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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 maggio 2023, n. 20279

Sicurezza sul lavoro - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Messa a disposizione di attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza - Violazione degli obblighi ex articolo 71, comma 1, Dlgs 81/2008 - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza - Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis, Codice penale - Applicabilità - Valutazione del comportamento susseguente al delitto - Adeguamento del macchinario alle prescrizioni dell'Asl - Elemento non significativo della particolare tenuità dell'offesa - Sussistenza

Il datore di lavoro che, dopo l'infortunio del dipendente, adegua il macchinario alle prescrizioni dell'Asl pone in essere un'attività dovuta che non rileva ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza 20279/2023 nell'ambito di una controversia in materia di sicurezza sul lavoro. Nella specie gli imputati, in qualità di datori di lavoro, erano stati condannati dal Tribunale di Monza per il reato di lesioni personali colpose (articolo 590, Codice penale) commesso ai danni di un dipendente in violazione degli obblighi sulla conformità delle attrezzature di lavoro (articolo 71, Dlgs 81/2008). Tra i motivi del ricorso presentato dagli imputati, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis, avendo i Giudici ritenuto irrilevante la condotta post factum adottata dagli imputati.
La Corte, nel rigettare il ricorso, ricorda sul punto che se è vero che il comportamento susseguente al reato rientra nell'ambito della complessiva valutazione sulla particolare tenuità del fatto ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis, l'adeguamento post delictum della macchina alle prescrizioni dell'Asl, come avvenuto nella specie, è un fatto neutro, in quanto "imposto per la prosecuzione dell'attività lavorativa, dunque non significativo ai fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa". (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 12 maggio 2023, n. 20279