Regolamento Commissione Ue 2025/2551/Ue
Accreditamento dei verificatori delle dichiarazioni degli importatori ai sensi del regolamento "Cbam" (Carbon tax)
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento delegato 20 novembre 2025, n. 2025/2551/Ue
(Guue 22 dicembre 2025)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere1, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (Ue) 2023/956, quando le emissioni incorporate in merci importate nel territorio doganale dell'Unione a partire dal 2026 sono determinate sulla base dei valori effettivi, devono essere verificate da un verificatore.
(2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2023/956, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam) integra il sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue (Ets) istituito dalla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio2. Garantire la coerenza tra i requisiti di accreditamento e di verifica del Cbam e quelli applicabili all'Eu Ets rafforzerà le sinergie tra i due strumenti e ridurrà gli oneri amministrativi per i verificatori, gli organismi nazionali di accreditamento e le autorità competenti.
(3) A norma del regolamento (Ue) 2023/956, gli organismi nazionali di accreditamento, designati da ciascuno Stato membro a norma del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio3, devono accreditare i verificatori. Al fine di garantire che siano accreditati solo i richiedenti in grado di effettuare la verifica delle emissioni incorporate a norma del regolamento (Ue) 2023/956 con le competenze e le conoscenze necessarie, è necessario stabilire requisiti per la competenza dei verificatori e le attività che devono essere in grado di svolgere una volta accreditati.
(4) Per garantire la coerenza con i requisiti di accreditamento e di verifica applicabili all'Eu Ets e per tenere conto delle specificità del Cbam, è necessario specificare i requisiti di competenza e le attività che i verificatori devono svolgere a norma del presente regolamento, analogamente a quanto avviene per le attività e i requisiti previsti nell'ambito dell'Eu Ets. Al fine di garantire un'efficace procedura di domanda, è inoltre necessario stabilire norme per la presentazione della domanda di accreditamento mediante la quale i richiedenti dimostreranno la competenza tecnica.
(5) Per tenere conto delle norme applicabili a livello internazionale, garantire la coerenza con le norme applicabili all'Eu Ets ed evitare inutili duplicazioni delle procedure, è opportuno fondarsi sulle migliori pratiche derivanti dall'applicazione delle pertinenti norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normazione sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente al regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4. È pertanto opportuno prevedere la conformità con talune norme armonizzate pertinenti che devono essere integrate da requisiti aggiuntivi specifici stabiliti nel presente regolamento.
(6) Per rispettare il principio di non concorrenza tra organismi nazionali di accreditamento, i richiedenti dovrebbero chiedere l'accreditamento nello Stato membro in cui sono stabiliti. Tuttavia è necessario che i richiedenti abbiano la facoltà di chiedere l'accreditamento in un altro Stato membro qualora nel proprio Stato membro non esista un organismo nazionale di accreditamento oppure qualora l'organismo nazionale di accreditamento non disponga delle competenze per fornire i servizi di accreditamento richiesti.
(7) Per aumentare il numero di richiedenti ammissibili, ridurre i costi per i verificatori stabiliti in Paesi terzi e consentire ai gestori di utilizzare i loro servizi di verifica, una persona giuridica non stabilita in uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di presentare domanda di accreditamento presso qualsiasi organismo nazionale di accreditamento. Se l'organismo nazionale di accreditamento, per motivi di mancanza di capacità o per altri motivi connessi, non è in grado di trattare la domanda di un richiedente stabilito in un Paese terzo, dovrebbe giustificare debitamente al richiedente i motivi di tale rifiuto, nonché un elenco degli organismi nazionali di accreditamento in grado di trattare la richiesta.
(8) Gli organismi nazionali di accreditamento dovrebbero garantire che i verificatori possiedano le competenze necessarie per comprendere i processi tecnici svolti dagli impianti e per valutare i limiti specifici di monitoraggio e comunicazione di un impianto in funzione delle merci prodotte. A tal fine è opportuno istituire un ambito di accreditamento distinto per ciascun gruppo di attività Cbam pertinente, in modo che gli organismi nazionali di accreditamento siano in grado di valutare la competenza e le prestazioni del verificatore sulla base di criteri specifici che dipendono dal particolare ambito di accreditamento.
(9) Al fine di evitare la duplicazione dei processi e un onere amministrativo eccessivo, mantenendo nel contempo la solidità del processo di accreditamento, i verificatori già accreditati per un gruppo pertinente di attività nell'ambito dell'Eu Ets a norma del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2067 della Commissione5 dovrebbero avere la facoltà di chiedere un'estensione del loro ambito di accreditamento ai corrispondenti certificati di accreditamento Cbam. Per consentire agli organismi nazionali di accreditamento di tenere conto dei corrispondenti gruppi di attività nell'ambito dell'Eu Ets, è necessario individuare tali gruppi di attività.
(10) Per garantire che gli organismi nazionali di accreditamento siano in grado di svolgere adeguatamente le attività di accreditamento, è necessario stabilire norme e requisiti per la valutazione delle domande di accreditamento.
(11) Per consentire agli organismi nazionali di accreditamento di esercitare il controllo e la sorveglianza dei verificatori e per garantire che questi mantengano la competenza tecnica per svolgere il compito loro affidato, è necessario specificare le attività di vigilanza che gli organismi nazionali di accreditamento devono svolgere. Qualora concluda che il verificatore non ha rispettato i requisiti e non ha svolto le attività di verifica a norma del presente regolamento, del regolamento (Ue) 2023/956 e del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546 della Commissione6, l'organismo nazionale di accreditamento dovrebbe avere la facoltà di adottare misure amministrative tra cui la sospensione, la revoca o la riduzione dell'ambito di accreditamento.
(12) Per garantire un controllo e una sorveglianza efficaci dei verificatori, è opportuno stabilire norme per lo scambio di informazioni tra il verificatore e l'organismo nazionale di accreditamento che lo ha accreditato, l'organismo nazionale di accreditamento e l'autorità competente di uno Stato membro, nonché tra le autorità competenti e la Commissione. Tali scambi di informazioni dovrebbero essere disciplinati dalle più rigorose garanzie di riservatezza e segreto professionale ed essere trattati conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.
(13) Se uno Stato membro non istituisce un organismo nazionale di accreditamento o non svolge attività di accreditamento ai fini del presente regolamento, per garantire una sorveglianza efficace dei verificatori l'autorità competente dovrebbe comunicare all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato un verificatore eventuali reclami ricevuti riguardo allo stesso, nonché informazioni sul riesame delle relazioni di verifica ad altre autorità competenti e alla Commissione attraverso il registro Cbam.
(14) Per garantire che le informazioni sui verificatori accreditati nel registro Cbam siano affidabili e aggiornate, gli organismi nazionali di accreditamento dovrebbero notificare all'autorità competente qualsiasi modifica inerente all'accreditamento di un verificatore.
(15) Per coadiuvare il riesame delle relazioni di verifica, l'organismo nazionale di accreditamento dovrebbe scambiare periodicamente informazioni con l'autorità competente sulle attività previste per i verificatori e sui risultati del controllo di tali attività. L'Autorità competente dovrebbe condividere tali informazioni con la Commissione e con le altre autorità competenti attraverso il registro Cbam. A sua volta, l'autorità competente dovrebbe inoltre condividere con l'organismo nazionale di accreditamento tutte le informazioni pertinenti derivanti dal riesame delle relazioni di verifica per coadiuvarne le attività di accreditamento relative al controllo e alla sorveglianza dei verificatori.
(16) Per garantire il corretto funzionamento dell'accreditamento e della verifica, gli Stati membri e le autorità competenti dovrebbero riconoscere l'equivalenza dei servizi degli organismi nazionali di accreditamento che sono stati sottoposti con successo a una valutazione inter pares o che hanno avviato una valutazione inter pares durante la quale non sono state individuate irregolarità, e dovrebbero accettare i certificati di accreditamento e le relazioni di verifica dei verificatori accreditati da tali organismi nazionali di accreditamento.
(17) Gli organismi nazionali di accreditamento che dimostrano la conformità con il presente regolamento e che sono già stati sottoposti con successo a una valutazione inter pares prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere considerati conformi ai pertinenti requisiti procedurali e dovrebbero essere esentati dall'obbligo di sottoporsi a una nuova valutazione inter pares a norma del regolamento.
(18) Se l'esito della valutazione inter pares è negativo, al fine di attenuare eventuali incertezze in merito al riconoscimento reciproco dei certificati di accreditamento o delle relazioni di verifica, l'organismo nazionale di accreditamento dovrebbe essere impossibilitato a fornire servizi di accreditamento.
(19) Laddove i dati personali siano trattati nel contesto dell'applicazione del presente regolamento delegato, si applica il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
(20) Poiché il presente regolamento stabilisce disposizioni sull'accreditamento dei verificatori che svolgono attività in relazione alle emissioni di gas a effetto serra rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2026, è opportuno che esso si applichi a decorrere da tale data.
(21) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio8, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 13 novembre 2025,
ha adottato il presente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546 e all'articolo 1 e all'allegato I del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547 della Commissione9, si applicano le definizioni seguenti:
1) "verificatore": una persona giuridica che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento e che è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento ai fini del regolamento (Ue) 2023/956 al momento della presentazione della relazione di verifica;
2) "verifica": le attività svolte da un verificatore per redigere una relazione di verifica a norma del presente regolamento, del regolamento (Ue) 2023/956 e del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546;
3) "ambito di accreditamento": i gruppi di attività Cbam di cui all'allegato I del presente regolamento per i quali è chiesto o è stato concesso l'accreditamento;
4) "rischio intrinseco": la probabilità che un parametro nella comunicazione delle emissioni del gestore presenti delle inesattezze che, considerate individualmente o aggregate con altre, potrebbero essere rilevanti prima di prendere in considerazione l'effetto di eventuali attività di controllo correlate;
5) "attività di controllo": le azioni compiute o le misure adottate dal gestore per attenuare i rischi intrinseci;
6) "rischio di controllo": la probabilità che un parametro nella comunicazione delle emissioni di un gestore sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, e che non possono essere evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;
7) "rischio di verifica": il rischio, causato dal rischio intrinseco, dal rischio di controllo o dal rischio che il verificatore non rilevi inesattezze rilevanti, che il verificatore esprima un parere di verifica errato quando la comunicazione delle emissioni del gestore non è priva di inesattezze rilevanti;
8) "livello di garanzia": il grado di garanzia fornito dal verificatore sulla relazione di verifica in base all'obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze dell'incarico di verifica;
9) "garanzia ragionevole": un livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nel parere di verifica, in merito al fatto che la comunicazione delle emissioni del gestore oggetto della verifica sia priva di inesattezze rilevanti;
10) "sito": l'impianto cui si riferisce la comunicazione delle emissioni del gestore oggetto di verifica;
11) "revisore responsabile del gruppo di audit Cbam": un revisore incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica, responsabile della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore e dell'elaborazione della relazione in merito;
12) "revisore Cbam": un membro di una squadra di verifica responsabile di effettuare la verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;
13) "valutatore": una persona alla quale un organismo nazionale di accreditamento ha affidato il compito di condurre, individualmente o in quanto parte di una squadra di valutazione, la valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento.
Capo II
Concessione e revoca dell'accreditamento
Sezione 1
Procedura
Articolo 2
Ambito della valutazione da parte degli organismi nazionali di accreditamento
L'organismo nazionale di accreditamento valuta se la persona giuridica che presenta richiesta di accreditamento ("il richiedente") o il verificatore:
a) soddisfa i requisiti di competenza di cui all'allegato II, sezione 1, compresa la norma armonizzata di cui all'allegato II, sezione 1.5.1;
b) svolge le attività di verifica di cui all'allegato II, sezione 2, del presente regolamento in conformità del presente regolamento, del regolamento (Ue) 2023/956 e del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546.
Articolo 3
Richiesta di accreditamento
1. Un richiedente stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro presenta all'organismo nazionale di accreditamento di tale Stato membro una richiesta di concessione dell'accreditamento a norma del presente regolamento.
In deroga al primo comma, il richiedente stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro presenta una richiesta di concessione dell'accreditamento a un organismo nazionale di accreditamento diverso da quello del suo Stato membro di stabilimento in una delle seguenti situazioni:
a) se lo Stato membro in cui è stabilito ha deciso di non istituire un organismo nazionale di accreditamento e non ha fatto ricorso all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro;
b) se gli organismi nazionali di accreditamento di cui al primo comma non effettuano l'accreditamento relativamente alle attività di verifica per le quali è chiesto l'accreditamento;
c) se gli organismi nazionali di accreditamento di cui al primo comma non sono stati sottoposti con successo a una valutazione inter pares relativamente ai gruppi di attività per i quali è chiesto l'accreditamento.
2. Un richiedente che non è stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro presenta una richiesta di accreditamento all'organismo nazionale di accreditamento di qualsiasi Stato membro che concede l'accreditamento a norma del presente regolamento.
3. Le richieste di accreditamento riguardano uno o più dei gruppi di attività Cbam elencati nell'allegato I.
4. Unitamente alla domanda, il richiedente di cui ai paragrafi 1 e 2 mette a disposizione dell'organismo nazionale di accreditamento i seguenti documenti:
a) una descrizione della competenza del richiedente ad eseguire le procedure e i processi di cui all'allegato II, sezione 1.5.1, e il sistema di gestione della qualità di cui alla sezione 1.5.2 di tale allegato;
b) una descrizione dei criteri di competenza di cui all'allegato II, sezione 1.1.1, secondo paragrafo, lettere a) e b), i risultati del processo relativo alle competenze di cui a tale sezione e altra documentazione pertinente sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica di cui all'allegato II, sezioni 1.2 e 1.3;
c) una descrizione del processo inteso ad assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza di cui all'allegato II, sezione 1.7.5, compresi i registri pertinenti sull'imparzialità e sull'indipendenza del richiedente e del suo personale;
d) l'elenco degli esperti tecnici in materia di verifica e del personale chiave che partecipano alla verifica delle relazioni sulle emissioni dei gestori;
e) una descrizione delle procedure e dei processi di cui all'allegato II, sezione 1.5.1, compresi quelli relativi alla documentazione interna di verifica di cui all'allegato II, sezione 2.16;
f) i registri di cui all'allegato II, sezione 1.6;
g) se del caso, qualsiasi prova pertinente di comprovata competenza nell'applicazione della norma internazionale di cui all'allegato II, sezione 1.5, riconosciuta da un organismo nazionale di accreditamento o da un organismo di accreditamento di un Paese terzo.
5. Dopo aver ricevuto la domanda di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento può chiedere al richiedente di presentare qualsiasi altra informazione che ritenga necessaria per la valutazione della domanda.
6. Se l'organismo nazionale di accreditamento fornisce servizi di accreditamento a norma del presente regolamento ma non è in grado di effettuare l'accreditamento di un richiedente stabilito in un Paese terzo, tale organismo nazionale di accreditamento fornisce al richiedente, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto una richiesta di accreditamento, una risposta debitamente motivata che illustri i motivi della mancata esecuzione dell'accreditamento, nonché un elenco degli organismi nazionali di accreditamento che possono essere in grado di effettuare il processo di accreditamento.
L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares di cui all'articolo 24 facilita lo scambio di informazioni tra gli organismi nazionali di accreditamento tenendo un elenco degli organismi nazionali di accreditamento che forniscono servizi di accreditamento per il Cbam e degli organismi nazionali di accreditamento che possono essere in grado di effettuare il processo di accreditamento per i richiedenti stabiliti in un Paese terzo.
Articolo 4
Richieste di accreditamento da parte di richiedenti accreditati a norma del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2067
Un richiedente accreditato a norma del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2067 per il pertinente gruppo di attività elencate nell'allegato I del presente regolamento può chiedere un'estensione dell'ambito di accreditamento ai corrispondenti gruppi di attività Cbam elencati in tale allegato.
La richiesta di estensione dell'ambito è presentata all'organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 5
valutazione delle richieste di accreditamento
1. Nell'effettuare la valutazione delle richieste di accreditamento l'organismo nazionale di accreditamento:
a) esamina le informazioni fornite dal richiedente a norma dell'articolo 3;
b) effettua una visita presso i locali del richiedente per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi per le attività di verifica di cui all'allegato II, sezione 1.5;
c) osserva direttamente le prestazioni e le competenze di un numero rappresentativo del personale del richiedente che partecipa alla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gestori al fine di garantire che operi conformemente al presente regolamento, al regolamento (Ue) 2023/956 e al regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546.
2. Nel corso della valutazione l'organismo nazionale di accreditamento tiene conto di quanto segue:
a) la complessità dell'ambito di accreditamento;
b) la complessità del sistema di gestione della qualità di cui all'allegato II, sezione 1.5.2;
c) le procedure e le informazioni sui processi di cui all'allegato II, sezione 1.5.1;
d) le zone geografiche in cui il richiedente effettua o prevede di effettuare la verifica;
e) se il richiedente è accreditato a norma del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2067 per il pertinente gruppo di attività di cui all'allegato I.
L'organismo nazionale di accreditamento può anche prendere in considerazione qualsiasi prova pertinente fornita dal richiedente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera g).
3. Qualora il richiedente decida di esternalizzare determinate attività di verifica conformemente all'allegato II, sezione 1.7.4, l'organismo nazionale di accreditamento può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo nei locali dell'organismo cui sono state affidate le attività esternalizzate.
4. L'organismo nazionale di accreditamento comunica al richiedente i risultati e le eventuali non conformità e chiede una risposta.
5. Il richiedente adotta misure correttive per porre rimedio alle non conformità segnalate a norma del paragrafo 4 e presenta una risposta in cui indica le misure che ha adottato, o prevede di adottare, entro il termine fissato dall'organismo nazionale di accreditamento per risolverle.
6. L'organismo nazionale di accreditamento esamina la risposta presentata dal richiedente a norma del paragrafo 5.
7. Qualora reputi la risposta o le azioni correttive del richiedente insufficienti o inefficaci, l'organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni o adottare ulteriori misure.
Per accertare l'effettiva attuazione delle azioni correttive, l'organismo nazionale di accreditamento può chiedere prove oppure condurre una valutazione di follow-up.
Articolo 6
Decisione sull'accreditamento e certificato di accreditamento
1. Qualora l'organismo nazionale di accreditamento decida di concedere o rinnovare un accreditamento o di ampliarne l'ambito, emette un certificato di accreditamento in tal senso.
2. Il certificato di accreditamento contiene almeno le indicazioni seguenti:
a) identità dell'organismo nazionale di accreditamento;
b) nome e identificazione univoca di accreditamento del verificatore;
c) ambito di accreditamento e gruppi di attività;
d) paese di stabilimento dell'organismo nazionale di accreditamento e del verificatore;
e) data effettiva di accreditamento e data di scadenza;
f) un riferimento ai documenti normativi utilizzati per la valutazione.
3. Il certificato di accreditamento ha validità non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di emissione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento.
Articolo 7
Rivalutazione
1. L'organismo nazionale di accreditamento, prima della scadenza di un certificato di accreditamento da esso rilasciato, effettua una rivalutazione del verificatore in questione per stabilire se la validità del certificato possa essere prorogata.
2. L'organismo nazionale di accreditamento programma la rivalutazione in modo da consentirgli di valutare campioni rappresentativi delle attività del verificatore coperte dal certificato.
3. L'organismo nazionale di accreditamento effettua la rivalutazione dei verificatori conformemente all'articolo 2.
Articolo 8
Estensione dell'ambito
In risposta a una domanda presentata da un verificatore per l'estensione dell'ambito di un accreditamento concesso, l'organismo nazionale di accreditamento decide se il verificatore soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 per l'estensione richiesta dell'ambito di accreditamento.
Articolo 9
Sospensione e revoca dell'accreditamento e riduzione dell'ambito di accreditamento
1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'organismo nazionale di accreditamento può sospendere o revocare un accreditamento o ridurre l'ambito di accreditamento di un verificatore qualora quest'ultimo non soddisfi i requisiti di cui al presente regolamento, al regolamento (Ue) 2023/956 o al regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546.
2. L'organismo nazionale di accreditamento sospende o revoca un accreditamento o riduce l'ambito di accreditamento di un verificatore su richiesta di quest'ultimo.
3. L'organismo nazionale di accreditamento sospende un accreditamento o riduce l'ambito di accreditamento di un verificatore se quest'ultimo:
a) ha commesso una grave violazione dei requisiti di cui al presente regolamento, al regolamento (Ue) 2023/956 o al regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546;
b) non ha soddisfatto in maniera persistente e ripetuta i requisiti del presente regolamento, del regolamento (Ue) 2023/956 o del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546;
c) ha violato altri termini e condizioni specifici stabiliti dall'organismo nazionale di accreditamento.
4. L'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento di un verificatore se:
a) il verificatore non ha posto rimedio alle lacune che hanno determinato una decisione di sospensione dell'accreditamento;
b) un membro della dirigenza del verificatore o un membro del personale del verificatore coinvolto in attività di verifica disciplinate dal regolamento (Ue) 2023/956 ha subito una condanna per frode;
c) il verificatore ha intenzionalmente fornito informazioni false o ha intenzionalmente occultato informazioni.
5. Il verificatore può presentare ricorso dinanzi all'organismo nazionale di accreditamento avverso la decisione di tale organismo di sospendere o revocare un accreditamento o di ridurre l'ambito di un accreditamento conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4.
6. Le decisioni di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l'accreditamento o di ridurne l'ambito hanno effetto a decorrere dalla data della notifica al verificatore.
7. L'organismo nazionale di accreditamento revoca la decisione di sospendere un certificato di accreditamento se conclude che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento, del regolamento (Ue) 2023/956 e del regolamento (Ue) 2025/2546.
Sezione 2
Requisiti degli organismi nazionali di accreditamento
Articolo 10
Requisiti di competenza dei valutatori
L'organismo nazionale di accreditamento provvede affinché le persone incaricate di effettuare la valutazione possiedano le seguenti competenze o conoscenze:
a) conoscenza dell'accreditamento, delle attività di verifica e del monitoraggio e del calcolo delle emissioni incorporate a norma del presente regolamento, del regolamento (Ue) 2023/956, e dei regolamenti di esecuzione (Ue) 2025/2547, e (Ue) 2025/2546, conoscenze in materia di raccolta, monitoraggio e comunicazione dei dati pertinenti per l'assegnazione gratuita a norma del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2620 della Commissione10 e di altre normative, norme armonizzate e orientamenti applicabili;
b) le competenze e la competenza necessarie per valutare le attività di verifica di cui all'allegato II, sezione 2, del presente regolamento;
c) per l'ambito di accreditamento LI di cui all'allegato I del presente regolamento, le conoscenze tecniche e la competenza richieste per valutare le prove necessarie a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di cui all'allegato IV, sezione 5, primo paragrafo, lettere da a) a d), del regolamento (Ue) 2023/956;
d) per l'ambito di accreditamento LII di cui all'allegato I del presente regolamento, le conoscenze tecniche e la competenza richieste per valutare le prove necessarie a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di cui all'allegato IV, sezione 6, del regolamento (Ue) 2023/956;
e) conoscenza in materia di revisione di dati e informazioni di cui all'allegato II, sezione 1.2, quarto paragrafo, lettera b), del presente regolamento.
Articolo 11
Esperti tecnici in accreditamento
1. Ove necessario, l'organismo nazionale di accreditamento può coinvolgere esperti tecnici in accreditamento per valutare le attività di verifica svolte dai verificatori.
2. Oltre alle conoscenze e alle competenze su una materia richiesta, gli esperti tecnici di accreditamento devono conoscere quanto segue:
a) conoscenza dell'accreditamento, delle attività di verifica e del monitoraggio e del calcolo delle emissioni incorporate a norma del presente regolamento, del regolamento (Ue) 2023/956, e dei regolamenti di esecuzione (Ue) 2025/2547, e (Ue) 2025/2546, conoscenze in materia di raccolta, monitoraggio e comunicazione dei dati pertinenti per l'assegnazione gratuita a norma del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2620 e di altre normative, norme armonizzate e orientamenti applicabili;
b) conoscenza delle attività di verifica svolte dai verificatori, di cui all'allegato II, sezione 2, del presente regolamento.
Articolo 12
Accesso alle informazioni, riservatezza e segreto professionale
1. L'organismo nazionale di accreditamento divulga e aggiorna periodicamente le informazioni relative alle proprie attività di accreditamento a norma del presente regolamento.
2. L'organismo nazionale di accreditamento adotta gli opportuni provvedimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute durante le attività di valutazione a norma del presente regolamento.
Qualora l'organismo nazionale di accreditamento riceva informazioni riguardanti una comunicazione delle emissioni di un gestore o una relazione di verifica, anche a norma degli articoli 16 e 21, tali informazioni sono coperte dal segreto professionale e l'organismo nazionale di accreditamento non le comunica ad altre persone o autorità, salvo ove richiesto dal diritto dell'Unione o nazionale.
Capo III
Controllo e sorveglianza dei verificatori accreditati
Sezione 1
Controllo dei verificatori
Articolo 13
Requisito generale di controllo
Durante il periodo di validità di un certificato di accreditamento i verificatori continuano a soddisfare i requisiti di cui all'allegato II, sezione 1, svolgono le attività di verifica conformemente alla sezione 2 di tale allegato e continuano a soddisfare i requisiti di cui al regolamento (Ue) 2023/956 e al regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546.
Durante il periodo di validità di un certificato di accreditamento l'organismo nazionale di accreditamento che ha concesso l'accreditamento controlla che il verificatore ottemperi ai requisiti e svolga le attività di cui al primo comma.
Qualora ritenga che il verificatore non soddisfi più i requisiti di cui al presente regolamento, al regolamento (Ue) 2023/956 o al regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546, l'organismo nazionale di accreditamento adotta le misure necessarie, compresa la sospensione o la revoca dell'accreditamento, o la riduzione dell'ambito di accreditamento, conformemente all'articolo 9 del presente regolamento.
Articolo 14
Vigilanza annuale
1. L'organismo nazionale di accreditamento sottopone a vigilanza annuale ciascun verificatore cui ha rilasciato un certificato di accreditamento. Tale vigilanza consiste in almeno le seguenti attività:
a) una valutazione in loco o virtuale dei locali del verificatore;
b) l'osservazione diretta delle prestazioni e la valutazione delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).
Qualora il verificatore esternalizzi determinate attività di verifica in conformità con l'allegato II, sezione 1.7.4, l'organismo nazionale di accreditamento può svolgere anche le attività di cui al primo comma nei locali dell'organismo cui sono state affidate le attività esternalizzate.
2. L'organismo nazionale di accreditamento effettua il primo intervento di vigilanza su un verificatore conformemente al paragrafo 1 entro 12 mesi dalla data in cui è stato rilasciato il certificato di accreditamento.
3. L'organismo nazionale di accreditamento programma di svolgere il proprio esercizio annuale di vigilanza in modo da poter valutare campioni rappresentativi delle attività del verificatore nell'ambito del certificato di accreditamento e del personale che partecipa alle attività di verifica.
4. In base all'esito della vigilanza l'organismo nazionale di accreditamento decide se confermare la continuazione dell'accreditamento.
Articolo 15
Valutazione straordinaria
In qualsiasi momento nel periodo di validità del certificato di accreditamento l'organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria di qualsiasi aspetto della competenza o delle attività del verificatore per valutare se quest'ultimo continua a soddisfare i requisiti del presente regolamento, del regolamento (Ue) 2023/956 e del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546.
Articolo 16
Reclami
Qualora riceva un reclamo da parte di un'autorità competente, della Commissione, del gestore o di altre parti interessate riguardante un verificatore che ha accreditato, l'organismo nazionale di accreditamento, entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo:
a) valuta la validità del reclamo;
b) provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni;
c) adotta misure adeguate per far fronte al reclamo;
d) registra il reclamo e le misure adottate;
e) risponde all'autore del reclamo.
Sezione 2
Scambio di informazioni e notifiche per la sorveglianza dei verificatori
Articolo 17
Scambio di informazioni e cooperazione
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione fra il proprio organismo nazionale di accreditamento e l'autorità competente a norma degli articoli da 18 a 21.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli 18 e 19, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento non si applicano all'autorità competente e all'organismo nazionale di accreditamento se l'autorità competente è stabilita in uno Stato membro che non dispone di un organismo nazionale di accreditamento o se l'organismo nazionale di accreditamento non fornisce servizi di accreditamento ai fini del regolamento (Ue) 2023/956.
Articolo 18
Scambio di informazioni sui certificati di accreditamento e sulle misure amministrative
L'organismo nazionale di accreditamento trasmette senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito tutte le informazioni pertinenti necessarie per la registrazione del verificatore nel registro Cbam a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (Ue) 2023/956 e i relativi aggiornamenti. Tali informazioni comprendono:
a) la decisione di concedere o rinnovare l'accreditamento di un richiedente o di estenderne l'ambito di accreditamento a norma dell'articolo 6;
b) la decisione di sospendere o revocare l'accreditamento o di ridurre l'ambito di accreditamento di un verificatore a norma dell'articolo 9 o la decisione in merito a un ricorso che abbia annullato una tale decisione;
c) la revoca della decisione di sospendere l'accreditamento a norma dell'articolo 9, paragrafo 7.
Le autorità competenti di cui al primo comma registrano e aggiornano le informazioni sui verificatori ricevute conformemente al primo comma nel registro Cbam.
Articolo 19
Programma di lavoro in materia di accreditamento e relazione di gestione
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito un programma di lavoro in materia di accreditamento, redatto in lingua inglese, relativo all'anno civile successivo e contenente l'elenco dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento. Il programma di lavoro in materia di accreditamento contiene almeno le seguenti informazioni su ciascun verificatore:
a) informazioni sulle attività che l'organismo nazionale di accreditamento ha programmato per il verificatore, ivi comprese le attività in materia di vigilanza e rivalutazione;
b) i tempi e i luoghi previsti per la verifica, indicando anche se devono essere condotte visite in loco fisiche o virtuali;
c) le date dei controlli mediante osservazione diretta che l'organismo nazionale di accreditamento intende condurre per valutare il verificatore, compreso il nome e le informazioni di identificazione dei gestori e degli impianti che saranno visitati durante i controlli mediante osservazione diretta.
Quando le informazioni di cui al primo comma subiscono variazioni, l'organismo nazionale di accreditamento trasmette all'autorità competente una versione aggiornata del programma di lavoro entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Ogni anno entro il 31 luglio l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 una relazione di gestione redatta in lingua inglese. La relazione di gestione contiene almeno le seguenti informazioni riguardanti ciascun verificatore accreditato da tale organismo nazionale di accreditamento o, nel caso di cui alla lettera c), riguardanti ciascun richiedente:
a) i particolari dell'accreditamento dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento, compreso il relativo ambito di accreditamento;
b) eventuali modifiche dell'ambito di accreditamento dei verificatori di cui alla lettera a);
c) se l'organismo nazionale di accreditamento non è stato in grado di effettuare la procedura di accreditamento di cui all'articolo 3, paragrafo 6, un elenco contenente il nome dei richiedenti, il Paese di stabilimento e l'ambito di accreditamento richiesto;
d) una sintesi dei risultati delle attività di vigilanza e rivalutazione eseguite dall'organismo nazionale di accreditamento;
e) una sintesi dei risultati delle valutazioni straordinarie effettuate, indicando le motivazioni alla base del loro avvio;
f) eventuali reclami presentati nei confronti del verificatore dall'ultima relazione di gestione e le misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento in relazione a tali reclami;
g) una descrizione dettagliata delle misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento in risposta alle informazioni condivise dall'autorità competente o dalla Commissione in conformità dell'articolo 20, a meno che l'organismo nazionale di accreditamento abbia considerato le informazioni come un reclamo ai sensi dell'articolo 16.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'organismo nazionale di accreditamento utilizza un modello elettronico pertinente fornito dalla Commissione.
Articolo 20
Scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione
1. Le autorità competenti mettono senza indugio a disposizione delle altre autorità competenti e della Commissione le informazioni contenute nel programma di lavoro in materia di accreditamento e nella relazione di gestione a norma dell'articolo 19 attraverso il registro Cbam.
2. Quando effettuano un riesame della dichiarazione Cbam a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2023/956, l'autorità competente o la Commissione mettono a disposizione delle altre autorità competenti e, se del caso, della Commissione, tramite il registro Cbam, l'avvio del riesame e i risultati in relazione al lavoro svolto dal verificatore.
Articolo 21
Trasmissione delle informazioni dall'autorità competente all'organismo nazionale di accreditamento
1. L'Autorità competente dello Stato membro in cui l'organismo nazionale di accreditamento è stabilito comunica, periodicamente e almeno una volta all'anno, all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore quanto meno le informazioni seguenti:
a) i risultati pertinenti, compresi i risultati ricevuti da altre autorità competenti o dalla Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, ottenuti dal controllo della comunicazione delle emissioni del gestore e della relazione di verifica, comprese eventuali non conformità del verificatore al presente regolamento, al regolamento (Ue) 2023/956 o al regolamento (Ue) 2025/2546;
b) i reclami pervenuti all'autorità competente che riguardano il verificatore.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente utilizza un modello elettronico pertinente fornito dalla Commissione.
3. Se riceve un reclamo nei confronti di un verificatore accreditato da un organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette il reclamo a tale organismo nazionale di accreditamento.
4. Se le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo dimostrano che un'autorità competente o la Commissione ha individuato una non conformità da parte del verificatore, l'organismo nazionale di accreditamento tratta la comunicazione di tali informazioni come un reclamo dell'autorità competente riguardante tale verificatore a norma dell'articolo 16.
Articolo 22
Notifiche dei verificatori
1. Entro il 15 novembre di ogni anno i verificatori trasmettono all'organismo nazionale di accreditamento che li ha accreditati le seguenti informazioni relative all'anno civile successivo:
a) i tempi e i luoghi previsti per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare, indicando anche se saranno condotte visite dei siti fisiche o virtuali;
b) il nome e le informazioni di identificazione dei gestori le cui relazioni sulle emissioni sono soggette a verifica e l'identificazione degli impianti;
c) il nome dei membri della squadra di verifica e l'ambito di accreditamento in cui rientrano le attività del gestore.
2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore ne dà notifica all'organismo nazionale di accreditamento entro un termine concordato con quest'ultimo.
3. I verificatori notificano senza indugio all'organismo nazionale di accreditamento qualsiasi modifica significativa che possa incidere sul loro accreditamento in relazione a qualsiasi aspetto del loro status o della loro attività.
Capo IV
Riconoscimento reciproco e valutazione inter pares degli organismi di accreditamento
Articolo 23
Riconoscimento reciproco dei verificatori
1. Gli Stati membri e le autorità competenti riconoscono l'equivalenza dei servizi prestati dagli organismi nazionali di accreditamento che sono stati sottoposti con successo alla valutazione inter pares a norma dell'articolo 24. Essi accettano i certificati di accreditamento e riconoscono le relazioni di verifica dei verificatori accreditati da tali organismi nazionali di accreditamento.
2. Se un organismo nazionale di accreditamento non è stato sottoposto all'intero processo di valutazione inter pares, gli Stati membri accettano i certificati di accreditamento e riconoscono le relazioni di verifica dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento, a condizione che l'organismo sia riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares di cui all'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008:
a) abbia concesso un'esenzione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4;
b) abbia avviato una valutazione inter pares per tale organismo nazionale di accreditamento e non abbia individuato alcuna non conformità con il presente regolamento da parte dell'organismo nazionale di accreditamento.
Articolo 24
Valutazione inter pares
1. Gli organismi nazionali di accreditamento si sottopongono periodicamente a una valutazione inter pares.
2. L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares a norma del regolamento (Ce) n. 765/2008 stabilisce e soddisfa i criteri di valutazione inter pares ed effettua un processo di valutazione inter pares efficace e indipendente al fine di stabilire se l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares:
a) svolge le attività di accreditamento conformemente al capo II, sezione 1;
b) soddisfa i requisiti di cui al capo II, sezione 2, articoli 14, 15 e 16 e al presente capo.
I criteri della valutazione inter pares comprendono requisiti di competenza per i valutatori inter pares e i gruppi di valutazione inter pares che siano specifici per il sistema di calcolo e di verifica delle emissioni incorporate istituito dal regolamento (Ue) 2023/956.
3. L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares pubblica senza indugio l'esito della valutazione inter pares dell'organismo nazionale di accreditamento di cui al paragrafo 1 e lo comunica alla Commissione, alle autorità nazionali responsabili degli organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri e all'autorità competente.
4. Se è stato sottoposto con successo a una valutazione inter pares nel settore delle verifiche anteriormente al 1° gennaio 2026, un organismo nazionale di accreditamento è esentato da una nuova valutazione inter pares a decorrere da tale data se può dimostrare la conformità con il presente regolamento.
A tal fine l'organismo nazionale di accreditamento di cui trattasi presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares.
L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares decide se sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un'esenzione.
L'esenzione è concessa automaticamente agli organismi nazionali di accreditamento che sono già stati sottoposti con successo a una valutazione inter pares a norma del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2067.
L'esenzione si applica per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di notifica all'organismo nazionale di accreditamento della decisione dell'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares.
Articolo 25
Misure correttive
1. Gli Stati membri monitorano periodicamente i propri organismi nazionali di accreditamento per assicurare che continuino a soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento, tenendo conto dei risultati della valutazione inter pares svolta a norma dell'articolo 24.
2. Se l'esito della valutazione inter pares a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, è insoddisfacente, l'organismo nazionale di accreditamento cessa di svolgere qualsiasi attività o di prestare servizi a norma del presente regolamento fino a quando non sia stato raggiunto un risultato soddisfacente della valutazione inter pares.
Se il risultato della valutazione inter pares a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, è insoddisfacente o se l'organismo nazionale di accreditamento non soddisfa i requisiti o non adempie agli obblighi di cui al presente regolamento, lo Stato membro interessato adotta le opportune misure correttive o garantisce che tali misure correttive siano adottate.
Capo V
Disposizioni finali
Articolo 26
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025
Allegato I
Ambito di accreditamento
Allegato II
Requisiti per i verificatori
Note ufficiali
Gu L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.
Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio (Gu L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
Regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (Cee) n. 339/93 (Gu L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).
Regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/Cee e 93/15/Cee del Consiglio nonché le direttive 94/9/Ce, 94/25/Ce, 95/16/Ce, 97/23/Ce, 98/34/Ce, 2004/22/Ce, 2007/23/Ce, 2009/23/Ce e 2009/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/Cee del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.
Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 334 del 31.12.2018, pag. 94. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all'applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate a norma del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L, 2025/2546, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj).
Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Gu L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
Regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (Ce) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/Ce (Gu L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci (Gu L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).
Regolamento di esecuzione (Eu) 2025/2620 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita del numero di certificati Cbam da restituire (Gu L, 2025/2620 ,22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).
