Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2025/2621/Ue

Determinazione dei valori predefiniti delle emissioni incorporate nei beni importati ai fini del meccanismo Cbam (Carbon tax)

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 16 dicembre 2025, n. 2025/2621/Ue

(Guue 31 dicembre 2025)

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei valori predefiniti

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 del regolamento (Ue) 2023/956 impone l'uso di valori predefiniti per determinare le emissioni incorporate nelle merci diverse dall'energia elettrica e nell'energia elettrica importata e per determinare le emissioni incorporate indirette.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) 2023/956, i valori predefiniti devono essere determinati sulla base della metodologia di cui all'allegato IV di tale regolamento, che deve basarsi sulle informazioni più aggiornate e affidabili. Nel caso in cui né i dati ottenuti dal Centro comune di ricerca né quelli raccolti durante il periodo transitorio siano considerati sufficientemente affidabili, i valori predefiniti dovrebbero basarsi sulla media dei dieci paesi esportatori con le intensità di emissione più elevate per i quali possono essere applicati dati affidabili per quel tipo di merci.

(3) L'obiettivo ambientale del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("Cbam") è prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tale obiettivo sarebbe compromesso se gli importatori di merci diverse dall'energia elettrica fossero autorizzati ad applicare valori predefiniti inferiori alle emissioni effettive incorporate in tali merci. Allo stesso tempo, i valori predefiniti, comprese le maggiorazioni, devono essere proporzionati e necessari per contribuire al conseguimento degli obiettivi del Cbam. I valori predefiniti, comprese le maggiorazioni, dovrebbero pertanto essere determinati utilizzando un approccio prudente inteso a garantire che le emissioni incorporate non siano sottostimate nell'applicazione dei valori predefiniti.

(4) Per garantire l'integrità ambientale del Cbam, i valori predefiniti per le emissioni incorporate delle merci diverse dall'energia elettrica dovrebbero comprendere una maggiorazione per tenere conto degli scostamenti di un singolo impianto con livelli di emissione superiori alla pertinente intensità media di emissioni del paese produttore. Considerata la difficoltà di verificare che i dati relativi a ciascun impianto di paesi terzi siano di qualità sufficientemente elevata, è opportuno applicare un'approssimazione adeguata per stimare le variazioni dei singoli impianti rispetto alla media. La maggiorazione proposta si basa pertanto sulle deviazioni esistenti degli impianti dell'Unione rispetto alla media dell'Unione nel suo complesso.

(5) Per evitare impatti sproporzionati immediati sui prezzi delle merci e lasciare agli operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi, la maggiorazione dovrebbe essere introdotta gradualmente. Tale introduzione graduale è necessaria anche in quanto il numero di verificatori potrebbe aumentare nei primi anni successivi alla fine del periodo di transizione, in particolare nel 2026, e pertanto i dichiaranti Cbam dovrebbero essere in grado di utilizzare valori predefiniti in tali primi anni e basarsi successivamente sulle emissioni effettive.

(6) Considerazioni specifiche si applicano al settore dei concimi, in cui dovrebbe essere applicata una maggiorazione inferiore.

(7) Per le emissioni incorporate indirette, il valore predefinito dovrebbe essere calcolato sulla base del fattore di emissione medio della rete elettrica del paese di origine. Tale metodo di calcolo è il più adatto per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e tutelare l'integrità ambientale del Cbam in quanto tiene conto al massimo grado degli sforzi di decarbonizzazione delle reti elettriche dei paesi terzi, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Al fine di rispecchiare l'impatto delle politiche di decarbonizzazione dei paesi terzi, come l'aumento della produzione di energia rinnovabile, e delle condizioni climatiche sulla fornitura annua di energia elettrica nei paesi interessati, evitando nel contempo un'eccessiva volatilità del fattore di emissione dovuta ad anni anomali, anche a causa di condizioni climatiche eccezionali o di altri eventi imprevedibili, il fattore di emissione dovrebbe essere calcolato sulla base della media semplice del fattore di emissione per gli ultimi cinque anni antecedenti alla comunicazione per i quali sono disponibili dati affidabili.

(8) Per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione, al fine di rispecchiare l'impatto delle politiche di decarbonizzazione dei paesi terzi o di gruppi di paesi terzi sull'intensità delle emissioni della produzione di energia elettrica nei paesi interessati, evitando nel contempo un'eccessiva volatilità del fattore di emissione dovuta ad anni anomali, anche a causa di condizioni climatiche eccezionali o di altri eventi imprevedibili, il fattore di emissione di CO2 dovrebbe essere calcolato sulla base della media dei fattori di emissione di CO2 per gli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili dati affidabili.

(9) Per garantire certezza con riguardo ai valori predefiniti da utilizzare per i precursori per i quali il paese di produzione non è noto, è opportuno stabilire tali valori predefiniti. Per impedire ai gestori che utilizzano un precursore prodotto in un paese terzo per il quale è stato fissato un valore predefinito elevato dal dichiarare che il paese di produzione di un precursore non è noto al fine di evitare di essere soggetti a tale elevato valore predefinito, qualora il paese di produzione di un precursore non possa essere individuato, il valore predefinito da utilizzare per tale precursore dovrebbe essere il valore predefinito del paese terzo con le intensità di emissione più elevate per tale precursore.

(10) In caso di revisione del presente atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe condurre una consultazione pubblica per tutelare la trasparenza e garantire una partecipazione significativa di tutti i portatori di interessi pertinenti, conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

(11) I valori predefiniti e le maggiorazioni sono rivisti al più tardi entro dicembre 2027. La Commissione dovrebbe compiere tutti gli sforzi necessari, in stretta collaborazione con gli Stati membri e sulla base di un riesame sistematico e globale, per garantire che una revisione dei valori predefiniti possa essere effettuata già nel 2026.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato Cbam,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Valori predefiniti

1. Se le emissioni incorporate nelle merci importate sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (Ue) 2023/956, sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

2. Se le emissioni incorporate delle merci complesse sono determinate sulla base di valori effettivi e le emissioni incorporate dei precursori utilizzati nella produzione di tali merci complesse sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/25472 della Commissione, per tali precursori sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti nell'allegato I.

3. Se le emissioni incorporate indirette specifiche sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (Ue) 2023/956, sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.

4. Se le emissioni dirette incorporate nell'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2023/956, sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

5. In deroga al paragrafo 2, se un paese di produzione non può essere identificato per un precursore, sono utilizzati i valori predefiniti di cui all'allegato IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Esso è rivisto al più tardi nel 2027.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2025

Allegato I

Valori predefiniti per le merci importate nel territorio doganale dell'Unione, a eccezione dell'energia elettrica

Se il paese o territorio non è esplicitamente elencato, selezionare i valori predefiniti per la rispettiva merce dalla tabella "Altri paesi e territori". Se il paese o territorio è esplicitamente elencato, ma non è fornito un valore o il campo pertinente mostra "–", selezionare i valori predefiniti per la rispettiva merce dalla tabella "Altri paesi e territori".

Se per determinare le emissioni incorporate specifiche di una merce finale o di un precursore sono utilizzati valori predefiniti, l'assegnazione gratuita incorporata specifica si basa sul corrispondente percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento Cbam (BM) conformemente al regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2620 della Commissione3, relativo al calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita dei certificati Cbam da restituire. Il significato degli indicatori è il seguente:

A) Clinker/cemento grigio

B) Clinker/cemento bianco

C) Acciaio al carbonio ottenuto a partire da BF/BOF

D) Acciaio al carbonio ottenuto a partire da DRI/EAF

E) Acciaio al carbonio ottenuto a partire da Scrap/EAF

F) Acciaio debolmente legato ottenuto a partire da BF/BOF

G) Acciaio debolmente legato ottenuto a partire da DRI/EAF

H) Acciaio debolmente legato ottenuto a partire da rottami/EAF

J) Acciaio alto legato (ottenuto a partire da EAF)

K) Alluminio primario

L) Alluminio secondario.

Se per un codice NC non è indicato un percorso produttivo, il parametro di riferimento Cbam è indipendente dal percorso produttivo.

 

Tabelle

Formato: .pdf - Dimensioni: 18,55 MB


 

Allegato II

Valori predefiniti per le emissioni indirette delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956 e non elencate nell'allegato II di tale regolamento

Clausola di esclusione della responsabilità: I dati forniti si basano su dati ottenuti dall'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) e sono soggetti a licenza Creative Commons non commerciale Share Alike 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/ 4.0/deed.en). Tali dati sono intesi a determinare le emissioni incorporate delle merci Cbam a norma del regolamento Cbam. Qualsiasi ulteriore utilizzo o ridistribuzione dei dati è consentito solo a fini non commerciali. Chiunque desideri utilizzare i dati relativi ai fattori di emissione a fini commerciali è invitato a contattare l'Aie per ottenere una licenza adeguata.

Paese o territorio Fattore di emissione (tCO2eq/MWh)
Albania 0
Algeria 0,498
Angola 0,216
Argentina 0,287
Armenia 0,183
Australia 0,645
Azerbaigian 0,431
Bahrein 0,697
Bangladesh 0,567
Bielorussia 0,325
Benin 0,518
Bolivia 0,319
Bosnia-Erzegovina 0,734
Botswana 1,324
Brasile 0,096
Brunei 0,758
Burkina Faso 0,567
Cambogia 0,470
Camerun 0,234
Canada 0,119
Ciad 1,536
Cile 0,356
Cina 0,605
Colombia 0,183
Congo 0,640
Congo, Repubblica democratica del 0
Costa Rica 0,011
Cuba 0,555
Curaçao 0,555
Repubblica dominicana 0,548
Ecuador 0,159
Egitto 0,387
El Salvador 0,139
Guinea equatoriale 0,410
Eritrea 0,754
Eswatini 0,089
Etiopia 0
Gabon 0,457
Georgia 0,102
Ghana 0,307
Gibilterra 0,535
Groenlandia 0,068
Guatemala 0,299
Guyana 0,820
Haiti 0,691
Honduras 0,314
Hong Kong 0,663
India 0,726
Indonesia 0,791
Iran, Repubblica islamica dell' 0,529
Iraq 0,653
Israele 0,443
Costa d'Avorio 0,343
Giamaica 0,518
Giappone 0,469
Giordania 0,410
Kazakhstan 0,568
Kenya 0,095
Corea, Repubblica di (Corea del Sud) 0,475
Kosovo 0,909
Kuwait 0,569
Kirghizistan 0,080
Laos 0,338
Libano 0,626
Libia 0,631
Madagascar 0,595
Malaysia 0,634
Mali 0,502
Mauritania 0,951
Maurizio 0,765
Messico 0,413
Moldova, Repubblica di 0,488
Mongolia 1,090
Montenegro 0,422
Marocco 0,712
Mozambico 0,083
Myanmar/Birmania 0,331
Namibia 0,044
Nepal 0
Nuova Zelanda 0,115
Nicaragua 0,266
Niger 0,914
Nigeria 0,404
Corea del Nord (Repubblica popolare democratica di Corea) 0,522
Macedonia del Nord 0,641
Territorio palestinese occupato 0,493
Oman 0,387
Pakistan 0,377
Panama 0,324
Paraguay 0
Perù 0,201
Filippine 0,711
Qatar 0,475
Federazione russa 0,366
Ruanda 0,340
Arabia Saudita 0,611
Senegal 0,567
Serbia 0,729
Singapore 0,381
Sud Africa 0,963
Sud Sudan 0,844
Sri Lanka 0,520
Sudan 0,235
Suriname 0,505
Siria 0,550
Taiwan 0,561
Tagikistan 0,061
Tanzania, Repubblica unita della 0,388
Thailandia 0,470
Togo 0,423
Trinidad e Tobago 0,553
Tunisia 0,418
Turchia 0,420
Turkmenistan 0,718
Uganda 0,023
Ucraina 0,310
Emirati arabi uniti 0,451
Regno Unito 0,193
Stati Uniti 0,358
Uruguay 0,048
Uzbekistan 0,519
Venezuela 0,087
Vietnam 0,581
Yemen 0,742
Zambia 0,165
Zimbabwe 0,573
Altri paesi e territori 0,465

 

Allegato III

Valori predefiniti per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione

Clausola di esclusione della responsabilità: I dati forniti si basano su dati ottenuti dall'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) e sono soggetti a licenza Creative Commons non commerciale Share Alike 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/ 4.0/deed.en). Tali dati sono intesi a determinare le emissioni incorporate delle merci Cbam a norma del regolamento Cbam. Qualsiasi ulteriore utilizzo o ridistribuzione dei dati è consentito solo a fini non commerciali. Chiunque desideri utilizzare i dati relativi ai fattori di emissione a fini commerciali è invitato a contattare l'Aie per ottenere una licenza adeguata.

Paese o territorio Fattore di emissione (tCO2eq/MWh)
Albania 0
Bielorussia 0,383
Bosnia-Erzegovina 1,148
Egitto 0,442
Georgia 0,440
Israele 0,480
Kosovo 0,984
Moldova, Repubblica di 0,530
Montenegro 0,979
Marocco 0,907
Macedonia del Nord 0,887
Federazione russa 0,585
Serbia 1,041
Tunisia 0,436
Turchia 0,718
Ucraina 0,907
Regno Unito 0,430
Unione europea 0,612

 

Allegato IV

Valori predefiniti per i precursori per i quali non è possibile determinare il paese di produzione

Se per determinare le emissioni incorporate specifiche di una merce finale o di un precursore sono utilizzati valori predefiniti, l'assegnazione gratuita incorporata specifica si basa sul corrispondente percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento Cbam (BM) conformemente al regolamento di esecuzione XXX della Commissione, relativo al calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita dei certificati Cbam da restituire. Il significato degli indicatori è il seguente:

A)... Clinker/cemento grigio

B)... Clinker/cemento bianco

C)... Acciaio al carbonio ottenuto a partire da BF/BOF

D)... Acciaio al carbonio ottenuto a partire da DRI/EAF

E)... Acciaio al carbonio ottenuto a partire da Scrap/EAF

F)... Acciaio debolmente legato ottenuto a partire da BF/BOF

G)... Acciaio debolmente legato ottenuto a partire da DRI/EAF

H)... Acciaio debolmente legato ottenuto a partire da rottami/EAF

J)... Acciaio alto legato (ottenuto a partire da EAF)

K)... Alluminio primario

L)... Alluminio secondario.

Se per un codice NC non è indicato un percorso produttivo, il parametro di riferimento Cbam è indipendente dal percorso produttivo.

 

Tabelle

Formato: .pdf - Dimensioni: 1,01 MB


Note ufficiali

1

Gu L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

 

2

Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci (Gu L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

 

3

Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2620 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita del numero di certificati Cbam da restituire (Gu L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).