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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 gennaio 2024, n. 686

Rifiuti – Discarica non autorizzata – Reato – Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 – Caratteristiche (N.d.R: ex definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), Dlgs 36/2003) – Accumulo non occasione di rifiuti in una determinata area – Eterogeneità dei materiali – Definitività dell'abbandono – Degrado quanto meno tendenziale dello stato dei luoghi - Confisca dell'area in comproprietà – Proprietario del terreno responsabile del reato – Richiesta di restituzione del bene – Illegittimità – Sussistenza – Proprietario del terreno non responsabile del reato – Richiesta di restituzione del bene pro quota – Legittimità – Sussistenza

Il comproprietario del terreno confiscato per il reato di discarica abusiva, se non responsabile della condotta illecita, può chiedere la restituzione della quota di spettanza come proprietà singolare.
In questo modo, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 9 gennaio 2024, n. 686, da un lato il diritto del comproprietario estraneo al reato non viene sacrificato, dall'altro si evita che la restituzione dell'intero bene consenta anche al proprietario condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'immobile, con evidente elusione della ratio della norma che va individuata nell'opposta esigenza di evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario, il quale l’ha già utilizzata come strumento del reato.
La Suprema Corte ha così deciso di respingere il ricorso presentato dal comproprietario di un terreno, condannato dal Tribunale di Napoli per aver gestito una discarica non autorizzata (ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006), che aveva contestato la confisca dell'area dove è stato commesso il reato in quanto appartenente anche a soggetto terzo estraneo all'illecito.
Il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Cassazione per mancanza di legittimazione, considerato che ferma la confisca pro quota a carico dell'imputato, l'eventuale restituzione del bene, sempre pro quota, avrebbe potuto essere richiesta solamente dal comproprietario estraneo al reato. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 9 gennaio 2024, n. 686