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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 maggio 2022, n. 18740

Sicurezza sul lavoro - Lavori in appalto - Partecipazione attiva del committente nelle attività affidate a terzi - Obbligo di controllare le condizioni di sicurezza (N.d.R.: articoli 15 e seguenti, Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Coinvolgimento di più imprese - Valutazione del rischio interferenziale - Articolo 26 del Dlgs 81/2008 - Obbligo del committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice (articolo 26 del Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Infortunio del dipendente di un'impresa appaltatrice - Responsabilità del committente ex articolo 590 del Codice penale - Configurabilità - Sussistenza

Se il committente partecipa attivamente alle attività appaltate rimane destinatario dell'obbligo di controllare direttamente le condizioni di sicurezza entro cui tali attività si svolgono.
Questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza 18740/2022 chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dall'amministratore di un'impresa marchigiana imputato del reato di lesioni colpose ex articolo 590 del Codice penale commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di un dipendente della ditta incaricata del trasporto di alcuni beni; lesioni riportate durante una delle operazioni di carico delle merci. I Giudici di merito ritenevano accertata nella specie un'ingerenza da parte dell'impresa committente, di cui l'imputato è il legale rappresentante, nell'esecuzione del lavoro della ditta di autotrasporti, ingerenza che si sarebbe realizzata attraverso il comportamento di alcuni dipendenti che avrebbero impartito direttive sulle modalità di carico delle merci.
La Corte, nel respingere il ricorso, ricorda che il committente è da ritenersi responsabile solo se assume una partecipazione attiva nella conduzione dell'attività da compiersi rimanendo in tal caso destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore tra cui quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza in cui si svolgono tali attività. Circostanza nella specie non compiutamente motivata dai Giudici di merito. (IM)

 

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 12 maggio 2022, n. 18740