Sentenza Corte di Cassazione 27 gennaio 2015, n. 3786
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Costituzione di parte civile nel processo penale a carico della società - Ammissibilità - Esclusione - Lacuna legislativa - Non sussiste - Scelta consapevole del Legislatore
La responsabilità ex Dlgs 231/2001 della società per reato-presupposto commesso dai vertici o dipendenti non fa scattare un connesso risarcimento danni dell'Ente chiesto dalle parti civili costituitesi nel processo penale.
I Supremi Giudici (sentenza 27 gennaio 2015, n. 3786) hanno annullato la decisione di Appello "bacchettando" i Giudici di merito che avevano disposto il risarcimento dei danni alle parti civili a carico della società quale ente responsabile ai sensi del Dlgs n. 231/2001.
La Cassazione ricorda che l'istituto della costituzione di parte civile non è previsto dal Dlgs 231/2001 e l'omissione non è una lacuna normativa ma una consapevole scelta del Legislatore. Di conseguenza va annullata sia la costituzione di parte civile sia la condanna della società a risarcire i danni alle parti civili stabilita nel processo di appello, con rinvio a una nuova sezione della Corte territoriale per un nuovo esame.
Corte di Cassazione
Sentenza 27 gennaio 2015, n. 3786
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: