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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 26 febbraio 2024, n. 230

Rifiuti - Esercizio dell'attività di cava ex Dlgs 117/2008 - Derivati dei materiali da taglio - Esclusione a priori dalla disciplina dei rifiuti ex articolo 185, comma 2, del Dlgs n. 152/2006 - Insussistenza - Residui della lavorazione presenti nelle cave - Possibilità di essere considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 - Sussistenza

I residui contaminati di lavorazione della pietra derivanti dell'attività di una cava devono essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 183, Dlgs 152/2006.
Così il Tar Toscana nella sentenza 26 febbraio 2024, n. 230. I Giudici hanno ricordato che il Dlgs 117/2008, normativa di settore per il trattamento dei rifiuti di cava in parziale deroga al Dlgs 152/2006, quanto alla definizione di rifiuto rinvia a quanto previsto dall'articolo 183 del Dlgs 152/2006 ("qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"). Pertanto i residui di lavorazione presenti nelle cave sono rifiuti se rispondono ai requisiti di legge. Nel caso di specie il residuo della lavorazione della pietra (Cer 01 04 13) proveniente dal taglio a catena risultava contaminato dal grasso, comportando quindi la necessità di disfarsene da parte del detentore, qualificandosi così come rifiuto.
Il fatto che tale residuo sia fatto rientrare dalla normativa regionale in materia tra i materiali di cava, non esclude che allo stesso tempo possa diventare "rifiuti" nel momento in cui esce dal ciclo produttivo e l'utilizzatore se ne debba disfare.
Sottolinea, infatti, il Tar Toscana che sono esclusi dalla normativa sui rifiuti solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave quando restino entro il ciclo produttivo della estrazione e connessa pulitura, fermo restando che l'attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali. Se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti da cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale (Dlgs 152/2006). (FP)

Tar Toscana

Sentenza 26 febbraio 2024, n. 230