Sentenza Tar Campania 15 gennaio 2024, n. 377
Appalti - Bando per attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti - Aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, Dlgs 50/2016 (in continuità normativa articolo 108, Dlgs 36/2023) - Applicazione dei Criteri ambientali minimi (Cam) ex articolo 34, Dlgs 50/2016 (ora articolo 57, comma 2, Dlgs 36/2023) - Obbligatorietà - Sussistenza - Disciplinare di gara - Puntuale riferimento ai Criteri ambientali minimi - Sufficienza - Sussistenza - Illegittimità del bando di gara - Condizioni - Assenza di un qualsiasi riferimento ai Cam - Sussistenza
È legittimo il disciplinare di gara che contiene un puntuale riferimento ai Criteri ambientali minimi ("Cam") pertinenti per l'appalto senza che sia necessario riportarne il testo o parti di esso.
Un principio ricordato dal Tar Campania nella sentenza 15 gennaio 2024, n. 377. Per i Giudici va sottolineata la differenza tra il caso in cui la normativa di gara non dica nulla sui Criteri ambientali minimi e in quel caso - stante l'obbligo di inserimento dei Cam nella gara d'appalto ai sensi dell'articolo 34, Dlgs 50/2016 applicabile al caso di specie (o ai sensi dell'articolo 57, comma 2, Dlgs 36/2023, nuovo Codice appalti) – il bando è illegittimo, e il caso in cui invece il bando contenga un puntuale riferimento ai decreti ministeriali che hanno approvato i Criteri ambientali minimi.
In questo caso opera il meccanismo di eterointegrazione del bando di gara, in cui è sufficiente che il bando contenga un puntuale riferimento alla normativa di dettaglio sui Cam applicabili all'appalto perché il partecipante alla gara, usando la opportuna diligenza, adegui la propria offerta ai Criteri ambientali minimi che la stazione appaltante non ha trascurato, e che l'operatore economico è così messo in grado di conoscere e valutare, per formulare un'offerta consapevole.
Nel caso di specie l'appalto per attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti, oltre alla manutenzione edile e alle riparazioni richiamava puntualmente nel disciplinare tecnico di gara i Cam di cui al Dm 7 marzo 2012 per i servizi energetici, Dm 11 ottobre 2017 per la progettazione e i lavori, e Dm 10 marzo 2020 per la gestione del verde pubblico. (FP)
N.d.R.: la presente sentenza è stata riformata dalla sentenza Consiglio di Stato 27 maggio 2024, n, 4701.
Tar Campania
Sentenza 15 gennaio 2024, n. 377
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