Sentenza Corte di Cassazione 10 giugno 2016, n. 24330
Rifiuti - Trasporto non autorizzato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Qualifica soggettiva - Irrilevanza - Abbandono di rifiuti - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Attività economica anche di fatto - Rientra - Qualifica formale del soggetto o dell'attività - Irrilevanza
A meno che l'abbandono rivesta carattere assolutamente occasionale e concerna modesti quantitativi di rifiuti di provenienza "domestica" o "personale", la condotta è sempre penalmente rilevante.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 24330/2016) secondo la quale la soggettività ristretta ("titolari di imprese e responsabili di enti") richiesta dal Dlgs 152/2006 per integrare il reato di abbandono rifiuti (articolo 256, comma 2) "non richiede una veste formale, ma una concreta attività diretta all'abbandono di rifiuti" e, quindi, si configura nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio di un'attività economica, anche di fatto, indipendentemente dalla qualifica formale del soggetto e dell'attività medesima.
Nel caso specifico, la Corte ha respinto il ricorso contro una condanna per trasporto non autorizzato di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) inflitta a un "privato" sorpreso a trasportare e abbandonare calcinacci, in concorso con il titolare di un'impresa edile.
La fattispecie in questione, come "da tempo ribadito" dallo stesso Giudice, ha natura di reato comune e quindi ciò che conta non è la qualifica del soggetto agente, bensì la concreta attività posta in essere.
Corte di Cassazione
Sentenza 10 giugno 2016, n. 24330
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