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Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 18 marzo 2024, n. 11166

Impedimento del controllo ambientale o di sicurezza sul lavoro – Reato – Articolo 452-septies, Codice penale – Fattispecie di reato a forma vincolata nel primo periodo e a forma libera nel secondo – Riconducibilità alla fattispecie delle forme più variegate di intralcio o ostacolo all'espletamento dei controlli – Sussistenza – Omnicomprensività delle forme di vigilanza e controllo – Organismi genericamente investiti di funzioni di polizia giudiziaria – Applicabilità – Sussistenza – Soggetto che rende impossibile il controllo nella data prescelta – Imperatività del rifiuto – Elemento psicologico – Non punibilità del reato per tenuità della condotta – Articolo 131-bis, Codice penale - Insussistenza

Creare "by pass" per scarichi, alterare stato dei luoghi o dissimulare operazioni di diluizione di sostanze per eludere controlli sul rispetto delle norme ambientali ed antinfortunistiche può costare fino a 3 anni di reclusione.

Queste alcune fattispecie di ostacolo dei controlli ambientali (e di sicurezza sul lavoro) che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17 marzo 2024, n. 11166, rientrano nelle condotte sanzionabili ai sensi dell'articolo 452-septies ("Impedimento del controllo") del Codice penale.
L'articolo in questione, sottolinea la Suprema Corte, ha un ampio ambito di applicazione che comprende, oltre ai soggetti che negano/ostacolano l'accesso ai luoghi o mutano artificiosamente lo stato dei luoghi, anche - con una sorta di clausola di chiusura - "qualsivoglia condotta dotata di efficacia causale rispetto alla compromissione degli esiti delle attività di vigilanza e controllo ambientali". Può così applicarsi alle "più variegate forme, purtroppo anche 'tipiche', di intralcio o ostacolo all'espletamento di controlli".
L'articolo 452-septies tutela le attività di controllo effettuate da "organismi genericamente investiti di funzioni di polizia giudiziaria", anche se non specializzati nella tutela dell'ambiente. Confermata quindi la condanna inflitta dal Tribunale di Arezzo a un soggetto che ha impedito - in maniera "categorica" - ad alcuni militari l'accesso e il conseguente controllo di un'azienda agricola. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 18 marzo 2024, n. 11166