Sentenza Tribunale Brescia 20 febbraio 2015
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Prescrizione quinquennale - Atti interruttivi della prescrizione - Contestazione dell'illecito all'Ente - Natura - Atto recettizio - Sussistenza
La prescrizione quinquennale dell'illecito amministrativo della persona giuridica ex Dlgs 231/2001 si interrompe con l'atto di contestazione dell'illecito regolarmente notificato all'interessato.
Lo ricorda il Tribunale di Brescia nella sentenza 20 febbraio 2015. Ai sensi dell'articolo 22, Dlgs 231/2001 la prescrizione delle sanzioni amministrative a carico dell'ente per reato presupposto commesso dal manager o dal dipendente, si interrompe nel caso di applicazione di misure cautelari interdittive o nel caso della contestazione dell'illecito amministrativo ex articolo 59, Dlgs 231/2001. In quest'ultimo caso la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Però, ricorda il Tribunale bresciano, l'utilizzo del verbo "contesta" nell'articolo 59, Dlgs 231/2001 rimanda necessariamente all'emissione di un atto il cui contenuto (l'enunciazione del fatto appunto), deve essere portato a conoscenza del destinatario tramite regolare notifica, non basta l'emissione dell'atto. Se la notifica non avviene o è irregolare la prescrizione non si interrompe.
Tribunale
Sentenza 20 febbraio 2015
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