Sentenza Tar Campania 27 ottobre 2016, n. 4995
Rifiuti - Abbandono - Ordinanza di rimozione - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Competenza del Sindaco - Dirigenti - Poteri sostitutivi - Illegittimità
L'articolo 192 del Dlgs 152/2006 riserva in via esclusiva all’organo apicale dell'amministrazione comunale la competenza a disporre tramite ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti abbandonati.
Il Tar di Napoli (sentenza 4995/2016), a causa della "chiara carenza di legittimazione attiva", ha così accolto il ricorso contro un'ordinanza emanata dal dirigente responsabile del Comune di Acerra.
Di fronte ad attribuzioni affidate esclusivamente al Sindaco dalla fonte primaria (articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006), in capo al dirigente non può configurarsi alcun potere sostitutivo.
La competenza esclusiva del Sindaco stabilita dal "Codice ambientale", inoltre, è stata espressamente mantenuta dal Legislatore – e quindi confermata - anche dopo la ribadita attribuzione ai dirigenti comunali del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'incolumità pubblica e la salute urbana (ex articolo 107 del Dlgs 267/2000, "Tu Enti locali").
Tar Campania
Sentenza 27 ottobre 2016, n. 4995
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