Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2025/2546/Ue

Principi di verifica delle emissioni Cbam incorporate dichiarate

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 10 dicembre 2025, n. 2025/2546/Ue

(Guue 22 dicembre 2025)

Regolamento relativo all'applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate a norma del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) 2023/956 stabilisce i principi di verifica delle emissioni, se determinate sulla base dei valori effettivi, incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell'Unione a partire dal 2026.

(2) Per garantire, ove possibile, l'equivalenza e la coerenza con le procedure applicabili all'Eu Ets e stabilite nel regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2067 della Commissione2, tenendo conto anche delle specificità del Cbam e riducendo al minimo gli oneri amministrativi, è opportuno prestare particolare attenzione alle norme pertinenti applicabili nell'ambito dell'Eu Ets. A causa delle specificità del Cbam, la decisione del verificatore di sostituire la visita in loco fisica con una virtuale o di rinunciare alla visita in loco non dovrebbe essere soggetta all'approvazione delle autorità competenti.

(3) A norma del regolamento (Ue) 2023/956, nell'ambito della verifica i verificatori devono effettuare una visita in loco fisica dell'impianto in cui sono prodotte le merci pertinenti. Nel primo anno soggetto a verifica, in tutti i casi dovrebbe essere richiesta una visita in loco fisica dell'impianto. Nel secondo anno consecutivo soggetto a verifica, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi associati a una visita in loco, il verificatore può sostituire la visita in loco fisica con una visita virtuale o rinunciare alla visita in loco se sono soddisfatti criteri specifici atti a garantire che l'affidabilità della verifica non sia compromessa. Il verificatore può decidere di farlo solo se ha effettuato una visita in loco fisica nel corso dell'anno precedente. Le visite in loco fisiche dovrebbero essere effettuate almeno ogni due anni. Per gli impianti dai quali l'energia elettrica è importata nel territorio doganale dell'Unione o utilizzata per la produzione di merci dovrebbe essere concessa ulteriore flessibilità per la sostituzione della visita in loco fisica con una virtuale a causa della minore complessità di tale verifica.

(4) Il verificatore potrebbe anche sostituire una visita in loco fisica con una virtuale se circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili impediscono di effettuare una visita in loco fisica. Se le condizioni applicabili non sono soddisfatte, non dovrebbe essere possibile svolgere la verifica dell'impianto.

(5) L'analisi della probabilità di inesattezze e non conformità potenzialmente rilevanti nei dati comunicati è una parte essenziale del processo di verifica. Il verificatore dovrebbe adottare un approccio basato sul rischio al fine di giungere a un parere sulla verifica che dichiari con ragionevole certezza che le emissioni totali sono prive di inesattezze rilevanti e che la relazione può essere giudicata soddisfacente.

(6) Al fine di preparare la verifica della comunicazione delle emissioni del gestore e di aiutare il verificatore a stabilire se un'inesattezza, una non conformità o un'inadempienza abbia un impatto rilevante sui dati relativi alle emissioni o sull'adeguamento delle assegnazioni gratuite, è opportuno determinare soglie di rilevanza adeguate tenendo conto dell'equilibrio tra la complessità e la novità dei compiti di verifica Cbam e l'esattezza dei calcoli. Data la specificità del Cbam, tali soglie dovrebbero essere determinate a livello di merci. Le soglie di rilevanza possono essere modificate nel corso del tempo prendendo in considerazione le esperienze pratiche acquisite durante l'applicazione del presente regolamento.

(7) Per facilitare la preparazione, la presentazione, la leggibilità e il riesame delle relazioni di verifica è opportuno utilizzare un modello elettronico unico che deve essere elaborato dalla Commissione. La relazione di verifica dovrebbe contenere le informazioni necessarie per la presentazione della dichiarazione Cbam a norma dell'articolo 6 del regolamento (Ue) 2023/956 e per il suo riesame a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

(8) Laddove i dati personali siano trattati nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, si applica il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio3, e, se pertinente, il regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

(9) Le disposizioni del presente regolamento riguardano i principi di verifica che i verificatori sono tenuti ad applicare nello svolgimento di attività in relazione alle emissioni di gas a effetto serra rilasciate a partire dal 1° gennaio 2026. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

(10) Parallelamente alle consultazioni tecniche con gli Stati membri, anche a livello di esperti, la Commissione europea ha svolto ampie consultazioni con i portatori di interessi pertinenti, compresi i rappresentanti dell'industria, per raccogliere contributi durante la preparazione delle norme stabilite nel presente regolamento.

(11) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 17 novembre 2025.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato Cbam,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (Ue) 2025/255 della Commissione5) e all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547 della Commissione6, si applicano le definizioni seguenti:

(1) "inesattezza": omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati dal gestore, ad esclusione dell'incertezza associata agli strumenti di misurazione o le analisi di laboratorio;

(2) "inesattezza rilevante": inesattezza che, individualmente o aggregata ad altre, supera la soglia di rilevanza o che, sulla base del giudizio esperto del verificatore, a causa della sua entità e della sua natura potrebbe incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni;

(3) "soglia di rilevanza": limite quantitativo o valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o aggregate ad altre, sono considerate rilevanti dal verificatore;

(4) "non conformità": atto compiuto o omesso del gestore che non soddisfa i requisiti del piano di monitoraggio o della metodologia di monitoraggio applicabile allo specifico impianto, come stabilito nel regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547;

(5) "non conformità significativa": una non conformità che comporta un'inesattezza rilevante.

Articolo 2

Visite in loco fisiche e sostituzione con visite virtuali o rinuncia

1. Il verificatore può sostituire una visita in loco fisica di cui all'allegato II, sezione 2.12, del regolamento delegato (Ue) 2025/2551 con una visita virtuale se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4.

2. Il verificatore può derogare all'obbligo di effettuare una visita in loco fisica di cui all'allegato II, sezione 2.12, del regolamento delegato (Ue) 2025/2551 se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3.

3. Il verificatore informa senza indugio il gestore della sua decisione di sostituire la visita in loco fisica con una visita virtuale o di derogare all'obbligo di effettuare una visita in loco fisica.

Articolo 3

Condizioni per effettuare una visita virtuale o derogare all'obbligo di effettuare una visita in loco fisica

1. Il verificatore può decidere di effettuare una visita virtuale o di derogare all'obbligo di effettuare una visita in loco fisica, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) un verificatore ha effettuato una visita in loco fisica nel periodo di riferimento immediatamente anteriore a quello in corso;

(b) in caso di deroga all'obbligo di effettuare una visita in loco fisica, un verificatore ha effettuato una visita in loco fisica nei due periodi di riferimento anteriori a quello in corso;

(c) il verificatore ha una conoscenza sufficiente del funzionamento dell'impianto, dei processi di produzione e del sistema di monitoraggio e comunicazione, compreso il sistema di controllo del gestore;

(d) il verificatore ritiene che la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione dell'impianto nonché i rischi intrinseci e di controllo siano tali da non richiedere una visita in loco fisica;

(e) il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie per la verifica, ivi compresa la corretta applicazione della metodologia illustrata nel piano di monitoraggio, i dati comunicati nella relazione sulle emissioni del gestore, i processi di produzione e i precursori utilizzati;

(f) la decisione di effettuare una visita virtuale o di derogare all'obbligo di effettuare una visita in loco fisica si basa sull'esito dell'analisi dei rischi e il verificatore ha individuato e adottato le misure necessarie per ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per conseguire la garanzia ragionevole che la comunicazione delle emissioni del gestore non contenga inesattezze rilevanti e non conformità significative;

(g) l'impianto o il relativo piano di monitoraggio non hanno subito cambiamenti o modifiche significative dall'ultima visita in loco fisica, comprese le seguenti:

(1) avvio di nuovi processi di produzione o percorsi produttivi o chiusura dei processi di produzione o di percorsi produttivi;

(2) modifiche del processo di produzione comune di precursori e merci complesse, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547 sul calcolo delle emissioni incorporate;

(3) modifiche dell'approvvigionamento energetico dell'impianto;

(4) modifiche dei collegamenti tecnici tra i processi di produzione o i percorsi produttivi, quali aggiunta o rimozione di linee per il trasferimento di combustibili, materiali, calore misurabile, gas di scarico o merci prodotte;

(5) in caso di utilizzo di valori effettivi, modifiche relative ai precursori prodotti nell'impianto o ricevuti da altri impianti;

(6) una modifica della metodologia di monitoraggio (basata su calcoli, misure, altro);

(7) le modifiche individuate dal verificatore nel corso dell'analisi strategica o dell'analisi dei rischi che necessitano di approcci di verifica significativamente diversi da quelli applicati durante la verifica precedente, come l'aggiunta di nuovi combustibili o materiali o l'aggiunta di nuovi strumenti di misura.

2. Il verificatore può derogare all'obbligo di effettuare una visita in loco fisica dell'impianto di produzione di energia elettrica, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) l'energia elettrica è l'unica merce di cui all'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956 prodotta dall'impianto;

(b) l'impianto non utilizza materiali, combustibili o processi di produzione che potrebbero emettere gas a effetto serra durante il normale funzionamento. I seguenti impianti non sono considerati conformi a tale criterio:

(1) impianti che utilizzano biomassa come definita nell'allegato I, sezione 1, punto 9, del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547;

(2) impianti che catturano il carbonio, anche per lo stoccaggio geologico o per l'utilizzo dei gas a effetto serra nella produzione di combustibili o di altri materiali;

(3) impianti che trasferiscono gas a effetto serra verso altri impianti, gasdotti e infrastrutture di trasporto di CO2 in conformità dell'articolo 3, punto 29, del regolamento (Ue) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

(c) un verificatore ha effettuato almeno una visita in loco fisica negli ultimi cinque periodi di riferimento immediatamente anteriori a quello in corso;

(d) sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f).

Articolo 4

Condizioni per effettuare una visita virtuale in caso di circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili

Il verificatore può optare per una visita virtuale, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili al di fuori del controllo del gestore e che non possono essere superate, anche dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, impediscono al verificatore di effettuare una visita in loco fisica;

(b) la decisione del verificatore di effettuare una visita virtuale si basa sull'esito dell'analisi dei rischi;

(c) il verificatore ha identificato e attuato le misure necessarie a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire una garanzia ragionevole in merito al fatto che la comunicazione delle emissioni del gestore è priva di inesattezze rilevanti.

Articolo 5

Soglie di rilevanza e altri parametri

1. Nel valutare le inesattezze nei dati comunicati nel periodo di riferimento soggetto a verifica, il verificatore applica, per ciascuna tonnellata della merce pertinente identificata dal Codice della nomenclatura combinata (NC), le seguenti soglie di rilevanza:

(a) 5% del totale delle emissioni incorporate specifiche;

(b) 5% del totale dell'assegnazione gratuita specifica per le emissioni incorporate;

2. Il verificatore si avvale anche del giudizio di esperti per stabilire se le inesattezze o le non conformità, individualmente o aggregate con altre inesattezze o non conformità, a motivo della loro entità e della loro natura, debbano essere considerate rilevanti nel caso di:

(a) inesattezze, considerate individualmente o aggregate con altre inesattezze, che sono inferiori alla soglia di rilevanza di cui al paragrafo 1;

(b) parametri non menzionati al paragrafo 1.

Articolo 6

Formato della relazione di verifica

La relazione di verifica è redatta sulla base di un modello elettronico fornito dalla Commissione tramite il registro Cbam.

Il modello elettronico contiene almeno le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2025

Allegato

Modello della relazione di verifica

1. DATI IDENTIFICATIVI GENERALI

1.1. Identificazione del gestore e dell'impianto

(a) nome del gestore;

(b) numero di iscrizione o di attività nel registro delle imprese;

(c) indirizzo completo in inglese;

(d) impianto sottoposto a verifica, identificato dai seguenti dati:

(1) nome dell'impianto;

(2) identificativo univoco dell'impianto nel registro Cbam;

(3) Codice Onu per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE) del sito applicabile;

(4) indirizzo completo in inglese e coordinate geografiche dell'impianto, espresse in longitudine e latitudine, fino a sei decimali.

 

1.2. Identificazione della relazione di verifica

(a) identificativo univoco della relazione di verifica;

(b) periodo di riferimento applicabile.

 

1.3. Identificazione del verificatore

(a) nome del verificatore;

(b) indirizzo presso cui è stabilito il verificatore;

(c) se il verificatore ha esternalizzato le attività di verifica, indirizzo o indirizzi dell'ufficio o degli uffici della squadra di verifica;

(d) numero di accreditamento del verificatore;

(e) nome dell'organismo di accreditamento nazionale;

(f) paese di stabilimento dell'organismo di accreditamento nazionale;

(g) data di scadenza dell'accreditamento;

(h) ambiti di accreditamento pertinenti per il Cbam.

 

2. INFORMAZIONI SULLA VERIFICA

2.1. Squadra di verifica

(a) nome del responsabile della squadra di verifica;

(b) nome del revisore responsabile del gruppo di audit Cbam e di tutti i revisori Cbam e degli esperti tecnici della squadra di verifica;

(c) se del caso, nome del revisore responsabile del gruppo di audit Cbam, dei revisori Cbam e degli esperti tecnici che effettuano la visita in loco fisica o virtuale.

 

2.2. Dettagli sulle visite in loco fisiche e virtuali

(a) se del caso, la data delle visite in loco fisiche e il numero di giorni trascorsi in loco;

(b) data dell'ultima visita in loco fisica;

(c) se del caso, data e spiegazione dettagliata delle motivazioni della visita virtuale;

(d) se del caso, spiegazione dettagliata delle motivazioni della deroga all'obbligo di effettuare una visita in loco fisica;

(e) se del caso, data e luogo di altre visite connesse alla verifica.

 

2.3. Base dell'attività di verifica

(a) obiettivi della verifica;

(b) ambito di applicazione della verifica;

(c) ambito di accreditamento necessario per effettuare la verifica;

(d) data e numero della versione del piano di monitoraggio utilizzato per la verifica;

(e) criteri utilizzati per verificare la comunicazione del gestore;

(f) soglia di rilevanza applicata.

 

2.4. Impianto e verifica dei dati

(a) sintesi del piano di monitoraggio dell'impianto, con almeno le seguenti informazioni:

(1) elenco di tutti i processi e i percorsi di produzione Cbam effettuati presso l'impianto;

(2) le informazioni su come sono state calcolate le emissioni dirette e indirette attribuite a ciascun processo di produzione;

(3) eventuale utilizzo di combustibili con fattore di emissione pari a zero e modalità con cui il gestore dimostra l'applicabilità del fattore di emissione pari a zero dei combustibili;

(4) se il calore misurabile è importato da o esportato in altri impianti;

(5) se i gas di scarico sono prodotti e utilizzati nell'impianto o importati da o esportati verso altri impianti;

(6) eventuale ricorso alla cattura di CO2;

(b) una raccolta dei dati verificati, costituita dai seguenti elementi:

(1) emissioni dirette totali dell'impianto durante il periodo di riferimento;

(2) se l'impianto produce merci non elencate nell'allegato II del regolamento (Ue) 2023/956:

(a) emissioni indirette dell'impianto durante il periodo di riferimento;

(b) metodo per determinare il fattore delle emissioni indirette specifiche e la fonte di informazioni utilizzata;

(c) emissioni incorporate indirette specifiche di ogni merce prodotta;

(3) quantità di ciascuna merce misurate nell'unità funzionale per ciascun Codice NC;

(4) emissioni incorporate dirette specifiche di ogni merce prodotta;

(5) se del caso, per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione:

(a) la conferma che, per ciascun dichiarante Cbam autorizzato per il quale il gestore ha fornito un addendum specifico alla comunicazione delle emissioni e per la quantità di energia elettrica ivi menzionata, sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato IV, sezione 5, del regolamento (Ue) 2023/956;

(b) una sintesi degli elementi di prova a conferma del fatto che è soddisfatto ciascuno dei criteri di cui all'allegato IV, sezione 5, del regolamento (Ue) 2023/956;

(6) per le merci non elencate nell'allegato II del regolamento (Ue) 2023/956:

(a) per le emissioni indirette, quando l'energia elettrica è prodotta all'interno dell'impianto, se tale energia elettrica è:

— prodotta dalla cogenerazione;

— prodotta tramite generazione separata;

— prodotta da fonti fossili o rinnovabili;

— esportata dai limiti di sistema di un processo di produzione;

(b) la quota di emissioni indirette determinata sulla base dei valori effettivi a norma dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547;

(c) la quota di emissioni indirette determinata sulla base dei valori predefiniti;

(d) per la quota di emissioni indirette determinata sulla base dei valori effettivi, la conferma che i criteri per l'uso dei valori effettivi di cui all'allegato IV, punto 6, del regolamento (Ue) 2023/956 sono soddisfatti;

(e) le emissioni indirette specifiche calcolate a norma dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547;

(7) l'assegnazione gratuita specifica per le emissioni incorporate di ogni merce prodotta;

(8) conferma dell'utilizzo dei parametri di riferimento Cbam applicabili e dei metodi impiegati per determinare l'assegnazione gratuita specifica per le emissioni incorporate.

 

2.5. Verifica dei dati dei precursori

(a) dati su ciascun tipo di precursore utilizzato dall'impianto e per il quale sono stati utilizzati valori predefiniti, esclusi i precursori prodotti nel processo di produzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547:

(1) Codice NC;

(2) nome del prodotto;

(3) paese di origine, se noto, e se il precursore è stato prodotto al di fuori dell'impianto;

(4) valore predefinito applicabile;

(b) dati su ciascun tipo di precursore utilizzato dall'impianto e per il quale sono stati utilizzati valori effettivi, esclusi i precursori prodotti nel processo di produzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547:

(1) Codice NC;

(2) nome del prodotto;

(3) paese di origine;

(4) periodo di riferimento, indicando se è stato determinato utilizzando il periodo di riferimento predefinito o il momento effettivo di produzione;

(5) emissioni incorporate specifiche (dirette e, se del caso, indirette);

(6) informazioni sul gestore e sull'impianto di origine del precursore:

(a) nome del gestore;

(b) nome dell'impianto;

(c) identificativo univoco dell'impianto nel registro Cbam, se disponibile;

(d) periodo di riferimento applicabile.

(7) informazioni sul verificatore che ha verificato i valori effettivi del precursore:

(a) nome del verificatore;

(b) indirizzo presso cui è stabilito il verificatore;

(c) se il verificatore ha esternalizzato le attività di verifica, indirizzo o indirizzi dell'ufficio o degli uffici dove sono state esternalizzate alcune attività di verifica;

(d) nome e recapiti del revisore responsabile del gruppo di audit Cbam;

(e) numero di accreditamento del verificatore;

(f) nome dell'organismo di accreditamento nazionale;

(g) paese di stabilimento dell'organismo di accreditamento nazionale;

(h) data di scadenza dell'accreditamento;

(i) ambito di accreditamento necessario per effettuare la verifica;

(j) se la dichiarazione del verificatore conclude con ragionevole certezza che la relazione è esente da inesattezze rilevanti e non conformità significative;

(k) data di rilascio della dichiarazione di verifica;

(c) se un impianto di produzione di merci complesse riceve da un altro impianto precursori con un determinato Codice NC prodotti nel corso di periodi di riferimento diversi, le emissioni incorporate specifiche (dirette e, se del caso, indirette) da utilizzare per tali precursori a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547;

(d) se il processo di produzione di una merce complessa utilizza un tipo di precursore ottenuto da più impianti, le emissioni incorporate specifiche (dirette e, se del caso, indirette) da utilizzare per tale precursore, calcolate a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547.

 

2.6. Dichiarazione di verifica

(a) la dichiarazione del verificatore, indicando se conclude con ragionevole certezza che la relazione è esente da inesattezze rilevanti e non conformità significative;

(b) informazioni sulle inesattezze rilevanti riscontrate e corrette;

(c) informazioni sulle non conformità significative riscontrate e corrette;

(d) informazioni sulle inesattezze rimanenti che non sono state corrette prima dell'emissione della relazione di verifica e se sono rilevanti;

(e) informazioni sulle non conformità rimanenti che non sono state corrette prima dell'emissione della relazione di verifica e se sono significative;

(f) informazioni sulle inadempienze rimanenti che non sono state corrette prima dell'emissione della relazione di verifica e se sono significative;

(g) raccomandazioni di miglioramento, se del caso;

(h) la data e la firma di una persona autorizzata in nome e per conto del verificatore, con il relativo nominativo.

 

3. ALLEGATO: COMUNICAZIONE DI SINTESI DELLE EMISSIONI DEL GESTORE A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2547

 

4. ADDENDUM SPECIFICO PER IL DICHIARANTE ALLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DEL GESTORE PER L'ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

Note ufficiali

1

Gu L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

2

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj ).

3

Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Gu L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

4

Regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (Ce) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/Ce (Gu L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

5

Regolamento delegato (Ue) 2025/2551 della Commissione, del 20 novembre 2025, che integra il regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento ai verificatori, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento (Gu L, 2025/2551, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj).

6

Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio sui metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci (Gu L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

7

Regolamento (Ue) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (Ue) 2018/1724 (Gu L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).