneri variabili conseguenti ad un incremento della resilienza negli approvvigionamenti;
— sia, altresì, opportuno, esplicitare che — nei casi di una persistente frammentazione gestionale o di una delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali che ne identifichi dimensioni eccessivamente ridotte rispetto agli obiettivi da perseguire — qualora emerga l'esigenza di realizzare opere pertinenti al settore idrico di rilievo sovra— ambito per il superamento delle criticità legate al Climate Change e per la sostenibilità ambientale, le stesse possano essere finanziate da quote delle componenti FNIa FoNI o ΔCUITa di pertinenza dei singoli gestori coinvolti;
— sia, inoltre, opportuno, al fine di favorire la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere, prevedere che:
• le citate infrastrutture improcrastinabili possano trovare copertura nell'ambito della valorizzazione della componente ΔCUITa, commisurata al valore effettivo del cespite da riconoscere;
• riguardo ai costi operativi, i maggiori oneri possano trovare copertura nell'ambito della valorizzazione della componente di natura previsionale (Opnew,a), atteso che l'entrata in esercizio di una simile infrastruttura rappresenta un presupposto per esser collocati negli schemi della matrice che prevedono una variazione dei processi tecnici gestiti;
— sia necessario chiarire che, a fronte del potenziale ricorso a figure terze — rispetto al gestore — nella proprietà delle opere, la valorizzazione delle pertinenti componenti di costo deve comunque essere tale da evitare double counting.
Ritenuto, inoltre, che:
— in attuazione dell'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 201/2011, come innovato dal comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 44/2023, sia necessario individuare i criteri per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società acque del Sud Spa, in coerenza con quanto stabilito dal Dpcm 20 luglio 2012 e secondo quanto prospettato in consultazione;
— una efficace applicazione della regolazione tariffaria alla società acque del Sud Spa richieda – in coerenza con l'impostazione multilivello stabilmente adottata nel settore idrico – che anche per quest'ultima sia previsto che tutti i dati e gli atti costituenti la predisposizione tariffaria (in particolare il programma degli interventi – di cui il Piano delle Opere Strategiche costituisce parte integrante e sostanziale – e il piano economico-finanziario) siano curati da un soggetto, terzo rispetto al gestore, in grado di validare i dati di costo desunti dalle fonti contabili e di indicare gli obiettivi prioritari alla base della definizione degli interventi che saranno realizzati tenuto conto delle grandezze risultanti dal Pef;
— in particolare, sia opportuno prevedere che – in fase di prima applicazione – la struttura dei corrispettivi praticata agli utenti nel 2023 sia aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario determinato sulla base:
• delle componenti di costo ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del presente provvedimento ove pertinenti (anche con l'introduzione di accorgimenti per tenere conto delle specificità legate alla prima attuazione della gestione da parte di acque del Sud Spa, nonché delle peculiarità delle infrastrutture alla stessa trasferite), tra l'altro richiedendo l'esplicitazione delle componenti tariffarie riferite ai costi delle immobilizzazioni e ai costi operativi riconducibili ai costi della risorsa;
• di un limite alla crescita annuale del citato moltiplicatore, individuato in corrispondenza dello Schema VI della matrice di schemi regolatori;
— sia, altresì, opportuno rinviare ad una fase successiva – anche tenuto conto del consolidamento delle attività gestionali della costituenda società acque del Sud Spa – la definizione dei criteri per articolare la tariffa agli utenti, al fine di assicurare – in osservanza di quanto previsto dalla direttiva 2000/60/Ce – un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, alla luce del principio "chi inquina paga", nonché delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero.
Ritenuto, ltresì, che:
— sia opportuno confermare l'impostazione generale assunta nel terzo periodo regolatorio con riguardo all'istituto delle condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, introducendo talune precisazioni coerenti con le più recenti previsioni normative tese a rafforzare il processo di razionalizzazione delle gestioni operanti nel Servizio idrico integrato, nonché individuando quale ulteriore casistica di esclusione, a partire dal 2026, la presenza di ritardi e carenze nell'implementazione dei piani (in precedenza comunicati all'Autorità) per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (Rqti);
— sia opportuno mantenere anche per il periodo regolatorio 2024-2029 un meccanismo che consenta di superare l'eventuale inerzia dei soggetti locali coinvolti, prevedendo, nei casi in cui i soggetti competenti non ottemperino ai relativi obblighi nei termini stabiliti dall'Autorità, i seguenti passaggi:
— il gestore possa presentare al soggetto competente medesimo, istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti i dati e i documenti richiesti dalla presente deliberazione, nonché i loro provvedimenti dirigenziali attuativi, dandone comunicazione all'Autorità;
— l'Autorità, ricevuta la comunicazione, diffidi l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'istanza del gestore, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sia trasmessa all'Autorità ai fini della valutazione e della relativa approvazione;
— nei casi in cui a seguito di istanza di aggiornamento tariffario del gestore, il soggetto competente non ne rinvenga i presupposti, comunichi tempestivamente all'Autorità e all'operatore medesimo la causa di esclusione (tra quelle previste dalla regolazione) in cui quest'ultimo ricade;
— sia opportuno prevedere, alla luce dei processi di aggregazione e razionalizzazione delle gestioni in atto, che, laddove a seguito di accorpamento, un unico gestore serva una pluralità di Ato, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, sia trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell'ambito, trovando in tal caso applicazione quanto esposto al precedente alinea;
— sia, inoltre, opportuno prevedere che laddove gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite annuale al moltiplicatore tariffario previsto dal presente provvedimento, l'Autorità valuti e approvi l'apposita istanza presentata, conducendo una specifica istruttoria volta a verificare in particolare la validità dei dati forniti, nonché l'efficienza del servizio di misura;
— con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/Idr e 543/2023/R/Idr, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, diffusamente illustrate nei richiamati documenti, mentre — con riferimento alle disposizioni regolatorie confermative della disciplina che ha caratterizzato i precedenti periodi regolatori — si rimanda anche alla parte motiva, relativa a ciascun profilo, delle deliberazioni 585/2012/R/Idr, 88/2013/R/Idr, 643/2013/R/Idr, 664/2015/R/Idr, 918/2017/R/Idr, 580/2019/R/Idr e 639/2021/R/Idr, nonché ai documenti per la consultazione relativi a tali deliberazioni.
Ritenuto, infine, che:
— sia opportuno rinviare a successive determinazioni l'indicazione delle modalità di presentazione dei dati, nonché dei contenuti minimi e delle modalità di redazione degli atti che costituiscono la proposta tariffaria per il quarto periodo regolatorio, con specifico riferimento al programma degli interventi – inclusivo del Piano delle Opere Strategiche – e al piano economico-finanziario, mettendo a disposizione schemi tipo affinché gli stessi siano coerentemente redatti anche tenendo conto dei livelli minimi, degli indicatori e degli standard di qualità fissati dalla regolazione;
— sia opportuno trasmettere il presente provvedimento:
• all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, lettera c), del Dlgs 201/2022;
— alla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità della presente deliberazione con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, in coerenza con la procedura disciplinata all'articolo 2 del "Protocollo d'intesa [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol", all'uopo fissando un termine:
di 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, durante il quale l'efficacia del medesimo resta sospesa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
di 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, entro il quale la Provincia autonoma può esprimere le proprie osservazioni relative ai citati profili di compatibilità
Delibera
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:
a) acquedotto, che include la captazione, anche a usi multipli, l'adduzione, anche a usi multipli, la potabilizzazione, la vendita all'ingrosso del medesimo servizio, la distribuzione, la relativa misura;
b) Fognatura, che include la fognatura nera e mista, la vendita all'ingrosso del medesimo servizio, la fognatura bianca, la relativa misura;
c) Depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali.
1.2 Il presente provvedimento si applica integralmente ai soggetti che, a qualunque titolo, anche per una pluralità di Ato, svolgono uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1.1, e operino sul territorio nazionale ad eccezione di quelli operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia.
1.3 Nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del Servizio idrico integrato trovano applicazione le "direttrici" della metodologia tariffaria statale, come individuate all'Articolo 11 del presente provvedimento.
1.4 Il presente provvedimento disciplina, altresì, la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società acque del Sud Spa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del decreto-legge 44/2023.
Articolo 2
Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario
2.1 Sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:
a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento;
b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, di quelli aggiornabili (afferenti all'energia elettrica, allo smaltimento dei fanghi, alle forniture all'ingrosso, agli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli Enti locali e alle altre componenti di costo) e dei costi operativi relativi a specifiche finalità;
c) eventuale anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
d) costi ambientali e della risorsa, intesi come la valorizzazione economica della riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, ovvero delle mancate opportunità (attuali e future) conseguenti a un determinato uso di una risorsa scarsa;
e) conguagli, necessari al recupero di costi approvati e relativi alle annualità precedenti.
2.2 Per la determinazione delle tariffe della società acque del Sud Spa si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma 2.1, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.
2.3 La determinazione delle componenti di costo di cui al comma 2.1 e al comma 2.2, nonché l'aggiornamento delle tariffe applicate sono effettuati in conformità all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
Piano delle opere strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche
3.1 L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente predispone il Piano delle opere strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (Pos), in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche (ivi comprese quelle volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici), con riferimento al periodo 2024-2035.
3.2 Il Piano delle opere strategiche esplicita gli elementi di coerenza con le pianificazioni sovraordinate e, in una apposita sezione contiene le informazioni necessarie a monitorare:
a) l'efficacia attesa della disponibilità idrica a livello di gestione del Servizio idrico integrato a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda;
b) l'efficacia attesa della disponibilità idrica a livello sovraordinato a fronte delle previsioni relative al soddisfacimento della complessiva domanda idrica, includendo anche gli usi diversi dal civile.
3.3 Sono classificabili come opere strategiche gli interventi infrastrutturali consistenti in nuove opere la cui realizzazione, che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria dall'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio; possono essere ricompresi in questa categoria di opere gli interventi relativi alle attività di acquedotto, di fognatura e di depurazione riferiti a cespiti per i quali sia prevista una vita utile non inferiore a 20 anni.
3.4 Il Piano delle opere strategiche contiene il cronoprogramma relativo alla loro realizzazione, dando separata evidenza dei contributi pubblici eventualmente disponibili, ivi compresi quelli associabili agli interventi oggetto di finanziamento nell'ambito delle misure del Next Generation Eu, e fornisce le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo Ato a cui gli interventi contenuti nel Pos possono eventualmente essere ricondotti.
3.5 Il Piano delle opere strategiche prevede, entro il 2035, un saggio di rinnovo delle infrastrutture di cui al comma 3.3 coerente con la vita utile delle medesime e riporta, in ciascun anno, lo sviluppo delle misure tese ad assicurare il relativo percorso di convergenza.
Articolo 4
Definizione dello specifico schema regolatorio
4.1 La regolazione per schemi regolatori declinata nell'allegato A alla presente deliberazione è applicata attraverso la definizione di uno specifico schema regolatorio, corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente propone all'Autorità ai fini della relativa approvazione.
4.2 L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dai seguenti atti:
a) il programma degli interventi (PdI) — di cui il Piano delle opere strategiche (Pos), redatto secondo il precedente Articolo 3, costituisce parte integrante e sostanziale — che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029, distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato Pos dagli altri interventi e riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 149, comma 3, del Dlgs152/2006;
b) il piano economico-finanziario (Pef), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale, redatti coerentemente con i criteri di cui all'allegato A, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 4.4 e del vincolo ai ricavi del gestore;
c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.
4.3 Nell'ambito della redazione degli atti di cui al precedente comma, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2024 al 2029 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché i costi operativi aggiuntivi associati alla presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente schema regolatorio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 dell'allegato A. Ai fini delle determinazioni tariffarie della società acque del Sud Spa trovano applicazione le regole associabili allo Schema VI della matrice di schemi regolatori di cui al richiamato articolo 6 dell'allegato A.
4.4 Il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) di ciascun anno a del quarto periodo regolatorio, determinato ai sensi dell'Articolo 4 dell'Allegato A, è definito in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate all'anno 2023 e dei volumi relativi all'anno (a − 2), tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche.
4.5 Per ciascun anno a, è definito il limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario teta (ϑ) di cui al richiamato articolo 4 dell'Allegato A, tenendo conto del tasso di inflazione atteso, di un fattore K quale limite di prezzo, di un fattore di ripartizione o sharing (X), di parametri che differenziano l'incidenza dei predetti fattori nell'ambito dei diversi schemi della matrice di schemi regolatori descritta all'articolo 6 dell'allegato A. In coerenza con quanto previsto al precedente comma 4.3, secondo periodo, per la società acque del Sud Spa il limite alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario teta (ϑ) è individuato in corrispondenza dello Schema VI della citata matrice di schemi regolatori.
4.6 Laddove gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.5, presentano motivata istanza all'Autorità secondo la procedura di cui ai successivi commi 5.1, 5.2 e 5.3. L'istanza di cui al precedente periodo può essere, in particolare, motivata dalla necessità di recuperare i conguagli riferiti a pregresse annualità, già approvati dal medesimo soggetto competente o dall'Autorità, allo scopo di sostenere la realizzazione delle infrastrutture necessarie.
4.7 Ai fini dell'approvazione dell'istanza di cui al precedente comma 4.6, l'Autorità conduce una specifica istruttoria volta ad accertare, in particolare, la validità dei dati forniti, l'efficienza del servizio di misura, nonché la congruità tra l'entità dei conguagli pregressi ammessi a recupero e il fabbisogno di risorse richiesto per la realizzazione delle infrastrutture necessarie.
Articolo 5
Procedura di approvazione
5.1 La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell'Allegato A alla presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente articolo 4 e dei dati già inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 639/2021/R/Idr, come aggiornati ai sensi del successivo comma 5.2. A tal fine gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
5.2 La determinazione delle tariffe per l'anno 2024 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo Mti-3 come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/Idr, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, invece, i dati utilizzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 6.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (a − 2).
5.3 Entro il 30 aprile 2024, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, predispone il Piano delle Opere Strategiche e aggiorna il programma degli interventi di cui al comma 4.2, lettera a);
b) predispone la tariffa per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 nell'osservanza del metodo di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
c) redige coerentemente — ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione — l'aggiornamento del piano economico-finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'articolo 149, comma 4, del Dlgs 152/2006, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";
d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'Articolo 4, inviando:
i.il programma degli interventi, con specifica evidenza del Piano delle opere strategiche, come disciplinato al comma 4.2, lett. a);
ii. il piano economico-finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 4.2, lett. b), esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2024-2029, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 4.2, lettera c);
iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.
5.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Dlgs 152/2006.
5.5 Ove il termine di cui al precedente comma 5.3 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità.
5.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 5.5, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni. Nei casi in cui a seguito di istanza di aggiornamento tariffario del gestore, il soggetto competente non ne rinvenga i presupposti, quest'ultimo comunica tempestivamente all'Autorità e all'operatore medesimo la causa di esclusione, tra quelle previste al successivo Articolo 9, in cui il citato gestore ricade.
5.7 Laddove, a seguito di accorpamento tra gestioni, un unico gestore serva una pluralità di Ato, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, è trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell'ambito; si applica quanto previsto al precedente comma 5.6.
5.8 Laddove ricorrano le seguenti casistiche:
a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa è determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'allegato A alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità.
5.9 Laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 5.6, secondo periodo, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 è posta pari a zero. In sede di aggiornamento biennale o di revisione infra periodo, i medesimi costi di funzionamento saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito.
Articolo 6
Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria
6.1 Entro il 30 aprile 2026 (con riguardo al primo aggiornamento biennale) ed entro il 30 aprile 2028 (con riguardo al secondo aggiornamento biennale), sulla base delle indicazioni metodologiche dettagliate dall'Autorità con successivi provvedimenti, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
a) determina con proprio atto deliberativo, il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2026— 2027 e del biennio 2028-2029;
b) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:
i. l'aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle opere strategiche;
ii. il piano economico-finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2026-2027 e per il biennio 2028— 2029;
iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ);
v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti.
6.2 Entro i successivi 90 giorni, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Dlgs 152/06, approva la proposta di aggiornamento biennale di cui al precedente comma 6.1.
6.3 Ove i termini di cui al precedente comma 6.1 decorrano inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o ad altro soggetto competente istanza di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria e ne dà comunicazione all'Autorità.
6.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 6.3, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni. Nei casi in cui a seguito di istanza di aggiornamento tariffario del gestore, il soggetto competente non ne rinvenga i presupposti, quest'ultimo comunica tempestivamente all'Autorità e all'operatore medesimo la causa di esclusione, tra quelle previste al successivo Articolo 9, in cui il citato gestore ricade.
6.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in qualsiasi momento del quarto periodo regolatorio 2024— 2029, può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 5.3, come aggiornata ai sensi del comma 6.1.
6.6 Nei casi di cui al precedente comma 6.5 l'Autorità, entro i successivi 90 giorni, valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del quarto periodo regolatorio, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Dlgs 152/2006.
Articolo 7
Determinazioni tariffarie della società acque del Sud Spa
7.1 La predisposizione tariffaria relativa alla società acque del Sud Spa, redatta nel rispetto dei criteri recati dall'Articolo 3 dell'Allegato A, si compone del programma degli interventi – di cui il Piano delle Opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale – e del piano economico-finanziario, come enucleati al comma 4.2.
7.2 In sede di prima determinazione tariffaria, il piano economico-finanziario è elaborato sulla base delle migliori stime disponibili dei costi del servizio. A partire dal 2026, nell'ambito del primo aggiornamento biennale, le componenti di costo verranno aggiornate con i dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a − 2).
7.3 I dati e gli atti di cui al comma 7.1 e al comma 7.2 sono curati da un soggetto, che presenti profili di terzietà rispetto al gestore, e che sia individuato dai soggetti territorialmente competenti, chiamato a:
a) indicare gli obiettivi prioritari alla base della definizione degli interventi da realizzare tenuto conto delle grandezze risultanti dal piano economico— finanziario;
b) validare i dati di costo forniti dal gestore secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
c) trasmettere all'Autorità la predisposizione tariffaria (nonché i successivi aggiornamenti e l'eventuale revisione infra periodo) relativa alla società acque del Sud Spa nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dall'Articolo 5 e dall'Articolo 6.
Articolo 8
Applicazione dei corrispettivi all'utenza
8.1 I corrispettivi all'utenza sono determinati applicando il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) di cui al precedente comma 4.4 alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell'anno base 2023, ovvero alla struttura tariffaria praticata nel 2023 agli utenti della società acque del Sud Spa.
8.2 A decorrere dal 1° gennaio 2024 i gestori del servizio di cui all'Articolo 1, nei limiti fissati dall'Articolo 4, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:
a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal piano economico-finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie, ovvero, per la società acque del Sud Spa, le tariffe praticate nel 2023;
b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 5.6, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 4.5 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6;
c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2023 moltiplicate, con riferimento all'anno 2024, per il valore ϑ2024 approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, le tariffe dell'anno 2023 moltiplicate rispettivamente per i valori ϑ2025, ϑ2026, ϑ2027, ϑ2028 e ϑ2029 approvati dall'Autorità medesima.
8.3 La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità.
Articolo 9
Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario
9.1 Ove non interessati da procedure di affidamento già avviate ai sensi delle norme in vigore, sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori diversi dal gestore d'ambito, cessati ex lege, che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, come individuati tramite ricognizione svolta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti e trasmessa all'Autorità. Pertanto, sono escluse dall'aggiornamento tariffario — limitatamente ai casi in cui le medesime non siano ricomprese in processi di aggregazione già avviati dall'Ente di governo dell'ambito competente (ovvero dagli altri soggetti preposti alle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 115/2022) — le gestioni:
a) che non risultino individuate dal competente Ente di governo dell'ambito quali gestioni in forma autonoma del Servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lett. a) e b), e che il medesimo Ente di governo — ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo — avrebbero dovuto affidare al gestore unico entro il 30 settembre 2022;
b) per le quali si rinvengano affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente e di cui l'articolo 172 del Dlgs. 152/2006 dispone la decadenza in conseguenza dell'avvenuto affidamento del servizio al gestore unico;
9.2 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del Servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio sia stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.
9.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 9.1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.
9.4 Sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del Servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultino aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
9.5 Sono escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che — alla data del 31 gennaio 2024 ovvero del 31 gennaio 2026 e del 31 gennaio 2028 (con riferimento rispettivamente alle determinazioni tariffarie per il biennio 2024-2025, 2026— 2027 e 2028-2029) o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità recanti l'esclusione dall'aggiornamento tariffario — non abbiano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, fatturavano un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui tale consumo veniva fatturato.
9.6 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) delle componenti tariffarie perequative.
9.7 A partire dal 2026, sono, infine, esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori per i quali si rinvengano ritardi e carenze nell'implementazione dei piani (in precedenza comunicati all'Autorità) per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/Idr.
9.8 Le casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui al presente articolo, ad eccezione di quella prevista dal comma 9.1, hanno un'efficacia biennale; la causa di esclusione di cui al richiamato comma 9.1 opera per tutto il periodo regolatorio ovvero fino al subentro da parte del gestore legittimo affidatario.
9.9 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al precedente comma 5.8 e non pregiudicano il riconoscimento di eventuali variazioni di costo dei servizi il cui corrispettivo è approvato dall'Autorità.
Articolo 10
Misure per il superamento del Water Service Divide
10.1 L'Autorità promuove, nell'ambito delle proprie competenze, il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio.
10.2 Con riferimento ai gestori del Servizio idrico integrato interessati da risalenti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, caratterizzati da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, i soggetti competenti possono adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'allegato A al ricorrere di una delle seguenti condizioni (ulteriori rispetto alla richiamata incompletezza informativa):
a) risultare tra le gestioni "fatte salve", rispetto alla gestione unica d'ambito, ai sensi del comma 2-bis, lettere a) e b), dell'articolo 147 del Dlgs 152/2006 e per le quali non abbia già trovato applicazione, per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, lo "Schema regolatorio di convergenza" di cui all'articolo 31 del Mti-3, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.3;
b) risultare gestioni individuate, a partire dal 2022 (anche in esito all'applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge 115/2022), quali gestori unici di ambito nei contesti in cui si era riscontrata — nei periodi precedenti — una perdurante inerzia nel procedere all'affidamento del Servizio idrico integrato;
c) risultare tra le gestioni ricomprese in processi di aggregazione già avviati dall'Ente di governo dell'ambito competente ovvero dagli altri soggetti preposti alle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 14 del decreto— legge 115/2022.
10.3 Relativamente ai casi in cui abbia già trovato applicazione per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 lo "Schema regolatorio di convergenza" di cui all'articolo 31 del Mti-3, laddove l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente verifichi il mancato assolvimento di uno o più degli obblighi previsti al comma 31.9 del Mti-3, ne dà comunicazione all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe d'ufficio per il terzo periodo regolatorio, a norma di quanto già disposto dal comma 31.11 del Mti-3. In tale circostanza, ove se ne rinvengano i presupposti, può trovare applicazione lo schema regolatorio di convergenza per il quarto periodo regolatorio disciplinato dall'articolo 32 dell'allegato A, a partire dalle tariffe come rideterminate ai sensi del precedente periodo.
10.4 Nel caso di gestioni ricadenti in Ambiti territoriali ottimali in cui sia già avvenuta l'individuazione del gestore e perduri la procedura di aggregazione ai sensi delle norme vigenti, anche nei casi di esclusione di cui all'articolo 9, le somme corrispondenti al 10% dell'ammontare delle tariffe applicabili agli utenti (nell'anno 2023) sono accantonate, presso i soggetti competenti, affinché sia definito, entro i successivi 90 giorni, un piano dettagliato, che può prevedere anche l'applicazione dello schema regolatorio di convergenza di cui all'allegato A, che stabilisca i tempi di completamento dell'aggregazione citata.
10.5 Al termine del periodo limitato e predefinito (non oltre il 2029) di applicazione dello schema regolatorio di convergenza di cui all'allegato A, il soggetto competente adotta lo specifico schema regolatorio di cui all'articolo 4.
Articolo 11
Direttrici della metodologia statale
11.1 Le "direttrici" della metodologia tariffaria statale, da applicare sull'intero territorio nazionale ad eccezione che nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate, a tutela dell'utenza e dei livelli minimi di qualità del servizio, nelle disposizioni del presente provvedimento che afferiscono:
a) alle componenti di costo ammissibili al riconoscimento tariffario come descritte al precedente articolo 2, nonché alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore (Vrg) di cui all'Aarticolo 5 dell'allegato A;
b) al limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario teta (ϑ) ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 4;
c) alle regole tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, secondo le previsioni di cui al Titolo 7 dell'allegato A;
d) alle condizioni di cui al comma 10.2 per il ricorso a regole semplificate (regole che, per le Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del Servizio idrico integrato, possono essere anche diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto all'Articolo 32 dell'Allegato A) da applicarsi per un periodo limitato e predefinito secondo quanto disposto dal comma 10.5.
Articolo 12
Disposizioni finali
12.1 Con successiva determinazione, l'Autorità definisce le modalità di presentazione dei dati, nonché dei contenuti minimi e le modalità di redazione degli atti che costituiscono la proposta tariffaria per il quarto periodo regolatorio, con specifico riferimento al programma degli interventi – inclusivo del Piano delle opere strategiche – e al piano economico-finanziario, mettendo a disposizione schemi tipo affinché gli stessi siano coerentemente redatti anche tenendo conto dei livelli minimi, degli indicatori e degli standard di qualità fissati dalla regolazione.
12.2 Il presente provvedimento è trasmesso:
a) all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, lettera c), del Dlgs 201/2022;
b) alla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità della presente deliberazione con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, in coerenza con la procedura disciplinata all'articolo 2 del "Protocollo d'intesa [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol", all'uopo fissando un termine:
— di 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, durante il quale l'efficacia del medesimo resta sospesa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
— di 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, entro il quale la Provincia autonoma può esprimere le proprie osservazioni relative ai citati profili di compatibilità.
12.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
28 dicembre 2023
