Sentenza Consiglio di Stato 14 dicembre 2023, n. 10837
Rifiuti – Abbandono – Impresa in stato di concordato preventivo – Ordinanza comunale che intima la rimozione anche al Commissario liquidatore – Articolo 192, Dlgs 152/2006 – Principi espressi dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in riferimento alle procedure fallimentari – Applicabilità – Sussistenza – Legittimazione passiva del Commissario liquidatore in concorso con l'impresa sottoposta a concordato – Sussistenza – Legittimità dell'ordinanza comunale – Sussistenza
Secondo il Consiglio di Stato è legittima l’ordinanza comunale che intima al Commissario liquidatore la rimozione dei rifiuti abbandonati presso l'impresa in concordato preventivo.
Le procedure concorsuali del concordato preventivo con cessione totale dei beni e del fallimento, sottolinea il Giudice amministrativo di secondo grado nella sentenza 14 dicembre 2023, n. 10837, pur differenziandosi sotto il profilo civilistico delle modalità liquidatorie e degli organi, possiedono analoghi effetti finali visto che in entrambi i casi l'impresa cessa la propria attività e pone tutto il suo patrimonio residuo a disposizione dei creditori.
Non vi è quindi alcun motivo per ritenere che i principi espressi dall'Adunanza plenaria con riferimento alle responsabilità della curatela sui rifiuti abbandonati dall'impresa fallita (sentenza 3/2021), secondo i quali i costi da sostenere per porre rimedio alle "esternalità negative" di produzione devono ricadere sul patrimonio residuo dell'impresa che sarebbe destinato a soddisfare la massa creditoria (e non sulla collettività incolpevole), non si applichino anche alla procedure del concordato.
Il Giudice ha così deciso di ribaltare il giudizio espresso dal Tar delle Marche che, in primo grado, aveva escluso la legittimazione passiva di un Commissario liquidatore alla rimozione dei rifiuti abbandonati in concorso con l'impresa in liquidazione. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 14 dicembre 2023, n. 10837
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