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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 settembre 2016, n. 38826

Rifiuti - Sottoprodotti - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Certezza del riutilizzo - Necessità - Stoccaggio in aree differenti da quelle previste dall'autorizzazione - Gestione non autorizzata di rifiuti - Violazione prescrizioni impartite dalla P.a. - Sussistenza

Quando gli elementi probatori non consentono di ipotizzare "in termini di certezza" la destinazione del residuo al riutilizzo, è esclusa la possibilità di qualificarlo come sottoprodotto non costituente rifiuto.

A ribadire il principio di diritto, centrato sull'interpretazione letterale dell'articolo 184-bis (Sottoprodotti) del Dlgs 152/2006, è la Suprema Corte di Cassazione che, nella sentenza 38826/2016, ha dichiarato manifestatamente infondato il ricorso presentato contro una sentenza di condanna per gestione non autorizzata di rifiuti inflitta dal Tribunale di Benevento.

 

Nel caso specifico, relativo a una cava (abusiva) sottoposta ad operazioni di recupero ambientale, i ricorrenti non sono riusciti a provare il successivo utilizzo di un cumulo di materiale calcareo rinvenuto dalle autorità durante un sopralluogo che, quindi, va qualificato come rifiuto speciale. Lo stoccaggio del materiale in questione in un'area diversa da quella autorizzata nell'ambito del recupero dal Genio civile, di conseguenza, configura la condotta di smaltimento incontrollato di rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006) e di violazione delle prescrizioni stabilite dall'autorità (articolo 256, comma 4).

Corte di Cassazione

Sentenza 20 settembre 2016, n. 38826