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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 20 novembre 2023, n. 9928

Rifiuti - Rifiuti abbandonati - Ordinanza comunale di rimozione emesso ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006 - Destinatari - Curatore del fallimento - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Posizione di garanzia del detentore dei siti in cui sono abbandonati i rifiuti - Applicazione dei costi della rimozione dei rifiuti al produttore iniziale ma anche ai detentori del momento e ai detentori precedenti - Legittimità - Sussistenza - Costo della rimozione dei rifiuti ricadente sull'attivo del fallimento - Sussistenza - Applicabilità al curatore fallimentare dell'esimente ex articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 - Esclusione

L'ordinanza di rimozione rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 si applica anche nei confronti del curatore fallimentare in quanto detentore dei beni oggetto del fallimento.
Così il Consiglio di Stato nella sentenza 20 novembre 2023, n. 9928 in relazione all'ordinanza emessa da un Comune della Campania nei confronti del curatore fallimentare di una azienda che ordinava ai sensi dell'articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 l'obbligo di rimozione dei rifiuti presenti nell'area e avviarli al recupero e/o allo smaltimento secondo la loro tipologia e nel rispetto alle leggi previste in materia. Da un lato, ricordano i Giudici, la normativa afferma che i rifiuti devono essere in ogni caso rimossi, anche qualora l'attività dell'impresa termini.
Il soggetto responsabile della rimozione può essere o lo stesso imprenditore non fallito, oppure colui che amministra il patrimonio fallimentare come, appunto, il curatore. I costi di rimozione, infatti, vanno imputati sia al loro produttore inziale, che ai detentori del momento e ai detentori precedenti. Il costo della rimozione ricadrà sull'attivo fallimentare, quale conseguenza della funzione di garanzia che assume il detentore dei siti in cui sono abbandonati i rifiuti, in precedenza sede dell'impresa fallita, in conformità del principio di "chi inquina paga".
L'esimente prevista all'articolo 192, comma 3 del Dlgs 152/2006 può essere riconosciuta unicamente a favore di chi non sia detentore dei rifiuti, ad esempio, il proprietario incolpevole del terreno. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 20 novembre 2023, n. 9928